TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-11-10, n. 202202992

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-11-10, n. 202202992
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202992
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2022

N. 02992/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00826/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 826 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

del Provvedimento del Ministero della Difesa prot. -OMISSIS-, atto al computo del periodo di aspettativa fruito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, il Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale-OMISSIS- ha impugnato l’atto prot. n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, ha stabilito per il ricorrente il collocamento in aspettativa non dipendente da causa di servizio, per la durata di-OMISSIS-, dal -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 905 e 912 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, premettendo in fatto quanto segue.

1.1. Il ricorrente, già militare in servizio permanente, a seguito di problematiche di salute, aveva usufruito, a partire dall’anno -OMISSIS-, di svariati periodi di aspettativa per problematiche di salute, prima di essere posto in congedo (riformato) a decorrere dal -OMISSIS-.

1.2. In data-OMISSIS-il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, emanava l’atto impugnato, computando i giorni di aspettativa usufruiti dall’istante per infermità dal -OMISSIS- in -OMISSIS-;
in data -OMISSIS-, il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti al fine di estrarre copia di tutta la documentazione inerente ai periodi interessati, cui l’Amministrazione non dava seguito.

2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio articolando i seguenti motivi di ricorso:

2.1. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento.

2.2. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, dell’art. 15, settimo comma, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487. Violazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità perplessità, carenza di istruttoria, irragionevolezza, omessa valutazione dei presupposti e contraddittorietà.

Lamenta il ricorrente che il primo invio a visita di idoneità presso la competente Commissione Medica Ospedaliera da parte del Comando di appartenenza sarebbe avvenuta in ritardo, in particolare oltre i termini sanciti dalla direttiva del Ministero della Difesa prot. -OMISSIS-, la quale prevede che, in caso di prognosi di assenza superiore a -OMISSIS- prima della scadenza del periodo prescritto, provvede a predisporre la richiesta dell’accertamento sanitario alla competente C.M.O. In caso di assenza per convalescenza tale termine di 90 giorni si riduce a 60.

Ebbene, la malattia dell’istante sarebbe decorsa, senza soluzione di continuità, dal giorno-OMISSIS-giorni di prognosi continuativa necessari al fine di disporre l’invio a visita medica presso l’organo prestabilito per il successivo -OMISSIS-. Tuttavia, tale invio sarebbe avvenuto solamente il -OMISSIS-, comportando un ritardo di -OMISSIS-, ingiustificato alla luce del dettato perentorio della direttiva menzionata ed in contrasto con l’art. 905 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, il quale sancisce la necessità di tempestivo intervento degli accertamenti sanitari in caso di aspettativa per infermità.

Tale ritardo avrebbe comportato, a suo dire, l’incremento di -OMISSIS- nel conteggio complessivo dell’aspettativa e avrebbe reso impossibile verificare l’ excursus clinico del -OMISSIS-, che avrebbe potuto sfociare in due esiti diversi: egli avrebbe potuto essere giudicato idoneo e riammesso in servizio nei primi giorni di -OMISSIS-, ovvero, al contrario, avrebbe potuto essere riformato con -OMISSIS- di anticipo, i quali in ogni caso sarebbero stati così sottratti dai-OMISSIS- da ultimo dall’Amministrazione, determinando un importo inferiore a titolo di restituzione degli emolumenti versati, pretesa creditoria dalla quale deriva l’interesse a ricorrere.

3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente concludendo per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, oltre che infondato nel merito.

4. All’udienza pubblica del 4 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Rileva preliminarmente il Collegio, in accoglimento dell’eccezione spiegata da parte resistente, l’irricevibilità del ricorso in quanto la parte non ha tempestivamente impugnato il precedente decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, autonomamente lesivo, con il quale è stato disposto il collocamento in aspettativa per la durata di-OMISSIS-.

In questa sede, infatti, il ricorrente si duole dell’erroneità del computo dei -OMISSIS- intercorrenti tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- impugnando il provvedimento del Ministero della Difesa prot. -OMISSIS-.

Tale ultimo provvedimento decreta il collocamento in aspettativa per infermità, -OMISSIS-decorrenti dal -OMISSIS- ma il diverso arco temporale oggetto di contestazione è stato, invero, già considerato e computato nel suindicato provvedimento, non tempestivamente gravato.

Ne deriva l’impossibilità di far valere l’eventuale erroneità del computo dei giorni di aspettativa effettuato con il provvedimento non impugnato, autonomo e distinto sul piano formale e sostanziale.

6. Il ricorso è in ogni caso infondato nel merito.

Il ricorrente lamenta il ritardo nell’invio a visita medica presso la Commissione Medica Ospedaliera da parte del suo Comando, avvenuto solo il -OMISSIS- (e non il precedente -OMISSIS- come previsto), determinandosi in tal modo non soltanto l’incremento del conteggio complessivo dell’aspettativa di due mesi ma anche l’impossibilità di stabilire quale sarebbe effettivamente stato il suo excursus clinico.

La disciplina in tema di visite mediche è contenuta nella Direttiva sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio da parte del competente Ufficiale medico (D.S.S.), della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e della Commissione Medica di 2° Istanza (C.M. di 2° Istanza), approvata con atto della Direzione Generale della Sanità Militare prot. n. -OMISSIS-. Alla -OMISSIS-viene stabilito che “-OMISSIS-: (…), b) i-OMISSIS-”.

Il ricorrente afferma che il giorno da individuare per la visita collegiale avrebbe dovuto essere il -OMISSIS- e non il successivo -OMISSIS-.

Tale lettura è da considerarsi errata alla luce di quanto emerge dagli atti. Infatti, la nota -OMISSIS- che il D.S.S. dovrà disporre tale invio a visita solo nei casi in cui il periodo complessivo di assenza dal servizio abbia superato i giorni su indicati. Ebbene, il ricorrente deduce di essersi trovato in una condizione di malattia continuativa dal giorno -OMISSIS- laddove, dall’esame della documentazione sanitaria prodotta, emerge che egli si è trovato in tale condizione per un lasso temporale inferiore ai 90 giorni e che tale accertamento medico collegiale è stato disposto previo riscontro di una situazione di convalescenza continuativa pari a-OMISSIS-;
in data -OMISSIS-, una volta sottoposto a visita medica presso l’Infermeria del Corpo, il ricorrente è risultato temporaneamente non idoneo al servizio, in attesa di invio al C.M.O. per visita collegiale, tenutasi nel rispetto del termine-OMISSIS-, in data -OMISSIS-.

Conseguentemente, non emergendo alcuna prognosi di malattia pari a 90 giorni continuativi, non poteva rilevarsi alcun obbligo in capo all’Amministrazione di invio a visita collegiale il 91° giorno, non essendo il periodo intercorrente tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- interamente riconducibile ad uno stato di malattia (bensì soltanto per l’-OMISSIS-), mentre i successivi giorni sono da considerarsi di “convalescenza”, con conseguente applicazione della nota n.6, lett. b della Direttiva del 9 marzo 2007.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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