TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-05-16, n. 201800614
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2018
N. 00614/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2018, proposto da:
ECLIPSY S.R.L., HYSTERON S.R.L. e CERRUTI FRATELLI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati C M e A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C M in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21;
contro
COMUNE DI PIOBESI TORINESE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via G. Giusti n. 3;
nei confronti
DREMAR AMBIENTE SERVIZI E MONTAGGI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna e Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
e con l'intervento di
REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Carlo Maina, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Regina Margherita, 174;
per l'annullamento
- della Deliberazione di Giunta Comunale di Piobesi Torinese del 3 ottobre 2017 n. 66 (pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi decorrenti dall'11 ottobre 2017) avente ad oggetto “realizzazione e gestione in concessione, con la formula della finanza di progetto, di un impianto per la cremazione nel cimitero comunale. Approvazione progetto definitivo”;
- della determinazione del Responsabile del “Servizio tecnico-urbanistica, edilizia privata, catasto e ambiente” del Comune di Piobesi Torinese n. 46 - 222 del 22 settembre 2017 di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria semplificata;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento preliminare, presupposto e consequenziale anche non conosciuto negli estremi e in particolare:
- la D.G.C. di Piobesi Torinese del 2 maggio 2017 n. 20 inerente l'approvazione della revisione del Piano Regolatore Cimiteriale;
- la D.G.C. di Piobesi Torinese n. 61 del 28 giugno 2016 avente ad oggetto la “realizzazione e gestione in concessione, con la formula di finanza di progetto di un impianto per la cremazione nel cimitero comunale. Approvazione progetto preliminare presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria” e l'approvazione dello schema di convenzione per la costruzione e gestione della struttura da stipulare con Dremar S.r.l.;
- la D.G.C. di Piobesi Torinese n. 76/2016 avente ad oggetto la modifica della bozza di convenzione e l'autorizzazione al Responsabile del servizio tecnico comunale alla sottoscrizione della medesima,
e ove occorra, del bando di gara del 2 febbraio 2015 per “l'affidamento in concessione, con il sistema della finanza di progetto ai sensi dell'art. 153 D.Lgs 163/2006, della costruzione e gestione economica funzionale di un impianto di cremazione presso il cimitero di Piobesi Torinese”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piobesi Torinese, di Dremar Ambiente Servizi e Montaggi S.r.l. e della Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza del 7 ottobre 2014, la società DREMAR s.r.l. sottoponeva al Comune di Piobesi Torinese (TO) un progetto di realizzazione in project financing , ex art. 153 comma 19 del D. Lgs. 163 del 2006, di un impianto di cremazione nel territorio comunale, in adiacenza al recente ampliamento del cimitero comunale.
Con delibera della giunta comunale n. 75 del 21 ottobre 2014, il Comune di Piobesi Torinese dichiarava il pubblico interesse della proposta e approvava il progetto preliminare dell’opera presentato dalla proponente.
Nell’ulteriore prosieguo del procedimento, l’amministrazione comunale adottava, nell’ordine, i seguenti atti:
- con delibera del consiglio comunale n. 53 del 6 novembre 2014, era approvata la modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016, includendovi la costruzione del nuovo tempio crematorio in project financing ;
- con delibera della giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2015 erano approvati gli elaborati progettuali da porre a base della procedura di gara, individuate le opere accessorie necessarie per migliorare la funzionalità del cimitero comunale e fissate alcune prescrizioni da inserire nel bando di gara;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 3/8 del 2 febbraio 2015 era bandita la gara per l’affidamento della concessione per l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto di cremazione, con procedura aperta e metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con successiva determinazione dello stesso responsabile del servizio n. 36/212 del 19 ottobre 2015, era disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore della società DREMAR s.r.l.;
- la fase successiva e conclusiva della procedura di gara subiva un momentaneo rallentamento a causa di un ricorso al TAR proposto da una delle concorrenti escluse, giudizio che si concludeva con sentenza n. 587 del 4 maggio 2016, la quale dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti;
- poco dopo, con determina del responsabile del servizio n. 12 del 24 maggio 2016, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione definitiva della gara alla società DREMAR s.r.l., dando atto che l’affidamento della concessione sarebbe stato perfezionato con la stipula della relativa convenzione, la quale a sua volta sarebbe stata preceduta dall’approvazione da parte della giunta comunale del progetto preliminare dell’opera predisposto dalla società aggiudicataria;
- con delibera della giunta comunale n. 61 del 28 giugno 2016, era approvato il progetto preliminare dell’opera predisposto dalla società aggiudicataria, per un costo stimato di € 2.664.957,83 a totale carico del privato, in regime di project financing , mentre il Comune avrebbe messo a disposizione l’area necessaria, di sua proprietà, con idonea destinazione urbanistica, con onere a cura e spese del soggetto promotore di predisporre apposita variante al vigente Piano Regolatore Cimiteriale. Con la stessa delibera era approvata la bozza di convenzione; era inoltre previsto che prima dell’approvazione del progetto definitivo, avrebbe dovuto essere acquisito il parere dell’ASL TO5 ed eseguita una serie di saggi archeologici preventivi sull’area interessata, come richiesto dalla Soprintendenza, e infine acquisito il parere di quest’ultima sul progetto definitivo;
- con delibera della giunta comunale n. 76 del 28 luglio 2016 erano approvate alcune integrazioni alla bozza di convenzione e autorizzato il responsabile del servizio alla sottoscrizione della convenzione;
- nell’ulteriore e conclusiva fase procedimentale, il progetto preliminare era sottoposto dapprima all’esame dell’ASL TO5 (la quale, con nota del 29 novembre 2016, rilevava l’esistenza di alcune “criticità” del progetto con particolare riferimento al rispetto del criterio del “bacino di riferimento” previsto dal Piano regionale di coordinamento; criticità superate d’imperio dal Comune di Piobesi sul rilievo che il Piano non avrebbe potuto trovare applicazione nella fattispecie in esame e che comunque ogni criticità sarebbe stata superata in sede di redazione e approvazione del progetto definitivo), e, infine, all’esame della conferenza dei servizi bandita dall’amministrazione comunale il 10 maggio 2017, alla quale partecipavano ASL TO5, ARPA, Città Metropolitana di Torino e Comando provinciale dei VVFF, e che si concludeva con la determinazione del responsabile del servizio del 27 settembre 2017, a cui faceva seguito la delibera della giunta comunale n. 66 del 3 ottobre 2017 di approvazione del progetto definitivo dell’opera.
2. Con ricorso notificato il 22 dicembre 2017 e depositato il 3 gennaio 2018, le società Eclipsy s.r.l., Hysteron s.r.l. e Cerruti Fratelli s.r.l. Costruzioni Edili hanno impugnato gli ultimi provvedimenti della sequenza procedimentale sopra esposta (in particolare, la delibera g.c. n. 66 del 3 ottobre 2017 di approvazione del progetto definitivo e la determinazione n. 46-222 del 22 settembre 2017 di conclusione della conferenza dei servizi decisoria) unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, e ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di due articolate censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Le società ricorrenti hanno premesso di essere operatori del settore della cremazione e di gestire attualmente gli impianti di cremazione di Valenza (Cerruti Fratelli s.r.l.) , Piscina (Hysteron s.r.l.) e Magliano Alpi (Eclipsy s.r.l.), afferenti allo stesso bacino di riferimento dell’impianto che verrebbe ad essere realizzato nel Comune di Piobesi Torinese in forza dei provvedimenti impugnati; hanno dedotto l’interesse ad impedire l’attivazione di un nuovo impianto di cremazione che, inserendosi in un contesto territoriale già saturo, determinerebbe un apprezzabile calo del volume di affari delle imprese ricorrenti, producendo effetti negativi sulla sostenibilità economica degli impianti già in essere, anch’essi realizzati e gestiti in regime di project financing .
Hanno quindi