TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2009-10-13, n. 200905435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2009-10-13, n. 200905435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200905435
Data del deposito : 13 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01166/2006 REG.RIC.

N. 05435/2009 REG.SEN.

N. 01166/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1166 dell’anno 2006, proposto da:
D M L, F A, F R, M C, A G, D'Amico Raffaele, M A, L A, V M, tutti rappresentati e difesi dall'avv. L P, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Vicinale San Severino n° 2 – Villa Delizia, presso lo studio dell’avv. avv. G P;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la sede della quale è ex lege domiciliato, in Napoli, alla via Diaz n° 11;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n° TM-92/4/13971/F3-1 adottato in data 1.12.2005 dal Ministero della Difesa – Comando Aeroporto “U. Niutta”;
del provvedimento prot. n° TM-92/4/14164/F3-1 adottato in data 6.12.2005 dal Ministero della Difesa – Comando Aeroporto “U. Niutta”;
del provvedimento prot. n° TM-92/4/14734/F3-1 adottato in data 20.12.2005 dal Ministero della Difesa – Comando Aeroporto “U. Niutta”;
nonché, se ed in quanto occorrente, del provvedimento prot. n° DGPM/IV/12/2031/30 emanato in data 8.1.2003 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare –

IV

Reparto, tutti recanti diniego della maggiorazione dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna, ex art. 3 L. 78/1983, così come modificata e rideterminata dall’art. 4 D.P.R. 360/1996, nonché dall’art. 5 co. 13 D.P.R. 163/2002, nella misura prevista dall’art. 5 co. 2° D.P.R. 394/1995;

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata al pagamento della suddetta indennità a far tempo dall’effettivo impiego nelle condizioni operative di cui all’art. 3 L. 78/1983, con le ulteriori maggiorazioni dovute ex lege.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/06/2009 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con atto notificato in data 1 febbraio 2006 e depositato il successivo 24 febbraio, i ricorrenti - tutti militari dell’Aeronautica Militare e beneficiari dell’indennità di campagna di cui all’art. 3 della legge n. 78/1983 - hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione della Difesa ha negato la corresponsione della maggiorazione dell’indennità suddetta, appunto in loro godimento, nella misura prevista dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394/1995, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle somme spettanti a tale titolo.

2. L’Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio in data 9 marzo 2006, e, con memoria depositata il 15 marzo 2007, ha insistito per il rigetto del presente gravame, evidenziando che la predetta maggiorazione si applica esclusivamente a coloro che siano titolari della sola indennità operativa di base e non anche a coloro che - come i ricorrenti - godono mensilmente di una delle altre indennità operative previste dalla legge n. 78/1983 (come l’indennità di campagna di cui all’art. 3 della legge n. 78/1983).

3. In data 23 maggio 2009 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva nella quale hanno dedotto, tra l’altro, l’incostituzionalità - per violazione degli articoli 3, 36 e 113 Cost. - della norma interpretativa posta dall’art. 3, comma 72, della legge n. 350/2003, nella parte in cui dispone che “l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255”.

4. Alla pubblica udienza del 4 giugno 2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta al Collegio con il gravame in esame attiene alla spettanza o meno del diritto alla percezione della maggiorazione di cui all’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 394/1995.

Ai fini dell’esame di tale questione è necessario premettere una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento. L’indennità di cui si controverte in questa sede è contemplata dall’articolo 3 della legge n. 78/1983, che testualmente recita: “Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:

corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi;
squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
unità di controllo operativo e unità di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando il servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al secondo comma .”.

La maggiorazione del trattamento economico reclamata dai ricorrenti è stata prevista dall’articolo 5 del D.P.R. n. 394/1995, che, al primo comma, ha modificato gli importi della indennità di impiego operativo di base (di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983) e, al comma 2, ha previsto che “Per il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78”.

Poste tali premesse, il Collegio è chiamato ad indicare quali siano i destinatari a regime di quella parte dell’articolo 5 del D.P.R. n. 394/1995 che prevede una specifica maggiorazione, ossia se tale disposizione riguardi solo coloro che in passato hanno prestato servizio nelle condizioni previste dalla norma, ovvero se essa sia destinata anche a coloro che attualmente prestano servizio nelle suddette condizioni.

2. Ebbene, in questa sede non v’è ragione per discostarsi dall’orientamento, già sposato da questa Sezione (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 3 aprile 2009, n. 1751 e n. 1752), secondo il quale la maggiorazione di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394/1995 si applica esclusivamente nei confronti del personale che percepisce gli importi di cui alla tabella I, riportata al primo comma dell’articolo 5 (Indennità di impiego operativo di base) e non nei confronti dei militari che percepiscono indennità operative per speciali servizi come, ad esempio, l’indennità di campagna (ovvero di impiego operativo) di cui all’art. 3 L. 78/1983.

Si deve infatti rammentare che, dopo un primo periodo di oscillazione, si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1534;
6 novembre 2007, n. 5735;
10 maggio 2007, n. 2223;
21 dicembre 2006, n. 7767;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 9 maggio 2008, n. 3793;
T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 3 aprile 2008, n. 484) secondo il quale il meccanismo dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394/1995 ha lo scopo perequativo di attenuare l’improvvisa decurtazione che subirebbe il personale militare che, in precedenza impiegato in attività di servizio compensate con speciali indennità operative di importo superiore a quello di base, cessi da tali peculiari incarichi subendo una decurtazione di reddito e, quindi, non può essere invocata dal personale militare che - come i ricorrenti - fruisca di una indennità superiore all’indennità operativa di base.

L’attribuzione della maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità, superiore a quella operativa di base, si porrebbe del resto in contrasto col divieto di cumulo delle indennità di cui all’articolo 17, della legge n. 78/1983, secondo il quale “le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro”.

Infine giova rammentare che la legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) all’art. 3, comma 72, ha chiarito espressamente che la maggiorazione di cui all’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 394/1995 spetta esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base e che la disposizione dell’art. 3, comma 72 è applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi - come riconosciuto dagli stessi ricorrenti - di una norma di interpretazione autentica (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 9 febbraio 2009, n. 1317;
Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2223) e, quindi, suscettibile di applicazione retroattiva.

Né, del resto, sussistono i presupposti per ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti nella memoria depositata in data 23 maggio 2009. Infatti, secondo la giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6664) affinché una norma interpretativa possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario che la stessa - come nel caso dell’art. 3, comma 72, della legge n. 350/2003 - si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, non integri il precetto di quest’ultima, non adotti un’opzione ermeneutica non desumibile dall’ordinaria esegesi della stessa e non violi il principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico.

3. Stante quanto precede, il presente gravame deve essere respinto perché infondato.

Tenuto conto delle richiamate oscillazioni della giurisprudenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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