TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-04-20, n. 202300450

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-04-20, n. 202300450
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300450
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2023

N. 00450/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00178/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2019, proposto da
Chese A.G., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia ed Ente Parco di Portofino, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Olea Citrusque s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento del Comune di Santa Margherita Ligure prot. n. 276 del 4.1.2019, recante l’autorizzazione a rimuovere un tombino ed una tubazione;

- del provvedimento del Comune di Santa Margherita Ligure prot. n. 1645 del 16.1.2019, con cui sono stati dichiarati estinti gli illeciti edilizi e paesaggistici sanzionati con ingiunzione demolitoria del 19.11.2018;

- della C.I.L.A. prot. n. 678 dell’8.1.2019;

- dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Santa Margherita Ligure n. 2356 del 23.1.2015;

- del nulla-osta del Parco di Portofino n. 366 del 29.11.2013;

nonché per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Santa Margherita Ligure sull’atto di significazione e diffida del 4 febbraio 2019 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure e di Olea Citrusque s.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2023, la dott.ssa L F e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 5 marzo 2019 e depositato il 15 marzo 2019 la società Chese A.G. ha chiesto l’annullamento di alcuni atti rilasciati in favore della società Olea Citrusque s.s. e, segnatamente, l’autorizzazione del Comune di Santa Margherita Ligure in data 4 gennaio 2019 a rimuovere un tombino ed una tubazione, il provvedimento del 16 gennaio 2019 di estinzione degli illeciti edilizi e paesaggistici (già sanzionati con ingiunzione demolitoria del 19 novembre 2018), l’autorizzazione paesistica del 23 gennaio 2015 ed il nulla-osta del Parco di Portofino del 29 novembre 2013. La ricorrente ha, inoltre, impugnato la C.I.L.A. parzialmente in sanatoria presentata da Olea Citrusque l’8 gennaio 2019, nonché il silenzio dell’Amministrazione civica sulla sua diffida del 4 febbraio 2019 ad adottare i provvedimenti inibitori e sanzionatori della comunicazione asseverata, instando per la condanna dell’ente a pronunciarsi.

Ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 380/2001. Difetto assoluto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà . I titoli edilizi e paesaggistico/ambientali avrebbero autorizzato la controinteressata, priva di legittimazione soggettiva, a realizzare alcuni interventi anche sui terreni di proprietà di Chese e dei signori Chiappa. Con l’avversata iniziativa edificatoria Olea Citruscque avrebbe trasformato il passaggio pedonale insistente sul fondo dell’esponente in un nuovo accesso carrabile, nonostante il dissenso manifestato dalla ricorrente al Comune fin dal 2015.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art.

6-bis del d.p.r. n. 380/2001. Difetto assoluto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà
. Gli atti dell’Amministrazione civica del 4 gennaio 2019 e del 16 gennaio 2019, unitamente alla C.I.L.A., sarebbero illegittimi per avere consentito la sanatoria di opere non regolarizzabili, in ragione sia del difetto di legittimazione di Olea Citrusque, sia del mutamento del regime idraulico del rivo in contrasto con la normativa regionale.

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 146 del d.lgs. n. 42/2004. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione . La “cementificazione” realizzata dalla controinteressata ed autorizzata ex post dal Comune violerebbe le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica del 2015 o, comunque, l’iniziativa edilizia non risulterebbe coperta dal titolo paesistico. Il nulla-osta del Parco di Portofino del 2013 sarebbe decaduto per decorso del termine di efficacia, da individuarsi in cinque anni in applicazione analogica dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004.

IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, lett. l), e 48 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 15, comma 2, del d.l. n. 1446/1918. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione . La modifica della servitù di uso pubblico, mediante trasformazione di un sentiero pedonale in un tramite carrabile, avrebbe dovuto essere deliberata dal Consiglio o dalla Giunta comunali.

V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione . L’avvio del procedimento di sanatoria, successivo all’ordine di ripristino del 19 novembre 2018, non sarebbe stato comunicato a Chese, nonostante la deducente fosse intervenuta con memorie nelle fasi precedenti.

VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione . La C.I.L.A. dell’8 gennaio 2019 si rivelerebbe illegittima a causa della mancanza dei presupposti degli interventi edilizi ivi indicati, per i motivi sopra esposti. In subordine, l’Amministrazione avrebbe dovuto riscontrare espressamente la diffida della ricorrente ad assumere gli atti inibitori e sanzionatori della C.I.L.A.

Il Comune di Santa Margherita Ligure si è costituito in giudizio, eccependo la carenza di interesse di Chese alla contestazione del provvedimento del 4 gennaio 2019, nonché difendendo la piena legittimità dei provvedimenti oppugnati e dell’azione amministrativa.

Si è costituita anche la controinteressata Olea Citrusque s.s., opponendo in via pregiudiziale la mancata notifica del ricorso, la tardività dell’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica e del nulla-osta dell’ente parco, nonché il difetto di legittimazione attiva e di interesse per le opere in tesi costruite sul terreno dei signori Chiappa. Ha, in ogni caso, sostenuto l’infondatezza del gravame nel merito.

Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. La ricorrente ha rinunciato parzialmente al secondo motivo, laddove censurava la mancanza dell’autorizzazione idraulica ex R.R. n. 3/2011, avendo la Regione Liguria chiarito che il rio colatore non è censito nella carta del reticolo idrografico regionale (v. nota Regione Liguria del 31.12.2019, sub doc. 15 resistente). L’Amministrazione comunale ha eccepito il venir meno dell’oggetto del contendere con riguardo ai manufatti realizzati dalla controinteressata sul suolo di proprietà della ricorrente, in quanto demoliti nelle more del giudizio.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2023 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. La società svizzera Chese A.G. contesta i titoli edilizi e paesaggistico/ambientali di cui in epigrafe, lamentando che l’assentita immutazione dello stato dei luoghi lederebbe le sue facoltà dominicali, perché comportante la carrabilizzazione di un passo pedonale insistente sulla sua proprietà immobiliare. Esperisce sia un’azione demolitoria, impugnando i titoli autorizzatori, sia un’azione contra silentium , denunziando la mancata attivazione dell’Amministrazione civica a seguito del proprio atto di significazione e diffida.

2. Preliminarmente, per una migliore comprensione della controversia, è opportuno ripercorrere gli snodi fattuali della vicenda.

Nel 2003 la società controinteressata Olea Citrusque s.s. ha acquistato nel comune di Santa Margherita Ligure un’ampia tenuta, che si estende dalla costa alla collina retrostante. Per accedere alla porzione del fondo ubicata nella fascia collinare è necessario dapprima percorrere la strada carrabile privata Costa Carmagnola, quindi transitare per alcuni metri su un sentiero in terra battuta e, infine, attraversare un ponticello-passerella soprastante un rio colatore.

Negli anni 2013-2015 la controinteressata ha chiesto ed ottenuto il nulla-osta del Parco di Portofino e l’autorizzazione paesaggistica per eseguire alcune opere finalizzate alla formazione di un passaggio carrabile, in modo da poter introdurre nel fondo mezzi agricoli. In particolare, l’Ente parco ed il Comune hanno assentito, sotto il profilo naturalistico e paesistico, la modifica di un tratto della recinzione posta al confine nord-ovest della proprietà, l’allargamento dell’area antistante l’ingresso, il rifacimento di alcuni muri in pietra di sostegno e la realizzazione di rampe di collegamento tra le fasce dell’appezzamento (v. nulla-osta Parco di Portofino n. 366 del 29.11.2013 e autorizzazione paesaggistica n. 2536 del 23.1.2015, sub docc.

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