TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202301125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202301125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301125
Data del deposito : 9 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2023

N. 01125/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01338/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giselda Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO N. M_D GMIL REG-OMISSIS-, NOTIFICATO AL RICORRENTE IN DATA 14/10/2020, CON CUI IL MINISTERO DELLA DIFESA, ESCLUDEVA IL MILITARE RICORRENTE DALL’AVANZAMENTO AL GRADO DI LUOGOTENENTE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 5.11.2020 e depositato l’11.11.2020 il Maresciallo Maggiore-OMISSIS- ha esposto:

-) si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 21.9.1994, conseguendo l’attuale grado in data 1/1/2015 e prestando per oltre 14 anni servizio istituzionale presso il-OMISSIS- dal grado di Maresciallo Ordinario a quello di Maresciallo Capo, mentre dal grado di Maresciallo Maggiore presta servizio effettivo alla -OMISSIS- in qualità di Comandante della Stazione;

-) nell’espletamento del proprio servizio ha tra l’altro riportato ottime valutazioni, un encomio solenne e una nota di merito, che troverebbero conferma nella più recente valutazione caratteristica comunicata il 04/06/2020;

-) in data 14/10/2020, il Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- gli notificava al ricorrente il provvedimento impugnato, con il quale il Ministero della Difesa disponeva ai sensi dell’art.1051, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, l’esclusione del Maresciallo Maggiore -OMISSIS- dall’avanzamento al grado di Luogotenente, aliquota straordinaria 1° gennaio 2020.

2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento n. M_D GMIL REG-OMISSIS-, notificatogli il 14.10.2020, ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione di norme. Violazione di direttive. Perplessità dell'azione amministrative.

Il ricorrente deduce:

-) il provvedimento impugnato risulterebbe generato e firmato (nella sola prima pagina) telematicamente dall’Amministrazione pubblica, mentre al ricorrente, però, veniva consegnata, in sede di notifica, la copia cartacea dell’atto impugnato, ragion per cui l’atto notificato in via ordinaria senza firma autografa e con la dicitura “firmato digitalmente” risulterebbe giuridicamente inesistente, non avendo la firma digitale su un atto cartaceo alcun valore; peraltro anche la giurisprudenza amministrativa afferma che l’atto "firmato digitalmente” e notificato nei modi ordinari è di fatto un atto non conforme al modello legale se non riporta la firma autografa; pertanto, in tali casi l’atto è come se fosse non sottoscritto e, quindi, provo di qualsiasi effetto giuridico;

-) vizio di notifica del provvedimento impugnato, che avveniva da parte di Pubblico Ufficiale a ciò non autorizzato, ovverosia dal Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS-, -OMISSIS-

II) Violazione e falsa applicazione di norme. Violazione di direttive. Perplessità dell'azione amministrative. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio di sviamento del potere. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A..

Il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione quanto a presupposti di fatto e ragioni giuridiche della decisione. Manca la motivazione.

Inoltre, la determinazione impugnata è trasmodante e violativa dei principi di proporzionalità e di gradualità, che hanno acquisito, di recente, rango costituzionale a livello europeo, essendo stati canonizzati dall’art. II, 107, 2° comma della Costituzione Europea.

III) Il provvedimento è illegittimo perchè violativo del principio dell’affidamento e dell’art.1, primo comma, Legge n.241/90 s s.m.i..

Il provvedimento impugnato contrasterebbe con l’affidamento legittimamente sorto in capo a lui quale principio connaturato allo stato di diritto, soggiungendo che, avendo conseguito l’8.10.2008 una laurea in Scienze dell’Amministrazione, in data 12.8.2011 una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, in data 11.12.2009 un Master di I livello in Filosofia e Storia del Diritto, nonché avendo ricevuto valutazioni positive per l’avanzamento al grado superiore, ha legittimamente fatto affidamento sulla consequenziale attribuzione del grado di Maresciallo A. s.UP (ora Maresciallo Maggiore).

3- Con atto depositato il 18.11.2020 si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri per resistere al ricorso, contestando la fondatezza

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