TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-07-08, n. 201401765

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-07-08, n. 201401765
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201401765
Data del deposito : 8 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00916/2013 REG.RIC.

N. 01765/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00916/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 916 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ge.S.A. Ag 2 S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. A C, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Palermo, via Notarbartolo n. 44;

contro

il Comune di Santa Elisabetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G B e F G, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv. R C;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Santa Elisabetta n. 07 del 6.2.2013, avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la definizione agevolata della Tassa Rifìuti Solidi Urbani 'CONDONO TARSU)", notificata il 6.3.2013;

- del Regolamento per la definizione agevolata della Tassa Rifiuti Solidi Urbani approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Santa Elisabetta con delibera n. 7 del 6.2.2013, notificato il 6.3.2013;

- della nota prot. 1794 del 6.3.2013 del Comune di Santa Elisabetta avente ad oggetto "Trasmissione Regolamento Comunale";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed, in particolare, della proposta di atto deliberativo n. 2 del 4.2.2013, inserita nella delibera consiliare n. 7 del 6.2.2013;

- della delibera della Giunta Comunale del Comune di Santa Elisabetta n. 22 del 28.2.2013, avente ad oggetto "Revoca delibere di Giunta Comunale n. 38 del 05/08/2010 n. 44 del 09/08/2012 e rescissione del progetto obiettivo di lotta all'evasione di recupero del non riscosso, siglato dal Comune con l'ATO GE.S.A. per gli anni 2008 e seguenti", notificata in data 11.3.2013;

- della nota prot. n.1659 dell'1.3.2013 avente ad oggetto "Trasmissione delibera di giunta comunale del 28/02/2013";

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- della nota del Comune di Santa Elisabetta del 7.6.2013, prot. n. 3543, avente ad oggetto “Trasmissione delibera di Giunta Comunale n. 40 del 6.6.2013”;

- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Santa Elisabetta n. 40 del 6.6.2013, avente ad oggetto “Annullamento in autotutela della deliberazione di giunta comunale n. 22 del 28.2.2013 e riadozione delle determinazioni nella stessa contenute”;

- di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale;

e per la condanna del Comune di Santa Elisabetta al risarcimento dei danni ex art. 30 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Elisabetta, con le relative deduzioni difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 364 del 23 maggio 2013;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Elisabetta, con le relative deduzioni difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 675 del 24 ottobre 2013;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il primo referendario dott. M C;

Uditi all’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la Ge.S.A. Ag 2 S.p.A. in Liquidazione – Autorità d’ambito costituita dalla Provincia Regionale di Agrigento e dai Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale AG 2 – ha impugnato i provvedimenti, indicati in epigrafe, con cui il Comune di Santa Elisabetta, per un verso, ha approvato il regolamento per la definizione agevolata della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (condono TARSU);
per altro verso, ha revocato due precedenti deliberazioni (delibere di Giunta Comunale n. 38 del 05/08/2010 n. 44 del 09/08/2012) e, contestualmente, rescisso il progetto obiettivo di lotta all'evasione di recupero del non riscosso, siglato con la ricorrente per gli anni 2008 e seguenti.

Premette che, con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 05.08.2010, il Comune intimato delegava la ricorrente all’espletamento del servizio di accertamento e recupero dell’evasione ed elusione TARSU per il 2008;
e che, con successiva delibera n. 44 del 09.08.2012, delegava la predetta all’espletamento del servizio di accertamento e recupero dell’evasione e dell’elusione TARSU per gli anni 2007- 2008, nonché di procedere alla riscossione per singolo anno.

Espone, quindi, che con la gravata deliberazione n. 7/2013, l’organo consiliare dell’ente dava mandato al Sindaco di procedere alla rescissione del progetto di lotta all’evasione siglato con la ricorrente, e di internalizzare il servizio, approvando contestualmente il regolamento per la definizione agevolata della TARSU ai sensi dell’art. 13 della l. n. 289/2002, in relazione agli anni di imposta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
quindi, la ricorrente riceveva la deliberazione di Giunta n. 22/2013, con la quale, senza alcun preavviso, venivano revocate le due delibere n. 38/2010 e n. 44/2012, appena menzionate, con consistente sottrazione alla ricorrente di una cospicua fonte di introiti, anche a causa dell’approvazione del regolamento per la definizione agevolata della TARSU in considerazione della prevista riduzione delle risorse da destinare alla copertura dei costi per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Affida il ricorso alle censure di:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii. – violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.r. n. 10/1991 e ss.m. ii. , in quanto la revoca delle menzionate deliberazioni non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento;
né detta comunicazione è stata fatta in relazione all’approvazione del nuovo regolamento;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. – carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca – omessa motivazione , in quanto negli atti impugnati non sono stati indicati i presupposti per l’esercizio del potere di revoca, previsti dall’art. 21 quinquies ;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l. n. 289/2002 – illegittimità del condono Tarsu per carenza di potere , in quanto la norma statale, di cui il Comune ha fatto applicazione, ha delimitato l’utilizzo del condono agli obblighi tributari precedenti all’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, con riferimento a periodi di imposta antecedenti al 01.01.2003;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. , in quanto taluni emendamenti al regolamento sono stati approvati senza il preventivo parere di regolarità tecnica previsto dalla norma appena menzionata;

5) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione , in quanto non evincono le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad adottare gli atti impugnati.

Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.

B. – Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Elisabetta, eccependo preliminarmente la carenza di interesse;
nel merito, ha avversato tutte le censure, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

C. – Con ordinanza cautelare n. 364 del 23 maggio 2013 è stata accolta l’istanza cautelare.

D. – Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 40 del 06.06.2013 – chiedendone l’annullamento, vinte le spese - con cui la Giunta Comunale del resistente ente locale ha annullato in autotutela la deliberazione n. 22 del 28.2.2013 (gravata con il ricorso introduttivo), riadottando le stesse determinazioni.

Censura il nuovo provvedimento deducendo le censure di:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii. – violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.r. n. 10/1991 e ss.m. ii. , in quanto la nuova deliberazione è stata adottata il giorno successivo a quello della comunicazione di avvio del procedimento di riadozione;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione , in quanto detto provvedimento non è stato preceduto da alcuna istruttoria e non sono stati valutati gli interessi sottesi alle delibere oggetto di revoca, né è stata esternata alcuna motivazione sulle ragioni della disposta revoca;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 e ss.mm. ii. – carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca – omessa motivazione , in quanto nel provvedimento impugnato non sono stati indicati i presupposti per l’esercizio del potere di revoca, previsti dall’art. 21 quinquies .

E. – La difesa dell’ente locale ha riproposto l’eccezione di carenza di interesse e, nel merito, ha avversato le censure, concludendo per il rigetto del gravame.

F. – Con ordinanza cautelare n. 675 del 24 ottobre 2013 è stata accolta l’istanza cautelare.

G. – All’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, promosso da Ge.S.A. Ag 2 S.p.A. in Liquidazione avverso i provvedimenti, con cui il Comune di Santa Elisabetta ha approvato il regolamento per la definizione agevolata della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (condono TARSU);
nonché, ha revocato due precedenti deliberazioni (delibere di Giunta Comunale n. 38 del 05/08/2010 n. 44 del 09/08/2012) e, contestualmente, rescisso il progetto obiettivo di lotta all'evasione di recupero del non riscosso, siglato con la ricorrente per gli anni 2008 e seguenti.

B. – Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dal resistente Comune, di carenza di interesse.

L’eccezione non merita accoglimento.

Invero, nel caso di specie – non venendo in discussione la potestà dell’ente locale di determinare le tariffe – la ricorrente vanta una posizione qualificata e differenziata e un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento degli atti impugnati, in quanto, per un verso, l’adottato regolamento sul condono TARSU, qualora reso esecutivo, implicherebbe inevitabili refluenze negative sulla società di gestione dell’A.T.O., che vedrebbe ridursi l’ammontare delle risorse destinate alla copertura dei costi per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
per altro verso, le determinazioni adottate dall’organo esecutivo dell’ente, aventi ad oggetto la revoca di un servizio strettamente connesso al servizio di riscossione, affidato alla predetta, comportano, all’evidenza, una lesione diretta ed immediata della sfera giuridica della società ricorrente.

C. – Ciò premesso, va ora preso in esame il ricorso introduttivo, il quale è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per quanto attiene alla deliberazione della Giunta Municipale n. 22/2013;
per il resto è fondato, con particolare riferimento alla domanda di annullamento della delibera consiliare di approvazione del regolamento per la definizione agevolata della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (condono TARSU).

C.1. – Il ricorso introduttivo è improcedibile, nella parte in cui è stata impugnata la deliberazione n. 22 del 28.02.2013, in quanto detto provvedimento è stato annullato in autotutela con deliberazione n. 40 del 06.06.2013, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, sulla cui legittimità si è, dunque, spostato l’interesse di parte ricorrente.

C.2. – Detto gravame è, invece, fondato in ragione della ritenuta fondatezza del secondo e del terzo motivo.

Merita accoglimento, in particolare, la censura di omessa motivazione.

Come è dato evincere dall’esame della deliberazione consiliare n. 7/2013 - nella parte in cui si approva la proposta di dare mandato al Sindaco di rescindere il progetto obiettivo di lotta all’evasione siglato con la ricorrente - non sono state minimamente esternate le ragioni, che avrebbero indotto l’amministrazione, e per essa l’organo consiliare dell’ente, ad assumere tale determinazione, la quale, peraltro, come rilevato anche da un consigliere comunale, avrebbe inciso su una consolidata posizione di affidamento della predetta ricorrente.

Detto gravame è fondato anche nella parte in cui si censura il Regolamento per la definizione agevolata della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, approvato con la stessa delibera n. 7/2013, per violazione dell’art. 13 della l. n. 289/2002.

L’art. 13 della l. n. 289/2002 ( Definizione dei tributi locali ) stabilisce, al comma 1, che “ 1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti .”

Il tenore letterale della norma è chiaro nel ritenere applicabile i condoni relativamente ad obblighi tributari “ precedentemente non adempiuti ”;
cioè, come fondatamente sostenuto dalla ricorrente, detta normativa è applicabile agli obblighi tributari precedenti all’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, con riferimento a periodi di imposta antecedenti al 01.01.2003.

Conforta tale interpretazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, in più occasioni, ha chiarito che “ come è dato desumere, in modo del tutto inequivoco, dalle disposizioni succitate - la possibilità per il contribuente di conseguire la sospensione del giudizio in corso - ipotesi ricorrente nel caso di specie - è ancorata, dalla L. n. 289 del 2002, art. 13, alla concomitante presenza di due specifici presupposti: a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l'entrata in vigore della legge in questione;
b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, le procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati...
”;
e che “ …l'esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell'ente locale, una volta che sia spirato il termine, previsto dalla legge statale autorizzativa, entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo, e la conseguente disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dell'atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata nonostante il decorso del termine suindicato (Cass. S.U. 2097/75).

1.3. Nel caso concreto, poichè la L. n. 289 del 2002, art. 13, concedeva all'amministrazione comunale la potestà di adottare il solo, specifico, condono ivi previsto, temporalmente delimitato attraverso i riferimenti suesposti, l'adozione di un ulteriore condono a distanza di ben sette anni dalla normativa primaria succitata, determina l'illegittimità del condono medesimo per carenza di potere…” (Cass. civ. Sez. V, 20 luglio 2012, n. 12679;
in termini, Cass. civ. Sez. V, 20 luglio 2012, n. 12675;
v. anche Corte dei Conti, Sezioni Riunite della Regione Siciliana, deliberazione n. 6/2007, adunanza del 13 dicembre 2006, depositata il 26 gennaio 2007).

Nel caso di specie, risulta dalle premesse del provvedimento impugnato che il periodo di riferimento per la definizione agevolata è quello relativo agli anni 2007-2012;
dal che, ne deriva l’illegittimità della deliberazione di approvazione del regolamento sul condono TARSU, in quanto adottata in violazione del limite temporale posto dall’art. 13 della l. 289/2002.

Né può soccorrere in favore della legittimità di tale atto il precedente giurisprudenziale menzionato nella deliberazione impugnata, in quanto in quel caso la Corte di Cassazione non ha in alcun punto affrontato la questione centrale, relativa ai limiti temporali del potere degli enti locali in base alla norma statale applicata (v. Cass. Civ., n. 13464/2012).

La domanda di annullamento della delibera consiliare n. 7/2013 merita, pertanto, accoglimento.

D. – Va ora esaminato il ricorso per motivi aggiunti, il quale è parimenti fondato per quanto attiene alla domanda di annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 40/2013.

D.1. – E’ palesemente fondata la dedotta violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990.

Risulta per tabulas che la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06.06.2013 è stata adottata solo un giorno dopo l’invio, alla ricorrente, della comunicazione di avvio del procedimento, sicché l’invio di detta comunicazione, ai sensi del citato art. 7, si è tradotta in un espediente chiaramente elusivo delle garanzie partecipative del privato destinatario di un provvedimento sfavorevole, oltre che del decisum cautelare contenuto nell’ordinanza cautelare n. 364/2013; a fortiori se, come nel caso di specie, nella comunicazione inviata era stato assegnato alla ricorrente un (apparentemente) congruo periodo temporale - quindici giorni - per presentare memorie e documenti.

D.2. – E’ fondato anche il denunciato difetto di istruttoria e di motivazione.

Ed invero, basti considerare quanto appena rilevato al punto D.1., per arguirne agevolmente come la mancata effettiva partecipazione della ricorrente al contraddittorio procedimentale ha comportato l’adozione di un provvedimento senza alcun supporto istruttorio, e senza alcuna puntuale motivazione sulle ragioni della revoca delle due precedenti delibere.

L’insufficiente motivazione non chiarisce le ragioni per cui si è reso necessario rescindere il rapporto con la ricorrente, sulla cui sfera giuridica il provvedimento va ad incidere direttamente.

E la presunta nullità delle delibere oggetto di revoca, adombrata dalla difesa della resistente amministrazione – peraltro non chiarita in rapporto alla tassatività delle ipotesi di nullità previste dall’art. 21 septies della l. n. 241/90 – in ogni caso non fa parte del tessuto motivazionale dell’atto impugnato, e costituisce una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Né tantomeno la p.a. ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.

Anche gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti devono, pertanto, essere annullati.

E. – Va, invece, respinta la domanda risarcitoria – formulata sia con il ricorso introduttivo che con il gravame aggiuntivo - in quanto la stessa è del tutto sfornita di prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, la cui dimostrazione grava sul richiedente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.;
e considerando, altresì, che gli effetti di tutti gli atti impugnati sono stati tempestivamente sospesi con i provvedimenti assunti da questa Sezione in fase cautelare (v. ordinanze n. 364/2013 e n. 675/2013).

F. – Conclusivamente:

a) il ricorso introduttivo va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
per il resto, va accolto, con conseguente annullamento della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Santa Elisabetta n. 07 del 06.02.2013, avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la definizione agevolata della Tassa Rifìuti Solidi Urbani”;
e del relativo regolamento oggetto di approvazione;

b) il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Santa Elisabetta n. 40 del 06.06.2013, avente ad oggetto “Annullamento in autotutela della deliberazione di giunta comunale n. 22 del 28.2.2013 e riadozione delle determinazioni nella stessa contenute”;

c) la domanda risarcitoria, formulata sia con il ricorso introduttivo che con il gravame aggiuntivo, va rigettata.

G. – La natura pubblica o di organismo di diritto pubblico delle parti contendenti induce il Collegio a compensare integralmente tra le stesse le spese di giudizio.

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