TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202301552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202301552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301552
Data del deposito : 30 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2023

N. 01552/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01888/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2021, proposto da
C B, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento previa applicazione di idonea misura cautelare

del provvedimento emesso dall'Area Affari Generali del Dipartimento dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in data 5/11/2021, nota prot. n. 26450 del 5/11/2021 mediante il quale la Dott.ssa Battaglia è stata costretta a selezionare una sola tra le opzioni di studio disponibili, nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e/o coordinati, anteriori e/o conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto notificato il 18.11.2021 e depositato il 15.12.2021 B C ha rappresentato:

-) di essersi immatricolata presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro nell’anno accademico 2019/2020, al fine di frequentare, senza borsa di studio, il corso di “ dottorato in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse” di cui al momento è giunta quasi al terzo anno di frequenza, con presenza costante ed assidua di tutti i corsi predisposti;

-) in data 20.8.2021 essa si è altresì immatricolata per l’anno accademico 2020/2021 alla Scuola di Specializzazione in “ Radiodiagnostica ” presso il medesimo Ateneo, la quale ha avuto inizio in data 1.11.2021;

-) con provvedimento prot. n. 26450 del 5/11/2021 oggetto di impugnazione, l’Ateneo in parola le imponeva di selezionare una sola opzione di studio tra le due disponibili, ritenendo non consentita la contemporanea iscrizione presso un Dottorato di Ricerca ed una Scuola di Specializzazione.

1.1- Ritenendo illegittima e lesiva la suddetta diffida, se ne chiede l’impugnazione per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e/o falsa applicazione di legge.

La ricorrente contesta l’illegittimità del provvedimento rispetto all’art. 4, comma 6-bis, della l.

3.7.1998 n. 210 (“ Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo ”), come aggiunto dall’art. 19, comma 1, lettera c), della l. 30.12.2010, n. 240, il quale dispone che « è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni ».

2) Eccesso di potere per difetto e/o incongruità della motivazione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990

La ricorrente contesta l’atto impugnato in quanto risulterebbe privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità necessari per rendere comprensibile l’ iter logico seguito dall’Ateneo nell’imposizione di una sola opzione di studio nei confronti dell’odierna ricorrente.

3) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità

La ricorrente contesta l’operato dell’Ateneo che non le consente di poter continuare il proprio personale percorso di formazione e di qualifica professionale, con violazione degli artt. 3, comma 2 e 9, comma 1 Cost..

Richiama, a tal proposito, la prassi in vigore presso il medesimo Ateneo, in cui a più soggetti è concesso di frequentare corsi di dottorato contemporaneamente alla scuola di specializzazione e la stessa Responsabile del Corso di specializzazione frequentato dall’odierna ricorrente dall’a.a. 2019-2020 ha rilasciato nulla-osta a frequentare contestualmente il corso di Dottorato in oggetto,ragion per cui la relativa frequenza non intacca le risorse economiche dell’Ateneo.

Osserva che anche in sede giurisdizionale è stata rilevata la suddetta compatibilità tra la frequenza congiunta della scuola di specializzazione medica e del dottorato di ricerca.

2- Con atto depositato il 17.12.2021 si sono costituiti il Ministero dell’Università e della Ricerca nonché l’Università Magna Graecia di Catanzaro per resistere al ricorso.

2.1- Con successiva memoria depositata il 14.1.2022 le resistenti:

-) hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, dovuta alla mancata impugnazione della comunicazione del 25.1.2021, che costituirebbe l’atto effettivamente lesivo dell’interesse privato, costituendo i successivi responsi, compreso il provvedimento gravato, atti meramente confermativi;

-) hanno chiesto l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca per difetto di legittimazione passiva, essendo stato impugnato un atto dell’Ateneo, dotato di autonomia funzionale;

-) hanno eccepito l’infondatezza del ricorso nel merito.

3- Alla camera di consiglio del 19.1.2022 con ordinanza n. 39, depositata il 22.1.2022, è stata rigettata l’istanza cautelare.

4- In vista della trattazione del merito, in data 15.9.2023 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.

5- All’udienza pubblica del 18.10.2023, il Collegio ha anzitutto ravvisato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., possibili profili di inammissibilità nel ricorso per carenza di interesse, stante il carattere non lesivo del provvedimento impugnato. Parte ricorrente ha ribadito la lesività del provvedimento impugnato che di fattio rigetta la richiesta di frequenza congiunta. Quindi, dopo la discussione di rito, il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

6- Preliminarmente, va estromesso il Ministero dell’Università e della Ricerca per difetto di legittimazione passiva, atteso che gli atti gravati non sono riconducibili affatto al predetto Ministero, ma sono riferibili esclusivamente all'Università degli Studi “Magna Graecia”, soggetto dotato di piena autonomia, e quindi unico responsabile dei propri atti e delle proprie attività (in argomento, ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17.12.2014, n.3048).

7- In secondo luogo, per definire compiutamente la controversia il Collegio ritiene opportuno ricostruire la vicenda su cui questa si fonda.

-) Nell’atto del 25.1.2021, che l’Amministrazione resistente individua come atto realmente lesivo e consolidatosi per mancata impugnazione, l’Ateneo rappresentava alla ricorrente, per il tramite del proprio difensore di fiducia, che “ a seguito delle verifiche effettuate presso la Segreteria studenti delle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo, risulta che la sua assistita “si è iscritta per l’A.A. 2019-2020 al 1° anno di corso della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ed in data 20/08/2021 ha rinunciato alla prosecuzione degli studi presso la predetta Scuola. Si comunica, altresì, che la Dott.ssa B C in pari data (20/08/2021) si è immatricolata per l’a.a. 2020-2021 alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica. Le attività della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica avranno inizio il 1° Novembre 2021”. Tanto premesso, si invita la Dott.ssa C B ad optare fra la nuova Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica ed il corso di Dottorato in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse ”.

-) Successivamente, nella nota dell’1.2.2021 l’Ateneo, nel rilevare che era stato formulato un quesito al MIUR stante l’avvenuto annullamento in sede giurisdizionale dell’art. 7 del D.M. n. 45 del 2013 senza ricevere alcuna risposta ufficiale, rappresentava alla ricorrente che sarebbe stato reiterata la richiesta di parere al Ministero su come regolarsi in merito alla frequenza congiunta dei corsi in riferimento all’ordine temporale di iscrizione.

-) Il suddetto quesito veniva quindi riproposto al Ministero il 18.5.2021 e il 10.6.2021 senza ricevere risposta, ragion per cui, il 15.6.2021, in assenza di indicazioni temporali e sulla base dell’applicazione del D.M. 45/2013, è stata comunicata alla ricorrente l’incompatibilità –nella fattispecie concreta- tra frequenza a specializzazione e frequenza a dottorato.

-) Il successivo 28.6.2021 la ricorrente ha trasmesso controdeduzioni rappresentando l’eccezionalità del proprio caso.

-) Sono seguiti scambi di corrispondenza tra la ricorrente, che ribadiva l’eccezionalità del caso, e l’Ateneo, che invitava la ricorrente ad esercitare l’opzione, fin quando il 26.8.2021, sempre tramite il proprio legale,  la ricorrente comunicava di aver rinunciato alla borsa per la scuola di specializzazione in Igiene, ragion per cui risultava iscritta al solo corso di Dottorato e, conseguentemente la sua situazione è stata regolarizzata senza situazioni di incompatibilità per doppia frequenza a due diversi percorsi formativi.

-) Non di meno, in data 8.9.2021 l’Ateneo rilevava che, quantunque rinunciataria alla Scuola di Specializzazione in Igiene il 26.8.2021, il successivo 28.8.2021 aveva presentato iscrizione per l’a.a. 2021-2022 alla Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.

-) Quindi l’Ateneo, nella pec del 14.9.2021 ha affermato, anche per la seconda Scuola, che “si invita la Dott.ssa C B ad optare fra la nuova Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica ed il corso di Dottorato in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”.

-) A fronte di ciò, con pec del 2.11.2021, inviata per il tramite del proprio legale, la ricorrente ha ribadito la richiesta di frequenza congiunta del suddetto corso di dottorato e della scuola di specializzazione in “Radiogiagnostica”.

-) Con l’ultima nota del 5.11.2021, oggetto dell’odierno gravame l’Ateneo, nel riscontrare l’istanza del 2.11.2021, ha rilevato che “ i motivi posti a fondamento della richiesta di esercitare opzione fra il corso di dottorato e la scuola di specializzazione, rinvenibili all’art. 142 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e all’art. 7 el Decreto Ministeriale 8 febbraio 213 (…) che consente al comma 1, lettera a) allo specializzando risultato vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato la frequenza congiunta, fattispecie non applicabile al caso de qua . Tuttavia delle verifiche effettuate presso la competente Segreteria risulta che “la Dott.ssa B C (…) iscritta per l’a.a. 2019-2020 al 1° anno di corso della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, in data 20/08/2021 ha rinunciato alla prosecuzione degli studi presso la predetta Scuola. Si comunica, altresì, che la Dott.ssa B C in pari data (20/08/2021) si è immatricolata per l’a.a. 2020-2021 alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica. Le attività della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica avranno inizio il 1° Novembre 2021”. Per quanto sopra, ai sensi della normativa in atto vigente, resta fermo quanto comunicato, da ultimo con pec del 14.9.2021 (che per ogni utile fine si allega). Si invia la presente alla Segreteria delle Scuole di specializzazione per i conseguenti provvedimenti di competenza ”.

8- Ricostruita la vicenda nei termini suesposti, il Collegio, come già rilevato in sede cautelare, ribadisce l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività a motivo del carattere meramente confermativo dell’atto del 5.11.2021 rispetto ad analogo atto del 25.1.2021.

8.1- La giurisprudenza, in tema di differenza tra le due categorie di atti ha osservato che “ La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata;
ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione
” (Consiglio di Stato sez. V, 27/07/2023, n.7343).

8.2- Orbene, deve ribadirsi che, seppur di segno similare, l’atto impugnato non presenta i caratteri dell’atto meramente confermativo rispetto a quello del 25.1.2021.

8.2.1- Difatti, già in sede cautelare era stato osservato che successivamente alla prima vi sia stata comunque ulteriore attività istruttoria, anche a mezzo di compulsazione del Ministero che implica, anche in assenza di riscontro da parte di quest’ultimo, comunque una rivalutazione complessiva della vicenda.

8.2.2- Ma, a ben vedere, a seguito di una più compiuta disamina della vicenda, l’atto oggetto dell’odierna impugnazione non si atteggia neanche ad un atto di conferma, proprio in quanto –seppur di analogo segno di quello del 25.1.2021- non si inquadra nell’ambito della mera sequenza procedimentale, che può essere considerata conclusa una volta che la ricorrente aveva rinunciato all’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Igiene, ma ad un diverso procedimento, avente ad oggetto la successiva –e distinta- iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica.

9- In secondo luogo, con riferimento all’ulteriore eccezione di inammissibilità formulata d’ufficio ex art. 73 c.p.a., il Collegio, considerata la situazione nel complesso, rileva che, dalla ricostruzione complessiva della vicenda, emerge un contenuto lesivo nella parte in cui, di fatto, preclude alla ricorrente la frequenza congiunta alla scuola di specializzazione in Radiodiagnostica e al dottorato di ricerca.

10- Tanto chiarito e venendo al merito, il ricorso è fondato.

11- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente.

12- Deve osservarsi che, nella gravata nota del 5.11.2021, l’Ateneo fonda il diniego di frequenza congiunta sulla base dell’art. 142 del R.D. 31.8.1933 n. 1592 e dell’art. 7 del D.M.

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