TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202301552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202301552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301552
Data del deposito : 30 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2023

N. 01552/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01888/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2021, proposto da
C B, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento previa applicazione di idonea misura cautelare

del provvedimento emesso dall'Area Affari Generali del Dipartimento dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in data 5/11/2021, nota prot. n. 26450 del 5/11/2021 mediante il quale la Dott.ssa Battaglia è stata costretta a selezionare una sola tra le opzioni di studio disponibili, nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e/o coordinati, anteriori e/o conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto notificato il 18.11.2021 e depositato il 15.12.2021 B C ha rappresentato:

-) di essersi immatricolata presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro nell’anno accademico 2019/2020, al fine di frequentare, senza borsa di studio, il corso di “ dottorato in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse” di cui al momento è giunta quasi al terzo anno di frequenza, con presenza costante ed assidua di tutti i corsi predisposti;

-) in data 20.8.2021 essa si è altresì immatricolata per l’anno accademico 2020/2021 alla Scuola di Specializzazione in “ Radiodiagnostica ” presso il medesimo Ateneo, la quale ha avuto inizio in data 1.11.2021;

-) con provvedimento prot. n. 26450 del 5/11/2021 oggetto di impugnazione, l’Ateneo in parola le imponeva di selezionare una sola opzione di studio tra le due disponibili, ritenendo non consentita la contemporanea iscrizione presso un Dottorato di Ricerca ed una Scuola di Specializzazione.

1.1- Ritenendo illegittima e lesiva la suddetta diffida, se ne chiede l’impugnazione per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e/o falsa applicazione di legge.

La ricorrente contesta l’illegittimità del provvedimento rispetto all’art. 4, comma 6-bis, della l. 3.7.1998 n. 210 (“ Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo ”), come aggiunto dall’art. 19, comma 1, lettera c), della l. 30.12.2010, n. 240, il quale dispone che « è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni ».

2) Eccesso di potere per difetto e/o incongruità della motivazione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990

La ricorrente contesta l’atto impugnato in quanto risulterebbe privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità necessari per rendere comprensibile l’ iter logico seguito dall’Ateneo nell’imposizione di una sola opzione di studio nei confronti dell’odierna ricorrente.

3) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità

La ricorrente contesta l’operato dell’Ateneo che non le consente di poter continuare il proprio personale percorso di formazione e di qualifica professionale, con violazione degli artt. 3, comma 2 e 9, comma 1 Cost..

Richiama, a tal proposito, la prassi in vigore presso il medesimo Ateneo, in cui a più soggetti è concesso di frequentare corsi di dottorato contemporaneamente alla scuola di specializzazione e la stessa Responsabile del Corso di specializzazione frequentato dall’odierna ricorrente dall’a.a. 2019-2020 ha rilasciato nulla-osta a frequentare contestualmente il corso di Dottorato in oggetto,ragion per cui la relativa frequenza non intacca le risorse economiche dell’Ateneo.

Osserva che anche in sede giurisdizionale è stata rilevata la suddetta compatibilità tra la frequenza congiunta della scuola di specializzazione medica e del dottorato di ricerca.

2- Con atto depositato il 17.12.2021 si sono costituiti il Ministero dell’Università e della Ricerca nonché l’Università Magna Graecia di Catanzaro per resistere al ricorso.

2.1- Con successiva memoria depositata il 14.1.2022 le resistenti:

-) hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, dovuta alla mancata impugnazione della comunicazione del 25.1.2021, che costituirebbe l’atto effettivamente lesivo dell’interesse privato, costituendo i successivi responsi, compreso il provvedimento gravato, atti meramente confermativi;

-) hanno chiesto l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca per difetto di legittimazione passiva, essendo stato impugnato un atto dell’Ateneo, dotato di autonomia funzionale;

-) hanno eccepito l’infondatezza del ricorso nel merito.

3- Alla camera di consiglio del 19.1.2022 con ordinanza n. 39, depositata il 22.1.2022, è stata rigettata l’istanza cautelare.

4- In vista della trattazione del merito, in data 15.9.2023 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.

5- All’udienza pubblica del 18.10.2023, il Collegio ha anzitutto ravvisato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., possibili profili di inammissibilità nel ricorso per carenza di interesse, stante il carattere non lesivo del provvedimento impugnato. Parte ricorrente ha ribadito la lesività del provvedimento impugnato che di fattio rigetta la richiesta di frequenza congiunta. Quindi, dopo la discussione di rito, il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

6- Preliminarmente, va estromesso il Ministero dell’Università e della Ricerca per difetto di legittimazione passiva, atteso che gli atti gravati non sono riconducibili affatto al predetto Ministero, ma sono riferibili esclusivamente all'Università degli Studi “Magna Graecia”, soggetto dotato di piena autonomia, e quindi unico responsabile dei propri atti e delle proprie attività (in argomento, ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17.12.2014, n.3048).

7- In secondo luogo, per definire compiutamente la controversia il Collegio ritiene opportuno ricostruire la vicenda su cui questa si fonda.

-) Nell’atto del 25.1.2021, che l’Amministrazione resistente individua come atto realmente lesivo e consolidatosi per mancata impugnazione, l’Ateneo rappresentava alla ricorrente, per il tramite del proprio difensore di fiducia, che “ a seguito delle verifiche effettuate presso la Segreteria studenti delle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo, risulta che la sua assistita “si è iscritta per l’A.A. 2019-2020 al 1° anno di corso della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ed in data 20/08/2021 ha rinunciato alla prosecuzione degli studi presso la predetta Scuola. Si comunica, altresì, che la Dott.ssa B C in pari data (20/08/2021) si è immatricolata per l’a.a. 2020-2021 alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica. Le attività della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica avranno inizio il 1° Novembre 2021”. Tanto premesso, si invita la Dott.ssa C B ad optare fra la nuova Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica ed il corso di Dottorato in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse ”.

-) Successivamente, nella nota dell’1.2.2021 l’Ateneo, nel rilevare che era stato formulato un quesito al MIUR stante l’avvenuto annullamento in sede giurisdizionale dell’art. 7 del D.M. n. 45 del 2013 senza ricevere alcuna risposta ufficiale, rappresentava alla ricorrente che sarebbe stato reiterata la richiesta di parere al Ministero su come regolarsi in merito alla frequenza congiunta dei corsi in riferimento all’ordine temporale di iscrizione.

-) Il suddetto quesito veniva quindi riproposto al Ministero il 18.5.2021 e il 10.6.2021

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