TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-01-25, n. 202300077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-01-25, n. 202300077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300077
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00077/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00790/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fameli, con domiciliodigitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centro Settentrionale - Firenze, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

– del provvedimento di cui al Prot. n. 0-OMISSIS-, emesso dalla Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell'Italia Centrosettentrionale, il 13 aprile 2022 e notificato in pari data al Sig. -OMISSIS-, recante la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con conseguente messa a disposizione del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente, senza alcun grado, ai soli fini giuridici, a decorrere dal 14 dicembre 2019, data di applicazione della sospensione precauzionale, a titolo facoltativo, ai sensi dell'art. 867, comma 5, del d.lgs. del 15 marzo 2010, n. 66;

– del rapporto finale dell'Ufficiale inquirente del 20 dicembre 2021, in cui si propone il deferimento alla Commissione di disciplina;

– del verdetto di non meritevolezza di conservare il grado espresso dalla Commissione di disciplina il 18 febbraio 2022;

– nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché di contenuto incognito per il ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, premesso: 1) di essere in servizio presso la Guardia di Finanza; 2) di aver sottoscritto in data 29 luglio 2013 in nome e per conto del fratello -OMISSIS- una scrittura privata recante l’impegno ad acquisire il 30% del capitale sociale della -OMISSIS- s.r.l. destinata alla gestione di un locale notturno sito in Via -OMISSIS-, -OMISSIS-, a -OMISSIS-; 3) che tale negoziazione, considerata dagli inquirenti come prova della sua qualità di socio occulto, è stata poi all’origine di un primo procedimento penale per truffa intentato contro di lui (in seguito archiviato) e del suo conseguente trasferimento per incompatibilità ambientale presso una Unità sita nel comune di Livorno; 4) di essere stato diffidato, sempre in relazione alla sottoscrizione della predetta scrittura, a cessare l’attività economica da parte del Corpo militare di appartenenza; 5) che nel 2014 la diffida sarebbe stata poi archiviata non avendo ritenuto i superiori raggiunta la piena prova dell’esercizio occulto dell’attività di impresa; 7) che nonostante ciò il Comando Provinciale di Livorno ritenendo il sopra menzionato fatto, unitamente, all’aver intrattenuto relazioni amicali con un cittadino di etnia cinese di dubbia moralità conosciuto nel corso di un controllo, rilevante sotto il profilo disciplinare, gli irrogava in data 13 febbraio 2015 la sanzione di corpo di

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