TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-06-17, n. 202400730
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 00730/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2021, proposto da
Nellymar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pardini, Alessandro Giusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Pardini in Firenze, via Panciatichi n. 778;
contro
Comune di Rosignano Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Gualersi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto n. 2265 del 17.12.2020, emanato dal Dirigente della U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo del Comune di Rosignano Marittimo, notificato alla società ricorrente in data 22.12.2020, avente ad oggetto “decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 218/2009 - Soc. Nellymar S.r.l.”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosignano Marittimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2024 il dott. Riccardo Giani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 2265 del 17 dicembre 2020 il Comune di Rosignano Marittimo pronunciava la decadenza della concessione demaniale marittima n. 218 del 2019 in titolarità della Nellymar s.r.l., sulla base di una duplice motivazione, cioè ai sensi dell’art. 47 lett. f) del Codice della navigazione (per inottemperanza agli obblighi derivanti dalla concessione) e della lett. d) dello stesso articolo (per omesso pagamento dei canoni così come fissati in concessione).
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente impugna il suddetto provvedimento di decadenza, formulando nei suoi confronti le seguenti censure:
- Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell’articolo 47 del Codice della Navigazione. Eccesso potere per carenza dei presupposti, errore manifesto, difetto di istruttoria e di adeguata motivazione: evidenzia la ricorrente come gli obblighi di “riqualificazione complessiva” e di presentazione di progetto dettagliato non possono assolutamente essere ricondotti agli obblighi (di manutenzione, anche straordinaria) “derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamento”, la cui violazione conduce ex art. 47, lettera f) del Cod. Nav. alla decadenza dalla concessione demaniale; la ricorrente evidenzia altresì che essa aveva pure provveduto a presentare un progetto di massima, ritenuto però dall’amministrazione non accoglibile; non sussistono quindi i presupposti applicativi di cui alla lettera f) dell’art. 47 cit.;
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