TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400149
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2024
N. 00149/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2023, proposto da
TI TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza M. Azzarita 4;
contro
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Starnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del D.R. rep. n. 417/2023 prot. n. 87267 del 29.3.2023, con cui si irroga al ricorrente la sanzione disciplinare della censura ex art. 88 del T.U. n. 1592/133 e art. 13 del Regolamento di Ateneo di funzionamento del Collegio di Disciplina, comunicato all'interessato con nota prot. n. 87314 del 29.3.2023, pervenuta in data 4.4.2023;
- nonché, per quanto occorrer possa, dell'art. 2 bis, comma 5 del “REGOLAMENTO per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista all'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 61/2017 del 20.1.2017 e succ. modif.;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierno ricorrente, professore associato dell’Università degli Studi di Bologna, di aver avuto alterco verbale occorso il 13 gennaio 2023 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria con la dott.ssa Mammi responsabile del tirocinio e ricercatrice senior del suddetto Dipartimento, dovuto ad asserito errore di quest’ultima nella programmazione delle uscite didattiche con gli studenti.
In seguito a tale fatto l’Ateneo ha aperto procedimento disciplinare conclusosi con il Decreto Rettorale di irrogazione della sanzione della censura per “irregolare condotta” oltre all’applicazione della misura accessoria prevista dall’art. 2 bis co.5 del Regolamento per l’attribuzione delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari, consistente nello slittamento di un anno dell’attribuzione della classe stipendiale.
Con il ricorso in esame il prof. TI ha impugnato il suindicato Decreto unitamente alla citata disposizione regolamentare, deducendo motivi così riassumibili:
I)ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL’ALMA MATER – Università di Bologna emanato con DR. n. 1408/14 del 01/10/2014. ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA PERPLESSITA’ E CONTRADDITTORIETA’: non vi sarebbe corrispondenza tra i fatti indicati nell’addebito e la sanzione concretamente applicata.
II)ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA’ E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIFICITÀ’ DELLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E DEL PRINCIPIO DELLA NECESSARIA CORRISPONDENZA TRA ADDEBITO CONTESTATO E ADDEBITO POSTO A FONDAMENTO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE: l’addebito disciplinare avrebbe contenuto generico.
III) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: l’Università avrebbe ignorato le incongruenze e le contraddizioni provenienti dai tre testimoni del fatto ovvero il prof. Visentin, la dott.ssa Costa ed il dott. Bonaiuto nonché la mancata percezione visiva del fatto addebitato al ricorrente da parte di tutti i testi.
IV) ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DEL “REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA” emanato con D.R. n. 245/2013 e suscc. modific.: il decreto impugnato reca una ulteriore sanzione accessoria