TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-01-12, n. 202300076
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Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00076/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2018, proposto da
T s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G G, P C e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. M P, sito in Palermo, via Libertà n. 171;
contro
Comune di Gela, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. S V, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via F. Cordova n. 95;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza sindacale n. 318 del 6/07/2018, comunicata via pec in pari data, con la quale il Sindaco del Comune di Gela “ ordina(va) alla ditta TEKRA affidataria del Servizio di gestione integrata dei rifiuti:
- la rimozione di tutti i rifiuti solidi urbani abbandonati lungo le vie, i marciapiedi ed aree pubbliche della città e delle zone periferiche, ivi incluse le frazioni di Manfria e Roccazzelle, con successivo lavaggio e disinfezione dei luoghi oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti, al fine di scongiurare problemi igienico sanitari, dando priorità ai luoghi in cui insistono strutture sensibili…eliminando pertanto la situazione di emergenza creatasi,
- di riattivare, come da Perizia Tecnica trasmessa con nota prot. n. 0071923 del 27/06/2018 dal DEC del Settore Ambiente, i servizi accessori o altri servizi base, come previsto dall'art. 58 del CSA, e non sufficientemente compresi nello stesso, e già oggetto di approvazione della SRR4 Caltanissetta Provincia Sud, come da verbale di assemblea dei soci del 18 ottobre 2016, atti ad intensificare:
- la rimozione ordinaria dei rifiuti abbandonati per le vie, i marciapiedi e le aree pubbliche della città o delle zone periferiche, con frequenza tale da evitare la formazione degli stessi
- il diserbamento, con particolare riguardo nelle aree di interfaccia di zone con presenza di erbacce infestanti, al fine di scongiurare eventuali incendi durante la stagione estiva 2018; lo spazzamento da eseguirsi manualmente e con mezzi meccanici, delle strade, marciapiedi, piazze ed aree pubbliche, nonché il lavaggio meccanizzato con frequenza tale da evitare l'accumularsi di rifiuti di piccolissime dimensioni;
- di fornire alle scuole dell'obbligo di competenza comunale, apposite isole ecologiche per agevolare la raccolta differenziata;
- di allocare presso le spiagge pubbliche, appositi contenitori differenziati per colore e dunque per tipologia di rifiuto recuperabile;
- di comunicare giornalmente al comando di Polizia Municipale le zone in cui si verificano con maggiore rilevanza l'abbandono dei rifiuti nel territorio comunale di Gela fornendo ogni indicazione utile atta a contrastare il fenomeno ”;
2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché ignoto alla ricorrente;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente a ottenere il giusto corrispettivo per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle prestazioni descritte nella parte dispositiva dell'ordinanza impugnata, a far data dal 07/07/2018;
e per la condanna
dell'Amministrazione comunale al pagamento di quanto dovuto a titolo di corrispettivo, previa definizione del procedimento ex art. 191 T.U.E.L. finalizzato a dare copertura finanziaria alle prestazioni aggiuntive attraverso il preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché ad ogni misura idonea ai sensi dell'art. 34 co. 1 lett. e) c.p.a., e, in via subordinata, al risarcimento del danno ingiusto subìto in conseguenza dell'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui rivela l'assenza di un'adeguata copertura finanziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gela;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.