TAR Roma, sez. II, sentenza 2012-04-16, n. 201203414
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N. 03414/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00043/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 1999, proposto dalla società Omnitel Pronto Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato M B, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione n. 44;
contro
- il Comune di Valmontone, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato V D R, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Marsilio Ficino n. 5, presso lo studio dell’avvocato G S;
- la Azienda Unità Sanitaria Locale RM G, del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea C. Maggisano, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via C. Morin n. 1;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 208, prot. n. 17944, in data 3 novembre 1998, con la quale il Sindaco del Comune di Valmontone ha ordinato alla società ricorrente «lo spegnimento dell’antenna installata in loc. Colle Belvedere, per consentire gli accertamenti all'Ufficio di igiene pubblica», nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi compresa la nota del Sindaco di Valmontone prot. n. 15686 in data 1° ottobre 1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valmontone e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale RM/G;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che la società ricorrente in punto di fatto premette che: a) è concessionaria dello Stato per la realizzazione e la gestione sul territorio italiano della rete per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con sistema denominato GSM;b) dovendo garantire tale servizio nel Comune di Valmontone, in data 3 marzo 1998 ha presentato domanda di concessione edilizia per la realizzazione, in località Belvedere, di una stazione radio base (SRB) costituita da un palo metallico porta antenne, ancorato ad un plinto in cemento armato e da una cabina di servizio (shelter) di dimensioni 3.50 x 2.50 x 3.00;c) l’Ufficio Tecnico del Comune di Valmontone con nota del 4 giugno 1998 ha comunicato che la Commissione edilizia comunale aveva espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, prescrivendo il preventivo parere della USL, e con successivo provvedimento n. 481 in data 1° luglio 1998, ha rilasciato la concessione richiesta, salvo nulla osta dell’Azienda USL RM/G per la valutazione dei campi elettromagnetici;d) l’Azienda USL RM/G con nota del 28 luglio 1998 ha espresso parere favorevole, precisando che successivamente avrebbe provveduto ad effettuare la verifica dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;e) il Sindaco del Comune di Valmontone con la nota prot. n. 15686 in data 1° ottobre 1998, «a seguito delle novità emerse nella riunione del 01.10.98 da parte dei cittadini di Valmontone, data la gravità rappresentata per la salute umana», ha richiesto lo spegnimento momentaneo dell’impianto, significando che, in caso contrario, ne avrebbe ordinato lo spegnimento;f) a seguito di tale comunicazione è stato dato incarico al Prof. A B dell’Università La Sapienza di Roma di effettuare le misure del livello di campo elettromagnetico generato dall’impianto e in data 15 ottobre 1998 è stata trasmessa al Comune di Valmontone la relazione del Prof. B, attestante che il livello del campo elettromagnetico era di gran lunga al di sotto di quelli previsti dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381, in corso di pubblicazione; g) ciononostante il Sindaco di Valmontone ha adottato l’impugnata ordinanza, limitandosi ad evidenziare in motivazione che «non è stato dato corso alla propria nota del 01.10.98 prot. 15686 da parte della Soc. Omnitel relativamente allo spegnimento momentaneo dell’antenna per telefoni sita in loc. Colle Belvedere» e che «l’Ufficio igiene pubblica della USL Roma G non ha eseguito a tutt’oggi le verifiche concordate nella riunione del 01.10.98».
CONSIDERATO che dell’impugnata ordinanza la società ricorrente chiede l’annullamento per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, della legge n. 833/1978, dell’art. 38 della legge n. 142/1990, nonché delle leggi regionali della Regione Lazio n. 56/1989 e n. 4/1997;incompetenza;eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, mancata valutazione dell’interesse pubblico, illogicità e sviamento . Innanzi tutto la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, evidenziando che l’impugnata ordinanza sindacale non indica i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato adottato. In via subordinata deduce poi che - seppure si volesse ritenere che tale ordinanza costituisca espressione del potere che l’art. 38 della legge n. 142/1990 attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, in materia sanitaria - il provvedimento risulterebbe comunque illegittimo, perché le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere supportate da una adeguata motivazione che evidenzi non solo la situazione di pericolo, ma anche l’impossibilità di fronteggiare tale situazione con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento. Inoltre, secondo la ricorrente, nel caso in esame il supposto pericolo per la salute pubblica è del tutto inesistente, come dimostra, da un lato, il fatto che l’Azienda USL RM/G con nota del 28 luglio 1998 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto e, dall’altro, la relazione del Prof. B, ove si attesta che il livello del campo elettromagnetico è di gran lunga al di sotto di quelli previsti dal D.M. n. 381/1998. Del resto dal progetto e dalle fotografie allegate al ricorso si evince che trattasi di un impianto posizionato fuori dal centro abitato, in una zona rurale. Infine la società ricorrente deduce che il provvedimento impugnato non rispetta né l’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 56/1989, perché il Sindaco ha provveduto senza aver preventivamente verificato il superamento dei limiti di campo magnetico previsti per impianti della specie, né il riparto di competenze previsto dall’art. 29 della legge regionale n. 4/1997, ed è viziato per sviamento, perché il Sindaco è intervenuto al solo fine di «accontentare alcuni cittadini che pretestuosamente ed immotivatamente si oppongono al funzionamento dell’impianto»;
CONSIDERATO che questa Sezione con l’ordinanza n. 410/1999, ha accolto la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente facendo riferimento in motivazione «alle risultanze della verifica tecnica sui valori di campo elettromagnetico versata in giudizio dalla Società ricorrente» ed alla «assenza di preventivi e contrari accertamenti dell’Amministrazione convenuta circa il superamento dei tetti di radio-frequenza compatibili con la salute umana, fissati con decreto del Ministero dell’Ambiente n. 381/98»;
CONSIDERATO che la V Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 813/2003 ha dichiarato improcedibile l’appello cautelare proposto dal Comune di Valmontone evidenziando in motivazione che «il tempo trascorso della proposizione dell’appello rende palese che si è determinata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione»;
CONSIDERATO, in via preliminare, che risulta fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Azienda USL RM/G. Infatti dal fascicolo di causa risulta che la predetta Azienda non ha adottato atti che hanno inciso sull’adozione dell’impugnata ordinanza, che risulta il frutto di un’autonoma iniziativa del Sindaco del Comune di Valmontone;
CONSIDERATO che le suesposte censure, incentrate sulla mancanza dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente e sull’insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, risultano fondate in base alle seguenti considerazioni:
- la giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 3 agosto 2006, n. 7815) ha già avuto occasione di stigmatizzare l’illegittimità di un’ordinanza contingibile ed urgente adottata da un Sindaco, in base al potere ora disciplinato dagli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 nei confronti di una società di telecomunicazioni, con la quale, per esigenze di tutela della salute pubblica, è stata ordinata l’immediata sospensione, su tutto il territorio comunale, di ogni attività volta all’istallazione di infrastrutture e/o di antenne di telefonia mobile, in assenza del preventivo accertamento di una situazione di pericolo effettivo, eccezionale ed imprevedibile. In particolare in tale occasione è stato ribadito che l’esercizio del potere di cui agli articoli 50, comma 3, e 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 presuppone, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, e, dall’altro, una situazione eccezionale e imprevedibile, alla quale non è possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall’ordinamento;
- stante quanto precede, il Collegio ritiene di dover confermare la decisione assunta da questa Sezione in sede cautelare, sia perché l’impugnata ordinanza è stata adottata in assenza di puntuali verifiche atte a smentire le risultanze della relazione del Prof. B, ove si attesta che il livello del campo elettromagnetico prodotto dall’impianto in questione è di gran lunga al di sotto di quello previsto dal decreto del Ministero dell’Ambiente n. 381/1998, sia perché il posizionamento dell’impianto al fuori dal centro abitato ed il fatto stesso che la sua realizzazione fosse stata preventivamente assentita dall’Azienda USL RM/G con nota del 28 luglio 1998 (seppur precisando che successivamente sarebbe stata effettuata una verifica dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) costituiscono circostanze che rendevano evidentemente imprescindibile un accurato accertamento preventivo della effettiva esistenza di una situazione di pericolo per la salute della popolazione residente nella zona interessata dal campo elettromagnetico;
CONSIDERATO che, stante quanto precede, l’Azienda USL RM/G deve essere estromessa dal giudizio ed il presente ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle restanti censure. Per l’effetto, si deve disporre l’annullamento dell’impugnata ordinanza n. 208 in data 3 novembre 1998;
CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Valmontone;sussistono invece giusti motivi per compensare le spese con l’Azienda USL RM/G;