TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-02-01, n. 202400847

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-02-01, n. 202400847
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400847
Data del deposito : 1 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2024

N. 00847/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00793/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 793 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A A in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l''annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Deliberazione di Giunta del Comune di Napoli n. -OMISSIS- e atti conseguenti

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da -OMISSIS- il 26/5/2023:

della Disposizione Dirigenziale dell''Area risorse Umane del Comune di Napoli n. 68 del 31.03.2023, contenente la graduatoria definitiva della selezione per le progressioni verticali

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da -OMISSIS- il 29/5/2023:

della Disposizione Dirigenziale dell''Area risorse Umane del Comune di Napoli n. 68 del 31.03.2023, contenente la graduatoria definitiva della selezione per le progressioni verticali

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da -OMISSIS- il 25/7/2023:

della Disposizione del Responsabile Risorse Umane n. 84 del 18.05.2023 e della relativa graduatoria rettificata della Disposizione Dirigenziale dell''Area risorse Umane del Comune di Napoli n. 68 del 31.03.2023;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con il ricorso introduttivo, la ricorrente, assunta presso il Comune di Napoli a seguito di “ messa in disponibilità ” e già dipendente del Comune di -OMISSIS-, ha impugnato il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali dei dipendenti oggetto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 459 del 24 novembre 2022 ed il conseguente Avviso di procedura comparativa per il passaggio di carriera approvato con Disposizione del Dirigente del Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane del Comune di Napoli n. 466 del 9 dicembre 2022, nonché gli atti della relativa procedura alla quale ha partecipato;

- ha contestualmente chiesto l’accertamento del diritto a vedersi valutata la propria anzianità di servizio, prestata quale dipendente presso il precedente datore di lavoro pubblico (Comune di -OMISSIS-), con decorrenza dal 24 dicembre 1999 e con rideterminazione del punteggio assegnatole;

-ha fondato la domanda di annullamento degli atti sopra menzionati sulla dedotta violazione dell’art. 3 Cost, dell’art 15 della L. 300/1970 e del d.P.C.M. 325/1988;

-con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 maggio 2023, ha impugnato la successiva Disposizione Dirigenziale dell’Area risorse Umane del Comune di Napoli n. 68 del 31 marzo 2023 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva;

-con il successivo ricorso per motivi aggiunti del 29 maggio 2023, ha chiesto l’annullamento della sopravvenuta Disposizione del Responsabile Risorse Umane n. 84 del 18 maggio 2023 con la quale il Comune di Napoli ha rettificato ed integrato la predetta graduatoria;

-infine, con il ricorso per motivi aggiunti depositato, da ultimo, in data 25 luglio 2023 ha ribadito le medesime doglianze, riformulando l’istanza cautelare diretta ad ottenere un’ordinanza propulsiva che sollecitasse l’amministrazione a rimuovere i vizi dedotti nella determinazione del punteggio finale, non oggetto di alcuna modifica nel corso del susseguirsi degli atti della procedura comparativa;

Ritenuto che possano non esaminarsi le eccezioni di rito (di irricevibilità e improcedibilità) sollevate dal Comune resistente, poiché il ricorso è infondato nel merito;

Rilevato, in particolare che:

-la domanda di annullamento degli atti della complessiva procedura di concorso è basata su un’unica doglianza, sia pure riferita a diversi parametri normativi, ovvero sulla mancata valutazione a favore della ricorrente dell’anzianità maturata alle dipendenze del Comune di -OMISSIS-, con la stessa qualifica poi ricoperta anche alle dipendenze del Comune di Napoli che ha avviato la procedura di selezione;

- la procedura in controversia si colloca nell’ambito della più ampia programmazione del fabbisogno di personale 2022/2024, approvata con la Deliberazione n. 200 del 31 maggio 2022, successivamente modificata ed integrata con Deliberazione n. 263 del 14 luglio 2022 della Giunta comunale;

-con la stessa, tra l’altro, il Comune di Napoli ha deciso di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione comunale, mediante l’indizione di procedure comparative per l’attribuzione di passaggio di carriera (progressioni verticali) dalla categoria B alla categoria C (n.100 posti) e dalla categoria C alla categoria D (n.150 posti;
oggetto della presente controversia), ai sensi dell’art.52 comma 1 -bis , del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche , come sostituito dall’art. 3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (la deliberazione della giunta comunale n. 459 del 24 novembre 2022 di approvazione del “ Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali ” ha introdotto la disciplina di fonte secondaria di tale modalità di accesso alla qualifica superiore);.

- come si evince dai predetti atti generali, la progressione in questione è pertanto di carattere verticale, essendo finalizzata al passaggio di carriera nella categoria superiore del dipendente già incardinato nell’amministrazione pubblica comunale, nell’esercizio del potere organizzativo riconosciuto all’ente dal legislatore ed in deroga al principio generale del concorso pubblico per l’accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

Rilevato che, venendo al caso concreto, la ricorrente è stata interessata, prima di essere assunta presso il Comune di Napoli che ha indetto la selezione e valutato l’anzianità di servizio, da una procedura di messa in disponibilità , disciplinata dagli artt. 33 e 34 del medesimo D. Lgs. 165/2001, relativa al personale dipendente di amministrazioni pubbliche “in esubero” e che prevede che “ dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi ” (art. 33 comma 8), poiché o nel termine di ventiquattro mesi viene ricollocato presso altre amministrazioni, o il rapporto si intende “ definitivamente risolto ” (art. 34 comma 4);

-come rilevato anche dall’amministrazione resistente nelle proprie difese, pertanto, a differenza della “mobilità volontaria”, nel caso della procedura di messa in disponibilità, si ha una sospensione del rapporto sinallagmatico di lavoro intercorrente tra il dipendente e l’amministrazione, salvo che per la corresponsione della indennità prevista dalla disposizione sopra citata a tempo determinato e con esiti non pre-determinati, poiché in caso di mancata assunzione presso altro ente, il rapporto di lavoro si risolve;

Ritenuto pertanto che

- già tale specifica disciplina giuridica preclude, in generale, che debba essere riconosciuta l’anzianità maturata nell’ente di provenienza nel caso, prima dei due anni, il dipendente venga ricollocato presso un altro ente, poiché vi è una soluzione di continuità nella prestazione lavorativa e quindi nell’acquisizione delle competenze e conoscenze che sono oggetto di valorizzazione con il riconoscimento della “anzianità” da parte del nuovo datore di lavoro;

-nello specifico, peraltro, la procedura di selezione oggetto della presente controversia è stata bandita dal Comune di Napoli in attuazione dell’art. 22 comma 15 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 che espressamente prevede la finalità specifica della procedura di selezione derogatoria del principio del concorso pubblico, ovvero la valorizzazione delle professionalità “interne” alla medesima amministrazione (“ per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore ”) in linea con la norma più generale dell’art. 52 comma 1-bis sopra citato;

-alla luce di tale cornice normativa, pertanto, legittimamente il Comune di Napoli ha esercitato il potere discrezionale di valutare esclusivamente l’anzianità dei dipendenti incardinati presso la propria amministrazione che, per numero di dipendenti, di popolazione interessata, di articolazione territoriale e complessità di funzioni amministrative svolte, non è ovviamente comparabile a quella del Comune di -OMISSIS-, da cui proviene l’odierna interessata;

-trattandosi di una progressione verticale (che prevede il passaggio dalla categoria C a quella D ed essendo riservata al personale interno), è esente pertanto dalle censure spiegate la valutazione del requisito soggettivo del servizio prestato esclusivamente presso l’Amministrazione indicente, poiché anzi tale requisito è coerente con la funzione perseguita con la predetta comparazione, volta proprio a consolidare le pregresse esperienze lavorative del personale interno maturate nel tempo all’interno della medesima amministrazione;

Ritenuto che, in conclusione, il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti debbano essere rigettati e che tuttavia la peculiarità della questione giustifichi la compensazione delle spese di lite;

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