TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2017-01-12, n. 201700137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2017-01-12, n. 201700137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201700137
Data del deposito : 12 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2017

N. 12512/2016 REG.RIC.

N. 00137/2017 REG.PROV.CAU.

N. 12512/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12512 del 2016, proposto da:


F B, rappresentata e difesa dagli avvocati I L, P C, elettivamente domiciliata in Roma, via Lovanio 16, presso lo studio dell’avv. I L;


contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

del decreto del Direttore Generale, Dipartimento per Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia del 19.10.2016, notificato il 28.10.2016, con cui è stata decretata l'esclusione della ricorrente dal concorso per esame posti a 500 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 21.04.2016, per il seguente motivo: per essere stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio e della decisione della P.A. resistente di escluderla dal predetto concorso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, con dichiarazione depositata in atti il 4 gennaio 2017, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;

Ritenuto che di ciò debba darsi atto con il presente provvedimento;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese della fase cautelare;

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