TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-08-23, n. 202313395

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-08-23, n. 202313395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313395
Data del deposito : 23 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2023

N. 13395/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10790/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10790 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Simona D’Alisera in Roma, via Ippolito Nievo n. 61;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento n. -OMISSIS- del 23 marzo 2017, con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dall’odierno ricorrente in data 20 giugno 2014, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 giugno 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento n. -OMISSIS- del 23 marzo 2017, con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 20 giugno 2014, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, risultando a suo carico del richiedente i seguenti pregiudizi penali: in data 16 febbraio 2003, arresto per la violazione di cui all’ art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/90; in data 16 febbraio 2004, deferimento per la violazione di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/90; in data 7 luglio 2006, deferimento per lesioni personali, ingiuria e minaccia; in data 18 ottobre 2010, deferimento per la violazione di cui all’ art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/90 ed art. 187, comma 1, C.d.S; in data 22 settembre 2011, sanzione per la violazione di cui all’art. 218, comma 6 del c.p.; in data 28 maggio 2013, deferimento per la violazione di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S..

L’impugnativa è stata affidata ai motivi che di seguito si riportano:

I. Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché del d.lgs. n. 286/1998, del principio di legalità e dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981 , non avendo il provvedimento impugnato fornito alcuna motivazione concreta sulle circostanze che hanno indotto il Ministero dell’Interno a negare la cittadinanza.

II. Violazione di legge ed eccesso di potere da parte della Pubblica Amministrazione per manifesta, immotivata ed arbitraria decisione, violazione del principio di proporzionalità della ragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d’istruttoria , avendo l’Amministrazione posto a fondamento del diniego di cittadinanza segnalazioni di polizia per le quali non è stato incardinato alcun procedimento penale.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, rilevando come l’assenza di condanne in sede penale, pur a fronte di segnalazioni di polizia, non determina in via automatica un giudizio di meritevolezza dell’istante o di possesso di tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana in quanto la verifica dei motivi ostativi non si riduce all’accertamento dei fatti penalmente rilevanti ma attiene alla prevenzione di eventuali rischi per la sicurezza pubblica.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, non essendo stato allegato alcun pregiudizio grave ed irreparabile.

Con memoria depositata in data 30 maggio 2023, il ricorrente ha evidenziato che l’unico procedimento penale ascrittogli risale al 2003.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 giugno 2023 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza in materia di cittadinanza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che

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