TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2010-02-10, n. 201000328
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N. 00328/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00993/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2008, proposto da:
B E, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. G M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Quarto (Na) e pertanto, ex combinato disposto fra art. 19 l. 1034/1971 ed art. 35 R.D. 1054/1924, da intendersi domiciliata per gli atti e gli effetti del presente ricorso presso la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio
Interventore ad adiuvandum: S A, anch’egli rappresentato e difeso dall’avv. G M, anche qui con domicilio presso la segreteria di questo adito Tribunale
contro
Comune di Pozzuoli, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Starace, con domicilio eletto in Napoli, Riviera di Chiaia, n.207
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Antonio Sbrizzi, anch’egli rappresentato e difeso dall’avv. G M, anche qui con domicilio presso la segreteria di questo adito Tribunale
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
. dell’ordinanza dirigenziale n. 46391 del 21 novembre 2007, cui tramite è stata disposta la demolizione di “un manufatto avente funzione di box auto”, quale nell’atto descritto, in quanto realizzato senza titoli, “non conforme alle norme urbanistiche e paesistiche vigenti” e non condonabile “poiché non rientrante nei canoni previsti dalla legge 326/2003”;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum depositato in data 2 febbraio 2010 dal sig. S A nella dichiarata qualità di comproprietario dell’area sulla quale è stato realizzato il manufatto de quo;
Viste le domande di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, quali presentate sia dal ricorrente che dall’interventore;
Dato atto che l’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha replicato alle denunce attoree, insistendo per il rigetto delle proposte domande;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che l’istanza cautelare avanzata in una al ricorso dalla parte ricorrente in via principale è stata rigettata con ordinanza collegiale della Sezione n. 810 del 5 marzo 2008, che reca ampia motivazione sul coacervo di ragioni che preclud(evan)o l’ingresso alla richiesta tutela;
Dato quindi atto che nella presente odierna sede la questione ritorna all’esame del Collegio in quanto l’interventore ad adiuvandum ha reiterato l’istanza cautelare;
Atteso che con decreto presidenziale n. 298 del 3 febbraio 2010 è stato negato ingresso alla istanza di tutela cautelare provvisoria avanzata dallo Sbrizzi;
Ritenuto che, all’esito del vaglio qui operato, non resta che confermare i contenuti del condiviso provvedimento presidenziale che l’istanza ha rigettata sia nella considerazione che: “ la richiesta di sospensiva a suo tempo presentata dalla ricorrente è stata respinta dalla sezione ”, con motivazioni che qui vengono reiterate, sia, di seguito, in quanto: “ l’odierna istanza cautelare provvisoria non può trovare accoglimento in relazione alla natura esecutiva della comunicazione del 19 ottobre 2009 avversata ed alla qualità di interventore ad adiuvandum del proponente ”;