TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-06-25, n. 202001498
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 25/06/2020
N. 01498/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2020, proposto da
A L, rappresentato e difeso dagli avvocati N Z e G A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio N Z in Noto, Via Ducezio 131;
contro
Comune di Noto, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 339/2019 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, depositato in data 19 marzo 2019, notificato in forma esecutiva in data 3 aprile 2019 e passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 14 gennaio 2020, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 339/2019 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, depositato in data 19 marzo 2019, notificato in forma esecutiva in data 3 aprile 2019 e passato in giudicato, come risulta dall’attestazione in data 10 ottobre 2019.
Il Comune di Noto, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione, con la partecipazione, tramite note d’udienza, dei difensori indicati in verbale.
Il ricorso è fondato.
Come sopra indicato, il presente gravame in ottemperanza è stato notificato al Comune intimato in data 14 gennaio 2020 e la notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 19 marzo 2019, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquistato l’autorità di giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Poiché non risulta l’adempimento all’obbligazione risultante dal titolo da parte del Comune di Noto, il ricorso deve essere accolto, ordinandosi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Pur confidando pienamente nel sollecito adempimento da parte del Comune di Noto, il Collegio deve rappresentare all’Amministrazione intimata che la mancata esecuzione della decisione in epigrafe entro il termine indicato può integrare il reato di cui all’art. 328 c.p., oltre a determinare una responsabilità erariale per il danno cagionato a seguito del necessario insediamento del commissario “ad acta”.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina, quindi, il Segretario Generale del Comune di Siracusa - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità e del modesto importo della controversia in esame.