TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-09-27, n. 202100808

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-09-27, n. 202100808
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100808
Data del deposito : 27 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2021

N. 00808/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00892/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 892 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Grandi Navi Veloci S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. B C, F T, A M e G B, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Genova, via Bacigalupo, 4/19;



contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;



per l’annullamento

della nota prot. n. 0026201/P del 10.10.2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di riscontro alla istanza della GNV del 12.7.2019 sulla richiesta di autorizzazione alla autoproduzione ex art. 16, l. 84/94, delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli commerciali sulle navi della Compagnia, nonché dei pareri della Capitaneria di Porto e dell’A.S.L. citati nella nota e che non si conoscono;

per quanto possa occorrere, della comunicazione prot. 0011283/P del 2.5.2019 con cui si interessa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine a presunti motivi ostativi al rilascio della autorizzazione;

sempre per quanto possa occorrere, del Piano organico del Porto di Genova;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

della nota emessa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ricevuta tramite p.e.c. in data 14 gennaio 2020, con la quale “si conferma l’improcedibilità della richiesta, causa insussistenza dei suoi presupposti, carenti in base alle produzioni e considerazioni proposte da[lla] Società”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020;

Relatore nell’udienza del giorno 14 luglio 2021, svoltasi con modalità da remoto, il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Grandi Navi Veloci S.p.a. (di seguito “GNV”) svolge servizi di linea di trasporto marittimo di passeggeri e veicoli nel porto di Genova.

Con nota del 30 novembre 2018, essa chiedeva il rilascio dell’autorizzazione ex art. 16, l. n. 84/1994, per l’esercizio in regime di autoproduzione delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo delle sue navi.

In concreto, GNV chiedeva di poter eseguire le operazioni di ancoraggio dei veicoli trasportati alle strutture delle proprie navi in partenza dal porto di Genova (e le operazioni inverse sulle navi in arrivo nel porto) utilizzando solo il personale di bordo, senza fare ricorso ad imprese esterne o alle maestranze portuali.

Previa richiesta di integrazioni documentali ottemperata da GNV, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova (di seguito “Autorità”) ha riscontrato l’istanza con nota del 2 maggio 2019, evidenziando che la stessa “ non appare coerente con il quadro regolatorio ed operativo/gestionale ” definito dalla normativa di riferimento, alla luce del quale l’esecuzione di operazioni portuali in regime di autoproduzione è configurabile in relazione a “ singole navi in occasione di singoli accosti o di alcuni accosti programmati ”, mentre la richiesta di GNV presentava carattere “strutturale” in quanto formulata sine die per l’intera flotta delle navi scalanti il porto di Genova.

La risposta dell’Autorità evidenziava ulteriori elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, in conclusione, preannunciava l’intendimento di “ interessare il Ministero vigilante ” allo scopo di promuovere “ una lettura aggiornata ed integrata ” delle vigenti disposizioni in materia nonché “ una soluzione omogenea a livello nazionale ” relativamente alla questione dell’autoproduzione delle attività di rizzaggio e derizzaggio.

In data 12 luglio 2019, GNV trasmetteva un’articolata nota contenente chiarimenti in ordine ai contenuti della propria istanza, insistendo per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 16, l. n. 84/1994.

Con nota del 10 ottobre 2019, l’Autorità comunicava che, in assenza dei necessari chiarimenti e integrazioni relativamente ad elementi ritenuti essenziali, “ non si può che confermare a codesta Società quanto assunto nella nota cui si fa seguito [la nota del 2 maggio 2019] e che si allega per pronta consultazione ”.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 6 dicembre 2019 e depositato il successivo 18 dicembre, GNV ha impugnato le menzionate note dell’Autorità datate 2 maggio e 10 ottobre 2019 (la prima di esse con la formula “ per quanto possa occorrere ”).

La ricorrente sostiene preliminarmente che, nonostante “ l’ambigua tecnica redazionale ” utilizzata dall’Autorità, gli atti gravati non esprimerebbero un definitivo rigetto dell’istanza formulata per l’autoproduzione delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio, “ con la conseguenza che, in assenza di esplicito provvedimento di diniego, si deve ritenere formatosi il silenzio assenso previsto dalla legge ”.

Ciò premesso, GNV deduce i seguenti motivi di gravame:

I) “Assenza assoluta di motivazione e

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