TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2016-01-20, n. 201600251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2016-01-20, n. 201600251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600251
Data del deposito : 20 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12622/2015 REG.RIC.

N. 00251/2016 REG.PROV.CAU.

N. 12622/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12622 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


A A, rappresentata e difesa dagli avv. ti F P e V A P, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 142;


contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;
Comune di Canale Monterano;
Riserva Parziale Naturale Monterano;
Regione Lazio – Autorità dei Bacini Regionali del Lazio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del diniego di nulla osta prot. 150708/gq/01 comunicato con nota del 23.07.2015, relativo alla richiesta di parere sulla ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di casale esistente, nonché per la dichiarazione del silenzio assenso:

- sul parere - nulla osta della Riserva Parziale Naturale Monterano a seguito di istanza della ricorrente in data 7.10.2015;

- sull’autorizzazione paesaggistica richiesta alla Regione Lazio ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004,

nonché per l’annullamento

delle note interlocutorie del 10 marzo 2015, del 29 maggio 2015 e del 28 settembre 2015 della Riserva Parziale Naturale Monterano,

nonché, quanto ai motivi aggiunti,

per l’annullamento del parere - nulla osta favorevole della Riserva Parziale Naturale Monterano del 6 novembre 2015, nella parte in cui impone che “ sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente, senza il previsto ampliamento volumetrico progettuale del 5% ”,

e per il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione della richiamata prescrizione illegittima,

nonché, in subordine, per il danno da ritardo nell’adozione del nulla-osta de quo.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che occorre acquisire una documentata relazione tecnica dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio nella quale si dia analiticamente conto:

- delle questioni tecniche prospettate dalla parte ricorrente in merito alla correttezza della classificazione dell’area e ai relativi presupposti cartografici e fattuali;

- delle ulteriori verifiche effettuate nella fase istruttoria e menzionate nella memoria difensiva della Regione Lazio.

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