TAR Catania, sez. II, sentenza 2020-09-21, n. 202002251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2020-09-21, n. 202002251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002251
Data del deposito : 21 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2020

N. 02251/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01033/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Kronos Pubblicita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aci Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aci Castello, via Dante n. 28;

nei confronti

S M, G F G, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. non costituiti in giudizio;

Anas S.p.A., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza dirigenziale n.81 del 19-3-2018, notificata il 29-3-2018, con cui il Comune di Aci Castello le ha inflitto la sanzione pecuniaria prevista dall'art.37, comma 1, D.P.R. n.380\01, oltre alla sanzione accessoria della rimozione di n.8 impianti pubblicitari installati “in assenza di autorizzazione amministrativa di carattere urbanistico- edilizio”, nonché avverso ogni altro atto o provvedimento ivi menzionato, ovvero precedente, successivo o conseguente, ancorché non conosciuto

- della nota prot. n.16242, del 20-4-2018, con cui l'Ente, a riscontro della diffida avviatale dalla Società ricorrente, ha ribadito la validità della detta ordinanza n.81\18, preannunciando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall'art.31, comma 4 bis, D.P.R. n.380\01, per il caso di inottemperanza all'ordine di rimozione

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

dell’ordinanza dirigenziale n.353 del 17-9-2018, notificata il 28-9-2018, con cui il Comune di Aci Castello, accertata la inottemperanza alla precedente ordinanza di rimozione n.81\18, ha proceduto alla “immissione temporanea in possesso dei terreni privati sui quali sono stati realizzati gli impianti pubblicitari abusivi installati dalla Ditta: KRONOS PUBBLICITA' s.r.l.”, ai fini della esecuzione in danno, irrogando la ulteriore sanzione pecuniaria prevista dall'art.31, comma 4 bis, D.P.R. n.380\01, nonché avverso ogni altro atto o provvedimento ivi menzionato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello e di Anas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso introduttivo la società Kronos Pubblicità s.r.l. ha impugnato l’ordinanza di rimozione di impianti pubblicitari installati in assenza di titolo autorizzatorio e di irrogazione di sanzione recanti irrogazione di sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37, comma 1° del D.P.R. 380/2001.

In particolare, parte ricorrente pur confermando di aver installato gli impianti pubblicitari in di cui all’impugnata ordinanza in assenza di autorizzazione, ritiene, tuttavia, che l’unica sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 23 del codice della strada e non le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 poiché la materia “pubblicitaria” è sostanzialmente regolata dalle norme del Codice della Strada, e del D.lgs. n.507\1993, mentre l’inadempienza del Comune (che non ha ancora provveduto ad adottare un Piano generale degli Impianti) non consentirebbe alcuna diretta assimilazione dell’attività di affissione pubblicitaria al regime amministrativo della S.C.I.A., mancando, peraltro, proprio lo strumento di pianificazione pubblicitaria.

Il Comune di Acicastello si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha controdedotto alle censure articolate in ricorso sostenendo che in mancanza di P.G.I. gli impianti pubblicitari devono ottenere il preventivo rilascio di titolo edilizio.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n.353/2018 recante accertamento di inottemperanza, immissione in possesso e irrogazione di ulteriore sanzione pecuniaria, deducendo censure di illegittimità derivata.

Con ordinanza 130/2019 è stata accolta la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente sul duplice rilievo costituito dalla specialità della disciplina di settore costituita dal codice della strada e dal D.lgs. 507/1993 e dalla circostanza che l’inerzia del Comune nell’adozione del PGI non costituisce per l’applicazione della disciplina edilizia, comunque estranea alla regolamentazione degli impianti pubblicitari.

Le parti hanno successivamente scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza del 16 settembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, dovendo il Collegio confermare quanto già rilevato in sede cautelare circa la fondatezza delle censure con cui la società ricorrente deduce in sostanza che l'autorizzazione prevista dalla disciplina speciale del codice della strada in merito all’installazione degli impianti pubblicitari (art. 23 del D.lgs. n. 285 del 1992) assolverebbe integralmente alle esigenze proprie del settore e a quelle territoriali affidate alla cura degli enti locali, sicché non vi sarebbe spazio per l'applicazione della normativa edilizia dettata dal D.P.R. n. 380 del 2001, né, di conseguenza, per il relativo regime sanzionatorio.

Sulla questione, la più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2017 nn. 235, 236, 238 e 248;
21 novembre 2017, nn. 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399;
25 gennaio 2019, n. 640) alla luce della specifica disciplina di settore contenuta nel D.lgs. n. 507/1993 e nel Codice della Strada, ha precisato che l'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell'apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari ha una valenza edilizia-urbanistica ed assolve, pertanto, alle esigenze di tutela sottesa al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo rappresentato, secondo la tesi del Comune di Acicastello, dal rilascio del titolo edilizio secondo la disciplina di cui al D.lgs. n. 380 del 2001. Nelle richiamate decisioni è stato espressamente affermato che la tesi della necessità dello specifico titolo edilizio “(…) non sembra tenere conto della "specialità" della disciplina di settore (codice della strada e D.lgs. n. 507 del 1993) la quale, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale prescrive regole e obblighi pianificatori specifici, volti a tutelare, anche, le esigenze " dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità". Di conseguenza, prescrivere in aggiunta all'autorizzazione di settore, anche il rilascio del permesso di costruire si tradurrebbe in una duplicazione del sistema autorizzatorio e sanzionatorio che risulterebbe sproporzionata, perché non giustificata dall'esigenza, già salvaguardata in base alla disciplina speciale (cfr. art. 3 D.lgs. n. 507 del 1993), di tutelare l'assetto al corretto assetto del territorio.

L'inutile complicazione cui darebbe luogo la tesi della duplicazione dei titoli autorizzatori risulta, peraltro, in controtendenza rispetto all'esigenza, fortemente perseguita dal legislatore anche nei più recenti interventi legislativi (cfr., ad esempio, D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126), di semplificare i procedimenti amministrativi, convogliando i titoli abilitativi necessari allo svolgimento di un'attività privata all'interno di un procedimento unitario. Gli interessi legati all'assetto urbanistico, pertanto, devono essere perseguiti dal Comune non attraverso la duplicazione dei titoli autorizzatori, ma vanno, al contrario, valutati, nel rispetto del principio di semplificazione ed unicità del procedimento amministrativo, all'interno del procedimento di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 23, comma 4, codice della strada, con la conseguenza che quest'ultima autorizzazione dovrà essere negata nel caso in cui l'installazione risulti incompatibile con le esigenze urbanistico-edilizie.

Ulteriori elementi interpretativi a sostegno di questa tesi si desumono poi dall'art. 168 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che testualmente dispone "Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione dell'art. 153 è punito con le sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni". In tal modo ...la norma ha sottratto i cartelli pubblicitari alla disciplina generale prevista per le costruzioni e le opere in genere, assoggettandoli, ove sprovvisti del nulla osta paesaggistico, alle sanzioni previste dal codice della strada e non già alle sanzioni penali previste per le costruzioni abusive”.

Ne discende, alla luce delle richiamate decisioni, che l'unica disciplina applicabile, in materia di realizzazione di opere pubblicitarie, è quella contenuta nel codice della strada;
con la conseguenza che qualsivoglia illecito nella materia in questione va perseguito esclusivamente per il tramite degli specifici procedimenti sanzionatori all'uopo istituiti dal D.lgs. n. 507 del 1993.

Né può condividersi l’assunto difensivo del Comune di Acicastello secondo il quale la mancata adozione del Piano Generale degli impianti pubblicitari consentirebbe l’applicazione del regime edilizio (sia sotto il profilo autorizzatorio, sia sotto il profilo sanzionatorio), poiché i ritardi dell'amministrazione comunale nell'adozione del PGI non legittimano la stessa all’applicazione di discipline diverse da quella riguardante l'organizzazione degli spazi pubblicitari.

Il ricorso e i connessi motivi aggiunti sono, pertanto, fondati e vanno accolti con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Le spese del giudizio, in ragione della natura della controversia, della peculiarità della vicenda, della sussistenza di precedenti diversi orientamenti giurisprudenziali maturati in ordine alla questione dedotta possono essere compensate tra le parti.

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