TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-05, n. 202302085
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2023
N. 02085/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2022, proposto da
V R, rappresentato e difeso dagli avvocati D A, G D L, F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G D L in Catania, piazza Trento 2;
contro
Comune di Militello Val di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Club per l'Unesco di Militello in Val di Catania, Ecomuseo Valle del Loddiero, rappresentati e difesi dagli avvocati V P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comando di Polizia Locale del Comune di Militello in Val di Catania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania n. 55 reg. ord. datata 22/10/2021 e ricevuta successivamente in data 9/11/2021 avente ad oggetto “Ordinanza di rimozione rifiuti di vario genere abbandonati su terreno sito in contrada Loddiero”;
- del verbale di ispezione del 22/1/2021 redatto dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'ordinanza sindacale impugnata;
- della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 prot. gen. 6794/2021 prot. n. 464 del 9/4/2021;
- del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio adottato dal Comune di Militello in Val di Catania con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/8/2016;
- della nota prot. 6259 del 31/3/2021 del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici;
di ogni altro atto presupposto, conseguente, successivo e comunque connesso.
e, in ogni caso, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Militello Val di Catania e di Ecomuseo Valle del Loddiero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente rappresentava nel ricorso di essere stato destinatario dei provvedimenti in epigrafe, in quanto ritenuto dall’Amministrazione proprietario delle aree in cui lo stesso Comune aveva accertato la presenza di rifiuti.
L’erroneità di tale indicazione, segnalata al Comune dall’interessato nella fase procedimentale, sarebbe emersa con chiarezza dalle risultanze della visura catastale effettuata in data 25 novembre 2021.
Erronee sarebbero state, infatti, le deduzioni del Comune che, sulla base di una superficiale istruttoria, avrebbe ritenuto il ricorrente erede di R G, in tesi, secondo l’Amministrazione, originario proprietario del fondo, pur non essendo, in realtà, stata dimostrata dall’Ente procedente la ritenuta successione ereditaria.
Infatti, le asserite indagini compiute dal Comune, da cui sarebbe risultato che l’interessato sarebbe stato erede di R G, già proprietario in ragione di 18/48 del terreno censito in catasto foglio 33, mappali 167 e 111, sarebbero state prive di valore in quanto neppure R G avrebbe avuto diritti sull’area, come evincibile dalla visura catastale estratta dal ricorrente in data 24 novembre 2021.
Nei motivi di gravame affermava, pertanto, che il Comune non avrebbe mai fornito alcuna adeguata e fondata evidenza documentale in ordine alla titolarità, in suo capo, del terreno sul quale era stata rinvenuta la discarica di rifiuti.
Inoltre evidenziava, al di là del predetto assorbente profilo di illegittimità dei provvedimenti, che, non essendo stata comunque dimostrata la sua responsabilità soggettiva per l’abbandono dei rifiuti, sarebbe stato violato, anche sotto tale profilo, l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, il quale avrebbe presupposto l’imputabilità della violazione ambientale al proprietario a titolo di dolo o di colpa (e non di responsabilità oggettiva), in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con i diretti interessati.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione affermava che, dalle indagini svolte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, il ricorrente, nella qualità di chiamato all’eredità di R G, sarebbe risultato comproprietario del terreno.
Ciò premesso, dallo stato di abbandono del terreno, risultante anche dalle riproduzioni fotografiche, sarebbe emersa con evidenza la culpa in vigilando del ricorrente, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, il quale, come evidenziato nel provvedimento, avrebbe dovuto sia porre in essere gli accorgimenti e le cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo l’indebito deposito di rifiuti, sia formalizzare le denunce al fine di perseguire gli autori materiali dell’illecito.
Affermava, poi, che il contraddittorio procedimentale sarebbe stato regolarmente avviato nei confronti del ricorrente.
Con memoria depositata in data 7 febbraio 2022 il ricorrente ribadiva che non vi sarebbe stata prova della successione ereditaria e che, comunque, il diritto di accettare l’eredità si sarebbe già da lungo tempo prescritto.
Aggiungeva che il certificato notarile depositato dal Comune, in data 31 gennaio 2022, avrebbe dovuto considerarsi un’inammissibile motivazione postuma della decisione.
Si costituivano in giudizio il Club per l’Unesco di Militello e l’Ecomuseo Valle del Loddiero, evocati quali controinteressati, i quali, aderendo, in sostanza, alle tesi di parte ricorrente, chiedevano l’accoglimento del ricorso.
Con ulteriori memorie conclusive e di replica il ricorrente e il Comune ribadivano sostanzialmente le loro difese.
All’udienza del 20 aprile 2023, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Ciò premesso, il ricorso appare fondato.
Il Comune di Militello ha individuato il ricorrente quale proprietario pro quota di un fondo interessato da sversamenti illeciti di rifiuti, sulla base di accertamenti compiuti presso i registri immobiliari e catastali che lo avrebbero qualificato come erede dell’originario proprietario.
Su tale base ha emesso anche nei suoi confronti l’ordinanza impugnata, contenente l’intimazione alla rimozione dei rifiuti.
Appare, tuttavia illegittima ed errata, frutto di carente istruttoria, l’individuazione della titolarità della proprietà del fondo in capo al ricorrente sulla base di mere risultanze catastali, da ritenersi, in sé, insufficienti.
Non risulta, infatti, un’accettazione espressa, da parte del ricorrente, dell’eredità dei proprietari del terreno.
Tale accertamento non può essere surrogato neanche dall’iscrizione della denuncia di successione nei registri immobiliari.
Peraltro, i rilievi dell’Amministrazione contrastano con le risultanze della visura catastale estratta dal ricorrente in data 24 novembre 2021.
Contrariamente agli assunti dell’Amministrazione, non può ritenersi sufficiente la qualità di chiamato all’eredità per poter affermare che il ricorrente sia, ad un certo momento, divenuto comproprietario del terreno.
In tema di successione mortis causa , è stata ricondotta tra le condotte che potrebbero integrare l’accettazione tacita dell’eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c. - trattandosi di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare l'eredità - ad esempio, la voltura catastale dei beni, purché effettuata dal chiamato all'eredità o su delega dello stesso, o la domanda di divisione giudiziale, mentre è stata ritenuta insufficiente, a tal fine, la mera denuncia di successione, il pagamento delle imposte successorie, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, stante la natura meramente fiscale di tali atti, in difetto di ulteriori comportamenti dai quali sia possibile desumere l'univoca volontà di accettare l'eredità in capo al successibile.
Peraltro, nella stessa relazione per l’accertamento della proprietà degli immobili svolta dall’avvocato incaricato dall’Amministrazione Luigi Maria Mazzeo, depositata in giudizio dall’Amministrazione (quale allegato 9 alla memoria di costituzione del 3 febbraio 2022) si legge che “con riferimento alle altre quote, pur non essendo state presentate denunce di successione in morte di R G e Vittorio, dette quote siano di proprietà dei loro eredi legittimi”. Ha chiarito infatti, nella relazione, l’avv. Mazzeo, che, in relazione ai repertori di R G e Vittorio, non si è rinvenuto alcun trasferimento e non si è riscontrata neppure la trascrizione di eventuali denunce di successione in morte di detti soggetti.
Contrariamente alle conclusioni dello stesso avvocato Mazzeo non sussiste, dunque, alcun elemento, per come sopra riferito, per poter ricondurre, neanche a titolo di accettazione tacita dell’eredità, la proprietà dell’immobile in capo al ricorrente.
La certificazione del notaio Paolo Di Giorgi (allegato 14 alla medesima memoria di costituzione del Comune), redatta solo in corso di causa e, dunque, in ogni caso, inammissibile quale integrazione postuma della motivazione del provvedimento, non contiene, comunque, alcuna affermazione in merito all’attuale titolarità della proprietà dei terreni in capo all’odierna parte ricorrente.
Non sarebbe, poi, comunque sufficiente il mero accertamento della proprietà dell’area, per giungere all’addebito, al presunto proprietario, dell’obbligo di rimozione dei rifiuti, dal momento che, secondo la giurisprudenza che il Collegio ritiene preferibile “ la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all’art. 192, 3° comma, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per abbandono di rifiuti necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l’indicazione legislativa ” (Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2019 n. 4781).
Tesi ribadita anche in altre occasioni dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che l’art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ha introdotto una sanzione amministrativa, di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, a carico del responsabile dei fatto, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione del divieto di abbandono di rifiuti sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, escludendo, pertanto, qualsiasi forma di responsabilità oggettiva del proprietario, con la conseguenza che gli adempimenti concernenti il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, essendo necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità, e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019 n. 3518).
Inequivoco, d’altra parte, appare già il tenore letterale del citato articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, secondo cui “ l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati … Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo ”.
Nel caso di specie, l’Amministrazione si è, invece, limitata ad addebitare ad “ignoti” lo sversamento dei rifiuti, senza compiere, a quanto consta, minimi accertamenti per l’individuazione degli autori ma limitandosi ad inoltrare la notizia di reato alla Procura competente;inoltre, non ha svolto un adeguato contraddittorio con il ricorrente, ma sulla base, sostanzialmente, del mero accertamento del (presunto) titolo di proprietà, ha emesso l’intimazione qui in esame.
Ciò, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui gli obblighi relativi alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi possono essere legittimamente imposti dal Sindaco anche al proprietario dell'area sulla quale risultano sversati i rifiuti stessi, oltre che ai soggetti individuati come trasgressori del divieto di abbandono o di deposito, soltanto quando si provi la corresponsabilità di detto proprietario a titolo di colpa o dolo (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2011 n. 4406).
A questo proposito, deve ricordarsi, che, sempre secondo la giurisprudenza, “ non è ravvisabile la colpa del proprietario in ragione della mancata recinzione del fondo: infatti, ai sensi dell'art. 841 c.c. la chiusura del fondo costituisce una facoltà e non mai un obbligo del proprietario ” (Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2009 n. 1612;di recente, in termini, T.A.R. Campania, sez. V, 30 gennaio 2023 n. 681).
Né, in termini generali, può essere sufficiente, ai fini dell’addebito di responsabilità, la constatazione dello stato di degrado del fondo, peraltro ragionevolmente da ritenersi effetto, e non causa, dello sversamento dei rifiuti.
Dubbia appare, poi, la valenza della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto sfornita di adeguata documentazione in allegato - che è stata depositata solo in corso di causa – idonea a giustificare le contestazioni nei confronti del ricorrente.
In ogni caso, da respingersi è l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui il mancato riscontro, da parte del ricorrente, della comunicazione di avvio del procedimento possa valere come ammissione dei fatti e delle circostanze evidenziate e contestate nel medesimo provvedimento di avvio la quale, invece, in quanto atto infraprocedimentale, non può, in sé, essere fonte di alcuna cristallizzazione o accertamento dei fatti in essa riportati.
In conclusione, il provvedimento, per le ragioni esposte, deve ritenersi illegittimo.
Del tutto generica e, dunque, insuscettibile di essere accolta è la domanda di risarcimento dei danni.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Deve confermarsi l’inammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio del Club per l’UNESCO di Militello in Val di Catania a causa della mancata produzione nei termini della documentazione integrativa richiesta.
Nei confronti di questi ultimo e dell’Ecomuseo Valle del Loddiero le spese di causa possono essere compensate.
Nei confronti dell’Amministrazione le spese di causa possono essere compensate, per metà, in considerazione della complessità degli accertamenti in fatto che caratterizzano la materia. Per la restante metà sono poste a carico dell’Amministrazione, in base al principio della soccombenza in giudizio.