TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-01-18, n. 202300896

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-01-18, n. 202300896
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300896
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00896/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10236/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10236 del 2022, proposto da
Sindacato nazionale agenti di assicurazione (S.N.A.), in persona del legale rappresentante p.t., C D e E D, rappresentati e difesi dagli avvocati A G e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M in Roma, viale delle Milizie;



contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati N G, S S, M M e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Aby Broker S.r.l., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

1. dell'art. 3 sub lett. d) e dell'art. 11 lett. a), b), c) del Regolamento n. 51 del 21 giugno 2022 dell’I, “Regolamento recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione on line tra le imprese di assicurazione operanti in Italia nel Ramo R.C. Auto di cui agli articoli 132-bis e 136, comma 3- BIS, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private” nonché 2. di ogni altro atto e provvedimento, ancorché non conosciuto o richiamato, antecedente, successivo, collegato e conseguenziale e, in ogni caso, lesivo dell'interesse dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il Sindacato nazionale agenti di assicurazione (S.N.A.) e i signori C D e E D, agenti di assicurazione iscritti nel Registro unico degli intermediari di cui all’art. 109, n. 2, lettera a) del Codice delle assicurazioni, impugnano l’art. 3 lett. d) e l’art. 11 lett. a), b) e c) del Regolamento n. 51 del 21 giugno 2022 dell’IVASS, “ Regolamento recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione on line tra le imprese di assicurazione operanti in Italia nel Ramo R.C. Auto di cui agli articoli 132-bis e 136, comma 3- BIS, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private ”.

La prima disposizione (art. 3, lettera d), censurata a mezzo del primo motivo di doglianza, stabilisce che il regolamento si applica ai soli “… intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti RCAuto iscritti nelle sezioni A – Agenti -, D – Banche – F – Intermediari a titolo accessorio – del RUI” , con esclusione dei broker assicurativi (Sezione B del RUI), dei produttori diretti delle compagnie (Sezione C del RUI), dei subagenti e degli altri collaboratori di agenti e broker (Sezione E del RUI); la seconda disposizione (art. 11) è censurata, a mezzo del secondo motivo di doglianza, con riferimento alle previsioni contenute, rispettivamente, alla lettera a) (laddove stabilisce che gli intermediari accedono a Preventivass “ ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente ”), alla lettera b) (laddove prevede che “ gli intermediari… nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto, accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari ”) e alla lettera c) (a norma della quale “ gli intermediari…in caso di conclusione di un contratto r.c. auto, raccolgono e conservano secondo le modalità concordate con le imprese di cui sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato il servizio PREVENTIVASS autonomamente. La dichiarazione riporta i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti ”.

Con riferimento alla prima disposizione i ricorrenti evidenziano la palese disparità di trattamento tra intermediari soggetti e intermediari non soggetti al regolamento, disparità che non avrebbe, a loro giudizio, alcuna base normativa (e anzi contrasterebbe con i recenti indirizzi legislativi in punto di concorrenza), né si baserebbe su caratteristiche oggettive differenti.

Quanto alle previsioni contenute nell’art. 11 se ne evidenzia la contrarietà all’art. 132 bis del c.a.p., rappresentando, altresì, l’irragionevolezza dell’appesantimento procedimentale introdotta dallo stesso.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza sostanziale e non discriminazione. Illogicità e insufficienza motivatoria. Violazione dell’art. 191 del Codice delle Assicurazioni in materia di proporzionalità e minor sacrificio.

2) Violazione dell’art. 132 bis del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) ed eccesso di potere per illogicità irragionevolezza, disparità di trattamento, aggravamento procedimentale e insufficienza motivatoria con riferimento a quanto previsto dall’art. 11 n. 1 lett. b) e c) del Regolamento.

3. Istanza per la remissione degli atti alla Corte costituzionale: Incostituzionalità dell’art. 132 bis n. 1 del d.lgs. 205/2009 come inserito dall’art. 1 co. 6 della Legge 4.8.2017 n. 124.

I, costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.

Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2022 il Collegio ha fissato l’odierna udienza per la discussione del merito.

All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

L’art. 132 bis del codice delle assicurazioni private, inserito dall'articolo 1, comma 6, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, dispone che:

“1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente

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