TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-08-19, n. 201510856

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-08-19, n. 201510856
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201510856
Data del deposito : 19 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05363/2011 REG.RIC.

N. 10856/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05363/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5363 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. P S R, E S R, con domicilio eletto presso P S R in Roma, v.le G. Mazzini, 11;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento che ha disposto la decadenza dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Republica presso il Tribunale di Taranto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Con il gravame in epigrafe il dott. -OMISSIS- ricorre contro il Ministero della Giustizia e contro il Consiglio Superiore della Magistratura per l'annullamento del decreto del Ministro della Giustizia in data 4 aprile 2011, con il quale lo stesso ricorrente è stato dichiarato decaduto dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nonché della corrispondente delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e di ogni altro atto connesso.

2 – In particolare, il ricorrente riferisce che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera assunta nel corso dell'assemblea plenaria del 29 aprile 1998, lo ha nominato Vice Procuratore Onorario della Procura della Repubblica presso la Pretura di Taranto per il triennio 1998-2000. L'avv. -OMISSIS-è stato assegnato alla sede principale di Taranto e, allo scadere del primo triennio, con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 14 febbraio 2001 è stato confermato nel predetto incarico, riportando un lusinghiero giudizio per le modalità di svolgimento del proprio incarico da parte del Procuratore della Repubblica di Taranto.

3 – Peraltro, a seguito di un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Taranto, concernente lo svolgimento delle funzioni di difensore in un giudizio civile per la separazione personale di coniugi, la Procura della Repubblica ha iniziato un procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 323 c.p. (abuso di ufficio), ed è stato instaurato un procedimento disciplinare avente ad oggetto la contestazione dell'avvenuta insorgenza di una "causa di incompatibilità ex art. 42 quater, co 11, O. G., che - ai sensi del comma 11 dell'art. 42 sexies dell'O. G., applicabile anche ai vice procuratori onorari in virtù della Circ. CSM 26 maggio 2003 e succ. modifiche n. P 1037012003 - determina la decadenza dall'ufficio di vice procuratore onorario".

Il procedimento penale in data 29 aprile 2010 si è concluso con un decreto di archiviazione, ma il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Lecce, con la delibera dell'adunanza del 28 ottobre 2010, ha ritenuto essersi verificata una causa di incompatibilità comportante la decadenza dalle funzioni di vice procuratore onorario.

4 - Conseguentemente è stata dichiarata la decadenza con i provvedimenti impugnati, che a giudizio del ricorrente sono tuttavia illegittimi, e dunque devono essere annullati, per violazione di legge per errata interpretazione della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 42-quater, 2 comma, 71 e 71- bis, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario)e per eccesso di potere per errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto posti a base del provvedimento impugnato.

5 - Si sostiene, in particolare, che l’impugnato provvedimento sarebbe fondato su presupposti di fatto e valutazioni giuridiche erronei, in quanto si sarebbe voluto applicare l'art. 42-quater, II comma, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), disciplinante le ipotesi di incompatibilità del giudice ordinario di Tribunale, ma applicabile anche ai magistrati onorari in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel successivo art. 71, il quale dispone che "gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondano del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici", senza però considerare che l'art. 71 bis dispone che "Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate”, e che in tal caso “l'incompatibilità è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni".

Tale norma avrebbe quindi dovuto imporre di interpretare non estensivamente la causa di incompatibilità di cui all’art. 42, delimitandone l’ambito di applicazione, alla stregua della medesima ratio perseguita dall’art. 71 bis, nel caso in cui (così come accade nella fattispecie in esame) la medesima sede, principale o distaccata, sia suddivisa in autonomi settori civile e penale.

Infatti, prosegue il ricorrente, le norme che prevedono le ipotesi di incompatibilità, in quanto fortemente restrittive, devono essere interpretate in modo che impongano agli interessati il minor sacrificio possibile e, comunque, un sacrificio strettamente funzionale alle reali esigenze di correttezza e trasparenza che devono sorreggere l'esercizio della giurisdizione.

Queste ultime, in particolare, devono essere individuate nella necessità di evitare rischi di commistione e confusione dei ruoli connessi all'esercizio contemporaneo dell'attività professionale e di quella giurisdizionale, commistione che sicuramente non sussiste ove, come nella specie, il giudice onorario svolga le proprie funzioni nell'ambito della giurisdizione penale e contemporaneamente abbia patrocinato, in qualità di difensore, una causa in materia civile.

6 - Inoltre, secondo il ricorrente la diversa interpretazione accolta dall’Amministrazione intimata renderebbe priva di contenuto la richiamata disposizione di cui all'art. 71 bis nella parte in cui l'incompatibilità viene espressamente limitata "unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni", e creerebbe una disparità di trattamento tra i magistrati preposti alla sede principale e quelli preposti alle sezioni distaccate, posto che ai primi sarebbe totalmente precluso il patrocinio di tutte le controversie civili che per materia sono di competenza del presidente del Tribunale e che quindi devono essere necessariamente trattate solamente presso la sede principale.

7 - Lo stesso ricorrente nel caso in esame si era, come richiestogli, espressamente impegnato "a non esercitare la professione forense presso la Pretura”, peraltro “limitatamente alle sezioni penali della medesima”, nonché a “non rappresentare, assistere o difendere le parti in procedimenti svolti nella Pretura o nelle sezioni di Pretura rispetto alle quali è incompatibile nei successivi gradi di giudizio", evidenziando la buona fede del suo successivo comportamento..

Il ricorrente rappresenta infine che si tratta di un unico episodio contestato e che, una volta posto sull'avviso, ha evitato in seguito qualsiasi analogo comportamento, palesandosi quindi anche la violazione del principio di proporzionalità da parte del provvedimento di decadenza rispetto alla condotta tenuta.

8 – Il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia, costituiti in giudizio con l’Avvocatura generale dello Stato, argomentano la non fondatezza delle sopra evidenziate censure.

9 – Secondo la ricostruzione giuridica delle predette Amministrazioni, l'art. 71 del R.D. 12/1941, intitolato "Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario" estende l'applicazione ai vice procuratori onorari delle disposizioni dettate ai giudici onorari dagli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinques e 42 sexies del medesimo testo di legge. In particolare, l'art. 42 sexies, al comma 2 stabilisce che "il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio ... c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità". Le cause di incompatibilità sono individuate all'art 42 quater, che al comma 2 dispone che "gli avvocati e i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici". Infine, l'art. 71 bis dispone che "il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino lefunioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale ed una o più sezioni distaccate”. La norma in esame prosegue chiarendo che in tale caso, “per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'art. 42 quater, secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni", senza peraltro che né la lettera, né la ratio della stessa norma consentano, così come invece affermato dal ricorrente, di escludere l’incompatibilità qualora, come nella fattispecie, l'attività professionale abbia trovato luogo esclusivamente nei settore civile, mentre l'attività onoraria requirente si svolga soltanto nel settore penale della medesima sede.

10 – Al riguardo, osserva il Collegio che la finalità perseguita dalla disciplina dell’incompatibilità attiene all'esigenza di tutelare la corretta ed imparziale amministrazione della giustizia, tenuto conto della necessità di preservare la giurisdizione da condizionamenti che potrebbero derivare dalla sovrapposizione e dall'intreccio, nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, dell'esercizio delle funzioni onorarie e dello svolgimento dell'attività forense, dovendo pertanto essere interdetto lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell'ambito del circondario ove il vice procuratore onorario svolge tale attività, anche al fine evitare il rischio di ingenerare il timore di parzialità nei cittadini utenti del “servizio giustizia”, in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza

amministrativa, il vice procuratore onorario. "non solo deve essere indipendente ed imparziale, ma deve anche apparire tale a chi davanti ad esso viene presentato" (TAR Lazio n. 808/2008).

11 - La citata previsione di cui all’art. 71 bis, che tempera il divieto in esame qualora le funzioni onorarie siano esercitate esclusivamente presso la sede centrale ovvero presso una o più sezioni distaccate del tribunale, consentendo l'esercizio dell'attività forense negli uffici, pure appartenenti al medesimo circondano, ove tuttavia non risultino svolte le finzioni giudiziarie in considerazione della diversa dislocazione territoriale degli uffici interessati, apporta una (parziale) deroga al generalissimo principio dell’indipendenza e terzietà -e quindi della incompatibilità- del Giudice (in questo caso, onorario) e non è quindi suscettibile di interpretazione estensiva, laddove le due attività incompatibili riguardino anche uffici diversi ma facenti capo alla stessa sede, centrale o distaccata.

12 – In altri termini, così come osservato dall’Amministrazione, al vice procuratore onorario risulta inibito l'esercizio dell'attività forense negli uffici territorialmente compresi nel medesimo circondario nell'ambito del quale sono svolte le funzioni onorarie a prescindère dal settore di competenza, civile o penale, degli stessi uffici.

13 - La predetta impostazione è stata ripetutamente condivisa e fatta propria dal CSM, fino dal gennaio 2000, mediante una serie di motivate decisioni di cui il ricorrente poteva e doveva essere a conoscenza secondo la diligenza necessariamente connessa all’affidamento delle funzioni giurisdizionali onorarie, e rispetto alle quali il ricorrente non poteva evidentemente creare una esenzione personale, dall’osservanza della predetta regola generale, solo per aver unilateralmente modificato la formula letterale del proprio iniziale impegno secondo un criterio meramente nominalistico, precludendo ogni possibile valutazione della sua buona fede da parte del Collegio.

14 – In ultimo, ad escludere il dedotto difetto di proporzionalità a fronte di un’unica violazione, vale infine il passaggio dell’impugnata delibera, non espressamente contraddetto in termini, secondo cui

"all'esito degli ulteriori accertamenti svolti presso il Tribunale di Taranto, inoltre, è emerso che il dr. -OMISSIS-è costituito come avvocato di una delle parti in nove giudizi pendenti davanti al Tribunale di Taranto - sede centrale, in sette giudizi davanti at giudice del lavoro di Taranto e in altri quindici pendenti davanti alle sezioni distaccate di Mandunia e Grottaglie, sicché il caso cui si riferisce la contestazione non rappresenta affatto un caso isolato".

L’impugnata pronuncia di decadenza è divenuta quindi inevitabile a fronte della predetta conclamata situazione di incompatibilità.

15 – Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

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