TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-09-11, n. 202400591

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-09-11, n. 202400591
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400591
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00591/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00899/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2022, proposto da
Futura Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F G e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bologna, via Altabella n. 3;

contro

Comune di Granarolo dell’Emilia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, via Altabella n. 3;

per l’accertamento

del parziale inadempimento del Comune agli obblighi assunti con gli accordi urbanistici e la convenzione urbanistica del 6.03.2019 di cui infra, nonché del correlato obbligo di adempiere, e la conseguente condanna del Comune stesso ad adempiere a detti obblighi e a risarcire i danni conseguenti in forma specifica o, in subordine, per equivalente, ex articolo 1453, 1223 e 2058 Cod. civ.;

nonché per l’accertamento

dell’obbligo della ricorrente di trasferire, e correlativamente del Comune di acquisire, la porzione residua del Borgo dei Servizi oggetto di detti accordi e convenzione, e, conseguentemente, per l’emanazione di una sentenza costitutiva ex articolo 2932 Cod. civ., che sancisca detto trasferimento verso il riconoscimento dei diritti edificatori spettanti alla società ricorrente, o in alternativa la corresponsione del loro equivalente monetario (salvo, in ogni caso, la condanna al risarcimento dei danni conseguenti, ai sensi dell’articolo 1453 Cod. civ.);

ovvero, in subordine, per l’accertamento

della responsabilità da c.d. contatto sociale qualificato dell’Amministrazione, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni;
con riserva, in ulteriore subordine, di mutare in corso di causa la domanda, ossia di richiedere l’accertamento della risoluzione degli anzidetti accordi urbanistici e convenzione per grave inadempimento del Comune, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, ex articoli 1453, 1455 e 1223 Cod. civ.;

ovvero, in ulteriore subordine ancora, per l’accertamento

dell’ingiustificato arricchimento a vantaggio dell’Ente, e la conseguente condanna all’indennizzo ex articolo 2041 Cod. civ..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Granarolo dell’Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO



1. La società Futura Costruzioni S.r.l. agisce nei confronti del Comune di Granarolo dell’Emilia onde ottenere da questo Giudice, nell’ambito della giurisdizione esclusiva di cui è titolare ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, e f), Cod. proc. amm.:

in principalità:

- l’accertamento del parziale inadempimento del Comune resistente agli obblighi assunti con gli accordi urbanistici e la convenzione urbanistica del 6.03.2019 stipulati con la società ricorrente e del correlato obbligo di adempiere,

- la condanna del Comune ad adempiere a detti obblighi e a risarcire i danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente, ex articoli 1453, 1223 e 2058 Cod. civ., con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo,

- l’accertamento dell’obbligo della società ricorrente di trasferire e correlativamente del Comune di acquisire la porzione residua del cd. Borgo dei Servizi oggetto di detti accordi e della convenzione urbanistica, e l’emanazione di una sentenza ex articolo 2932 Cod. civ., costitutiva del trasferimento verso il riconoscimento dei diritti edificatori spettanti alla ricorrente o, in alternativa, la corresponsione del loro equivalente monetario (salvo, in ogni caso, la condanna al risarcimento dei danni conseguenti, ai sensi dell’articolo 1453 Cod. civ.);

in subordine:

- l’accertamento della responsabilità da cd. contatto sociale qualificato del Comune e la conseguente condanna al risarcimento dei danni,

- con riserva, in ulteriore subordine, di mutare in corso di causa la domanda, ossia di chiedere l’accertamento della risoluzione degli anzidetti accordi urbanistici e convenzione per grave inadempimento del Comune e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, ex articoli 1453, 1455 e 1223 Cod. civ.;

in via di ulteriore subordine:

- l’accertamento dell’ingiustificato arricchimento a favore dell’Ente con conseguente condanna all’indennizzo ex articolo 2041 Cod. civ., pari a €uro 4.816.458,98.



2.1. Secondo la prospettazione della società Futura Costruzioni S.r.l. con l’accordo urbanistico approvato con deliberazione di Consilio comunale n. 56/2006 e sottoscritto in data 21.01.2008 il Comune di Granarolo dell’Emilia in cambio della cessione a titolo gratuito del complesso immobiliare denominato “Borgo dei Servizi” si era impegnato a farle acquisire gratuitamente aree sulle quali far atterrare diritti edificatori per complessivi mq. 15.600 di S.U., per una parte (precisamente quanto a mq. 3.408) da attribuire mediante una Variante al PRG e per la restante parte da inserire nel primo POC.



2.2.1. Sempre secondo la società ricorrente il Comune non avrebbe adempiuto agli obblighi su di esso gravanti, in quanto:

- non le avrebbe trasferito a titolo gratuito le aree sulle quali far atterrare i diritti edificatori costituenti la controprestazione per il “Borgo dei Servizi”, aree che sono state invece da essa acquistate a titolo oneroso;

- non avrebbe riconosciuto tutti i diritti edificatori promessi, ma solo una parte, rimanendo da attribuire ancora complessivi mq. 5.376;

- avrebbe continuato a utilizzare gratuitamente gli immobili costituenti il cd. “Borgo dei Servizi” oltre il termine, convenzionalmente pattuito, dell’approvazione del primo POC e senza alcun titolo giuridico;

- avrebbe violato i doveri di correttezza e buona fede ex articolo 1175 Cod. civ., non avendo inserito né nel secondo POC, né nel terzo POC i diritti edificatori residui a essa spettanti, e non avendo approvato la proposta di Accordo operativo da essa infine presentata al fine di definire tutte le pendenze residue.



2.2.2. Di contro, l’esponente fa presente aver adempiuto a tutti gli obblighi su di essa gravanti e precisamente:

(i) di aver completato i lavori del cd. “Borgo dei Servizi”,

(ii) di aver consegnato in godimento il complesso immobiliare al Comune sin dal 2007,

(iii) di aver ceduto in proprietà al Comune una prima porzione del predetto complesso immobiliare (pari a mq. 418) in data 10.06.2010 e una seconda porzione (pari mq 5.464) in data 10.04.2019.



2.3.1. In principalità, la società Futura Costruzioni S.r.l. chiede l’adempimento coattivo degli accordi sottoscritti dal Comune e il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute per comprare le aree sulle quali sono stati fatti atterrare i diritti edificatori che le sono stati riconosciuti e dal corrispettivo per aver utilizzato gratuitamente gli immobili del cd. “Borgo dei Servizi” oltre il termine pattuito.

Chiede altresì la società ricorrente il risarcimento del danno da ritardo, rappresentato dal lucro cessante “pari al corrispettivo per l’utilizzazione dell’immobile dalla data di presa in consegna fino al relativo pagamento” e dall’impossibilità di utilizzare la capacità edificatoria che le sarebbe spettata sin dal 2009.



2.3.2. In subordine la società Futura Costruzioni S.r.l. chiede il risarcimento del danno per responsabilità da contatto sociale qualificato, avendo fatto affidamento sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli accordi stipulati ed eseguendo conseguentemente le controprestazioni a suo carico.

Ancora, la responsabilità da contatto sociale qualificato del Comune resistente sussisterebbe in relazione all’accordo operativo non stipulato nonostante la proposta da essa presentata fosse stata dichiarata di interesse dalla Giunta comunale.



2.3.3. In via di ulteriore subordine, parte ricorrente chiede l’indennizzo per arricchimento ingiustificato per aver l’Ente locale conseguito la proprietà di una parte preponderante del complesso denominato “Borgo dei Servizi” e per averlo interamente utilizzato a titolo gratuito sin dal 2007.



3.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Granarolo dell’Emilia per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione in rito e nel merito.



3.2. In rito l’Amministrazione resistente ha eccepito:

- l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle deliberazioni di approvazione del PSC e del 1° e 2° POC, che già ledevano l’interesse della ricorrente a vedersi riconosciuta la capacità edificatoria residua;

- l’inammissibilità della domanda di risarcimento, perché presentata oltre 10 anni dopo l’approvazione del 1° POC;

- l’inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, per mancata evocazione in giudizio dell’Unione Terre di Pianura, alla quale il Comune ha aderito, conferendole tutte le funzioni di pianificazione urbanistica e territoriale, e della Città Metropolitana di Bologna, perché il riconoscimento dei diritti edificatori alla ricorrente – così come essa pretende - inciderebbe sul Piano Territoriale Metropolitano;

- l’inammissibilità del ricorso per avere il Comune dato pieno adempimento alla convenzione del 6.03.2019 e per genericità della domanda quanto ad altri non meglio specificati accordi;

- il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a favore di quello ordinario rispetto alla domanda di indennizzo per arricchimento ingiustificato.



3.3.1. Nel merito la difesa dell’Ente ha fatto presente che la drastica riduzione della capacità edificatoria imposta dalla sopravvenuta L.R. Emilia Romagna n. 24/2017 non gli ha consentito di approvare l’ultima proposta di accordo operativo presentata dalla ricorrente, che prevedeva il riconoscimento di ulteriori 20.000 mq. di S.U. residenziali in cambio della cessione, quale opera di urbanizzazione secondaria a scomputo, della porzione residua del cd. “Borgo dei Servizi”.

Sostiene l’Amministrazione che la sopravvenienza normativa lo esime da responsabilità.

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