TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-08, n. 202201118
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Pubblicato il 08/11/2022
N. 01118/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2022 REG.RIC.
N. 00688/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2022, proposto da
Ostiglia Nuoto Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R F e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostiglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Swim Project s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2022, proposto da
Ostiglia Nuoto Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R F e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostiglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Swim Project s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 766 del 2022:
- della deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 27 luglio 2022 avente ad oggetto “ Risoluzione per grave inadempimento da parte dell’A.S.D. Ostiglia Nuoto del contratto di gestione in concessione del complesso sportivo comunale posto in via San Rocco 5 ”;
- della determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 430 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto “ Risoluzione per grave inadempimento da parte dell’A.S.D. Ostiglia Nuoto del contratto di gestione in concessione del complesso sportivo comunale posto in via San Rocco 5 ”;
- della determina n. 441 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “ Revoca della concessione del complesso sportivo comunale di via San Rocco n. 5 all’ASD Ostiglia Nuoto ”;
- di ogni atto o provvedimento richiamato, connesso, presupposto e conseguente ivi compresi:
- la nota prot. 9608 del 31 maggio 2022 di richiesta di restituzione delle chiavi;
- la nota prot. 14 giugno 2022 di presa d’atto della consegna delle chiavi;
- la nota prot. 12707 del 14 luglio 2022 di invito alla redazione dell’inventario.
quanto al ricorso n. 688 del 2022:
- della determinazione del responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 369 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto “ determina a contrarre per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett c) per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo comunale posto in via San Rocco 5, nelle more dell'espletamento della procedura di gara ”;
- della determinazione del responsabile del Settore servizi alla persona n. 392, emanato in data 8 luglio 2022, avente ad oggetto “ aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) D.lgs 50/2016, per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo comunale posto in via San Rocco 5 - Ostiglia, nelle more dell'espletamento della procedura di gara. periodo luglio - dicembre 2022 ”.
- di ogni atto o provvedimento connesso, presupposto e conseguente ivi compresi:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 21 giugno 2022, pubblicata all'albo pretorio il 27 giugno 2022, avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo comunale posto in via San Rocco 5, nelle more dell'espletamento della procedura di gara ”;
- la delibera di Giunta n. 83, emanato in data 8 luglio 2022, con cui, a procedura ultimata, risulta essere stato dato indirizzo al responsabile di settore di procedere all'aggiudicazione, quantunque non conosciuta.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ostiglia e della Swim Project s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Ostiglia, nell’anno 2011, indisse una gara per affidare in concessione per sei anni (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017) il complesso sportivo comunale, costituito da una piscina coperta, una scoperta e una palestra.
2. Il 3 novembre 2011 la gestione del complesso fu affidata all’odierna ricorrente (determinazione n. 429).
3. Il contratto di concessione fu stipulato il 22 dicembre 2011 e fu ripetutamente prorogato.
4. Il 22 settembre 2020 la ricorrente ha chiesto all’amministrazione comunale di prorogare, ex art. 216, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Cura Italia), la concessione sino al 31 dicembre 2022 e, il successivo 24 settembre, il Comune, nelle more di una compiuta valutazione dell’istanza, ha affidato direttamente il servizio all’odierna ricorrente per i successivi quattro mesi.
5. Il 23 dicembre 2021 il Comune ha accertato che la ricorrente non era in possesso di un regolare DURC, posto che aveva un debito pari a 22.434,89 euro a titolo di contributi INPS non versati e di 2.861,34 euro per contributi INAIL.
6. Il 9 maggio 2022 il Comune, essendo a sua volta debitore verso la ricorrente del contributo per la concessione, ha sanato l’irregolarità mediante l’intervento sostitutivo di cui all’art. 31, comma 8- bis , del d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013.
7. Nonostante l’intervento de quo , il debito è successivamente aumentato: il 4 maggio 2022 ammontava a 30.996,65 euro, il 6 giugno 2022 ammontava a 63.120,77 euro e il 2 settembre 2022 era pari a 61.948,04.
8. Il 31 maggio 2022 un componente del Consiglio direttivo dell’Associazione, unitamente a due dipendenti della stessa, hanno consegnato, su richiesta del Comune, le chiavi dell’impianto al responsabile comunale del settore lavori pubblici e manutenzione.
9. Il 21 giugno 2022 il Comune ha emanato un “ Atto di indirizzo ” per l’affidamento in concessione, senza previa pubblicazione del bando, ex art. 63, co. 2, lett. c), della gestione del complesso sportivo (delibera n. 74/22) e, il successivo 30 giugno, il Responsabile del settore servizi alla persona ha avviato la procedura di affidamento del complesso, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 (determinazione 369/22).
10. Il 30 giugno 2022 sono stati notificati al Comune due atti di pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, dai quali è emerso che la ricorrente era debitrice vero l’erario della somma di 89.650,69 euro a titolo di tributi non versati, interessi e sanzioni.
11. Il 5 luglio 2022 l’odierna ricorrente ha inoltrato al Comune una nota con cui ha evidenziato che la concessione era ancora in vigore, in quanto, in virtù dell’articolo 100, comma 1, del d.l. 104/20, sarebbe stata prorogata ex lege sino al 31 dicembre 2025, e che, comunque, non sussistevano le ragioni di urgenza per avviare una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione del bando.
12. In data 8 luglio 2022 la concessione è stata aggiudicata all’odierna controinteressata (determinazione 392/22).
13. Con il ricorso numero 688/22, notificato il 27 luglio 2022 e depositato il successivo 29 luglio, la ricorrente ha impugnato tutti gli atti della procedura di aggiudicazione, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e l’eventuale applicazione di misure cautelari monocratiche, perché asseritamente illegittimi.
14. Il 27 luglio 2022 la Giunta comunale ha, con la deliberazione numero 91, deciso di risolvere per grave inadempimento il contratto di concessione dell’odierna ricorrente.
15. Il 29 luglio 2022, con la determinazione numero 430, il responsabile comunale del settore servizi alla persona ha risolto per grave inadempimento il contratto stipulato con la ricorrente.
16. Il 2 agosto 2022 il responsabile comunale del settore servizi alla persona ha, con la determinazione numero 441, revocato la concessione.
17. Il 5 agosto 2022 il Presidente di questo TAR ha respinto la richiesta di misure cautelari monocratiche avanzate dalla ricorrente.
18. Il 5 settembre 2022 la ricorrente ha impugnato, con il ricorso 766/22, gli atti con cui il Comune ha risolto il contratto e revocato la concessione.
19. All’udienza camerale del 28 settembre 2022 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
20. Il 5 ottobre 2022 il Comune resistente ha depositato della documentazione dalla quale si evince che la ricorrente non ha ancora sanato la propria posizione debitoria nei confronti dell’INPS.
21. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.
22. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale.
DIRITTO