TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-10-24, n. 202213628

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-10-24, n. 202213628
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213628
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 13628/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07247/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7247 del 2022, proposto da M S F, rappresentato e difeso dagli avvocati D I e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Lungotevere Sanzio n.1;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

G F N, G L F, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego opposto dalla Procura Generale della Corte di Cassazione con pec del 16.05.2022 e con successivo provvedimento prot. 12705/2022/U dell'8.06.2021 all'istanza di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, presentata in data 8.05.2022 e successivamente reiterata in data 19.05.2022;
di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 115/96 (limitatamente all'art. 4), la direttiva di cui al § 15 dell'ordine di servizio del Procuratore Generale n. 1/2019 e l'ordine di servizio n. 44/2019 (non conosciuti ma richiamati nell'impugnato diniego),

nonché per la declaratoria del pieno diritto del ricorrente all'integrale esibizione da parte della Procura Generale della Corte di Cassazione della documentazione richiesta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha gravato il diniego, indicato in epigrafe, frapposto dalla Procura Generale della Corte di Cassazione sull’istanza di accesso de qua tesa ad ottenere l’ostensione dei documenti relativi al procedimento disciplinare avviato a carico di magistrati a seguito dell’esposto inoltrato dall’istante stesso in data 6 luglio 2021, come meglio specificato in atti.

Ha lamentato l’illegittimità del provvedimento, articolando il seguente cumulativo motivo di diritto:

-Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 23, 24 e 25 della L. 7.08.1990, n. 241, degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 23.02.2006, n. 109 e dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 1996, n. 115. Violazione dell'art. 97 Costituzione.

Ha concluso per l’annullamento del diniego e per l’accertamento del proprio diritto alla ostensione.

Si è costituito il Ministero della Giustizia, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 12 ottobre 2022.

Il ricorso è infondato.

Giova richiamare i principi già espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di accesso agli atti dei procedimenti disciplinari che riguardano i magistrati (cfr. Cons. Stato n. 2593/2021), laddove è stato affermato che gli atti del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari non sono atti amministrativi secondo la disciplina sull'accesso ex art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma sono atti giurisdizionali, sulla scorta degli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera O della legge 25 luglio 2005, n. 150), con la conseguenza che rispetto ad essi non valgono le esigenze di ordine generale a fondamento dell'accesso nei confronti dell'attività di pubblico interesse dell'amministrazione, consistenti nel favorire la partecipazione e assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell’azione della PA.

Del resto, il diritto di accesso previsto dalla legge 241/1990 soggiace ai limiti previsti dall'art. 24, comma 1 della medesima legge, secondo cui il diritto di accesso è escluso, tra le altre ipotesi, nei casi di segreto o di divieto di divulgazione “… espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo". Laddove il riferimento è effettuato ai regolamenti con i quali le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso, effettuando dunque la fonte normativa quella ponderazione comparativa tra gli interessi coinvolti ed optando per la recessività dell’interesse privato contrapposto. Nel caso in esame, il riferimento è al Decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, il cui articolo 4, comma 1, lett. i) esclude dall'accesso, in ragione dell'esigenza di tutela della altrui riservatezza, la " documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente".

La motivazione, pur sintetica, contenuta nel diniego impugnato, dà esattamente conto di quanto sopra esposto e resta immune dai vizi lamentati.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, ma sussistono i presupposti di legge per compensare le spese tra le parti in causa.

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