TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-01-31, n. 201400195
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N. 00195/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2012, proposto da:
U.T.I.M. - UNIONE PER LA TUTELA DEGLI INSUFFICIENTI MENTALI, rappresentata e difesa dall'avv. B T, con domicilio eletto presso B T in Torino, c.so Vittorio Emanuele, 62;
contro
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE (C.I.S.A.), rappresentato e difeso dall'avv. F D P, con domicilio eletto presso F D P in Torino, via S. Agostino, 12;
per l'annullamento
della deliberazione n. 09 del 28.03.2012, avente ad oggetto il "Regolamento per la compartecipazione al costo della retta dei servizi semiresidenziali delle persone con disabilità", pubblicata all'Albo pretorio dal 3.04.2012 al 18.04.2012 prot. n. 645812 del 27.07.2011;
nonchè per l'annullamento
di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso con gli atti impugnati ed in particolare della nota del C.I.S.A. prot. n. 2829 del 26.05.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale (C.I.S.A.);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’associazione U.T.I.M.- Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali ha impugnato la deliberazione n. 09, del 28 marzo 2012, con la quale il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale istituito tra i Comuni di San Mauro Torinese, Gassino Torinese, Castiglione Torinese, San Raffaele Cimena, Sciolze, Rivalba e Cinzano (d’ora innanzi: CISA) ha approvato il nuovo “ Regolamento per la compartecipazione al costo della retta dei servizi semiresidenziali delle persone con disabilità ”. In particolare, tale Regolamento è impugnato nella parte in cui (art. 8, comma 3) prescrive che, per la determinazione alla compartecipazione, “ il valore dell’ISEE è integrato con i redditi esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche- IRPEF, corrisposti a titolo di minorazioni (pensione di invalidità civile, indennità accompagnamento, ecc.) e quelli di natura assistenziale o previdenziale percepiti e non compresi nell’imponibile IRPEF ”. Oggetto di gravame è, altresì, la nota del CISA del 26 maggio 2012, n. 2829, con la quale è stata respinta una richiesta di intervento in autotutela sulla precedente deliberazione.
Degli atti impugnati è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di legittimità:
- violazione dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 1998 (come modificato dal d.lgs. n. 130 del 2000), nonché della parte I della Tabella I allegata al suddetto d.lgs., a norma del quale la situazione economica rilevante si ottiene considerando solo il reddito complessivo ai fini IRPEF: dovrebbero quindi escludersi tutti i sussidi corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale (come, ad esempio, l’indennità di accompagnamento) i quali, a norma dell’art. 34, comma 3, del d.P.R. n. 601 del 1973, sono esenti da IRPEF;
- violazione degli artt. 3, comma 1, e 23 Cost., in quanto sarebbe inibito ai Comuni di imporre alcun contributo al di fuori della legge;
- falsa applicazione ed errata interpretazione della d.G.R. n. 9 del 6 aprile 2009 e della d.G.R. n. 56/2010.
2. Si è costituito in giudizio il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (CISA) intimato, in persona del Presidente pro tempore , depositando documenti e concludendo per il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 27 luglio 2012, chiamata per la discussione dell’incidente cautelare, l’associazione ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.
Successivamente, con memoria depositata il 26 gennaio 2013, la ricorrente, nel replicare alle difese dell’amministrazione, ha ribadito le proprie censure, peraltro insistendo sulla natura delle prestazioni relative alle strutture semiresidenziali le quali rientrerebbero nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Una prima udienza pubblica, chiamata per il giorno 27 febbraio 2013, si è conclusa con il rinvio della trattazione.
In vista della successiva pubblica udienza di discussione, anche il Consorzio resistente ha depositato una memoria (14 dicembre 2013) con cui ha completato le proprie difese anche alla luce della disposizione di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011. Ne è seguita una breve replica della ricorrente, depositata il 24 dicembre 2013.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso non è fondato.
Portata decisiva, ai fini della decisione della causa, assume il disposto dell’art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, richiamato da ultimo dalle difese del Consorzio resistente (e segnalato alle parti dal Collegio in seno all’udienza pubblica del 27 febbraio 2013). Nel disporre una rivisitazione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il legislatore d’urgenza ha stabilito che, ai fini dell’utilizzazione di tale strumento, va adottata una definizione di “reddito disponibile” che includa, tra l’altro, “ la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale ”. Il nuovo Regolamento adottato (nel 2012) dal Consorzio resistente, nel prevedere che, ai fini della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi semiresidenziali, il valore dell’ISEE deve essere integrato con i redditi esenti da IRPEF, si è pertanto perfettamente allineato alla novella legislativa intervenuta alla fine del 2011, recependone lo spirito e i contenuti.
A nulla può valere la replica della ricorrente, secondo la quale tale indicazione legislativa non poteva ancora assumere portata cogente, trattandosi di normativa che rinvia ad un successivo d.P.C.M. di attuazione. In contrario deve infatti rilevarsi che l’unico effetto non immediatamente prodotto dalla novella del 2011 è l’effettiva e concreta revisione dell’ISEE (in quanto rimandata alla successiva adozione del d.P.C.M.) ma non anche l’individuazione dei nuovi principi cui essa dovrà sottostare. In altre parole, il principio per cui i redditi esenti da imposizione fiscale devono confluire nell’indicatore di situazione economica è già introdotto e fatto proprio dall’ordinamento mediante la previsione di cui all’art. 5 cit. e non potrebbe, pertanto, essere disatteso dalle normative (anche locali), che prendono a riferimento le condizioni economiche per determinare l’elargizione di provvidenze, solo perché non è stato ancora varato il nuovo ISEE.
L’impugnata deliberazione si svela, quindi, del tutto in linea con gli intendimenti del legislatore del 2011, con conseguente non fondatezza di tutti i motivi di gravame sollevati. Inconferente è, peraltro, il richiamo ai Livelli Essenziali di Assistenza, non trattandosi – nella presente sede – di una presunta limitazione dei servizi resi alle persone, ma solo della disciplina della compartecipazione al costo dei servizi parametrata alle condizioni economiche e personali del singolo utente.
4. Il ricorso, pertanto, è integralmente da respingere.
La peculiarità e la delicatezza della materia trattata giustificano la compensazione delle spese di lite.