TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2020-07-08, n. 202000478

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2020-07-08, n. 202000478
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000478
Data del deposito : 8 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2020

N. 00478/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00385/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2020, proposto da
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;

nei confronti

Università Cattolica del Sacro Cuore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della Determinazione del Dirigente di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 4356 del 13.03.2020;

- della Determinazione del Dirigente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 8242 del 16.05.2020;

- delle Determinazioni del Dirigente della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 4326 e 4327 del 13.03.2020;

- di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 la dott.ssa Jessica Bonetto e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 5 del D.L. n. 18 del 2020;

Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base di una pluralità di doglianze articolate in ricorso.

Le Amministrazioni evocate in giudizio non si sono costituite.

In occasione dell’udienza fissata per la discussione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha depositato la memoria del 26.6.2020 nella quale ha dichiarato di rinunciare ex art. 84 c.p.a. al ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Tribunale, preso atto della rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese, atteso l’esito del giudizio e la mancata costituzione dell’Amministrazione.

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