TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-07-16, n. 200901084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-07-16, n. 200901084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200901084
Data del deposito : 16 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00106/2009 REG.RIC.

N. 01084/2009 REG.SEN.

N. 00106/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 13/2009, adottato sul ricorso numero di registro generale 106 del 2009, proposto da:
C P, rappresentato e difeso dall'avv. V S C, domiciliato ex articolo 35 del R.D. 1054 del 1924 presso la Segreteria del Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l’ingiunzione di pagamento di ore lavorative straordinarie effettuate e non liquidate

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il decreto ingiuntivo 25 febbraio 2009 n. 13, notificato il 4 marzo 2009;

Visto l'atto di opposizione della Questura di Modena, notificato il 6 aprile 2009;

Vista la memoria di costituzione del ricorrente depositata il 2 luglio 2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2009, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 23 gennaio 2009, il sig. C P, Ispettore capo della Polizia di Stato presso la Questura di Modena, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento in suo favore della somma di € 1558,19, a titolo di compenso per il lavoro straordinario feriale effettuato dallo stesso ricorrente nel corso degli anni 2006/2007.

Avendo ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge, il Consigliere, all’uopo delegato dal Presidente con il decreto 28 gennaio 2009 n. 4, ha accolto la domanda ed ha emesso il decreto ingiuntivo n. 13/2009.

Con atto notificato in data 6 aprile 2009, la Questura di Modena ha promosso il giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo, per la cui discussione è stata fissata la pubblica udienza del 2 luglio 2009.

2. - L’Amministrazione opponente dopo aver rilevato la nullità del decreto opposto in quanto non notificato insieme al ricorso ai sensi dell’articolo 643, comma 2, c.p.c., eccepisce, in via gradata, l’inammissibilità del ricorso per ingiunzione in quanto, nel caso in esame - nel quale verrebbero in considerazione posizioni di interesse legittimo - l'opposto non avrebbe potuto ricorrere al procedimento monitorio, esperibile soltanto per questioni relative a diritti soggettivi di natura patrimoniale nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Nel merito, la Questura di Modena deduce che il pagamento delle dette prestazioni lavorative, eccedenti il limite massimo del monte ore assegnato all’ufficio di appartenenza non risulta autorizzato dal competente Ufficio centrale dell’Amministrazione, neppure sotto forma di successiva ratifica.

L’Amministrazione, che già aveva autorizzato per l’anno 2006 il pagamento delle ore di straordinario svolte in esubero nella misura del 80% e nella misura del 50% per l’anno 2007, stante l’insufficienza di fondi sull’apposito bilancio non poteva procedere all’autorizzazione ex post delle ulteriori ore di straordinario.

Al dipendente andava invece riconosciuto il diritto a fruire – per le ore eccedenti il limite autorizzabile di opere straordinarie – di corrispondenti periodi di riposo compensativo.

La Questura di Modena ha, quindi, chiesto la revoca dell'opposto provvedimento monitorio, con vittoria di spese.

3. – In occasione della pubblica udienza di discussione del ricorso in opposizione, l'opposto ha depositato memoria di costituzione e risposta eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e l’interesse ad agire in capo alla Questura di Modena.

Il ricorrente opposto ha quindi contestato le eccezioni dell’opponente e la domanda di revoca del decreto, rilevando nel merito l’infondatezza dei motivi del ricorso in opposizione per palese contraddizione con l’A.N.Q. del 15 maggio 2005 e i documenti prodotti in atti dai quali emerge che nella fattispecie si chiede il pagamento di ore di straordinario “emergente” imposte da regole e direttive superiori non opinabili, ratificate dal Questore.

Ha infine ribadito che:

- non sussiste contrasto fra le parti circa l’effettivo svolgimento delle ore di lavoro straordinario per cui è chiesto il compenso (v. dichiarazioni in atti rese il 1 e il 15 dicembre 2008 dal dirigente dell’Ufficio amministrativo contabile della Questura di Modena);

- risulta per tabulas che tali prestazioni in eccedenza rispetto al monte ore ordinariamente assegnato alla Questura di Modena sono servite a fronteggiare indispensabili e non programmate necessità operative;

- tali ore di lavoro straordinario non sono state pagate su direttiva del Ministero dell’Interno per insufficienza dei fondi disponibili;

- per quanto riguarda, invece, le ragioni di carattere giuridico che la Questura frappone all’accoglimento della domanda, si tratta di argomentazioni del tutto inconferenti:

a) in primo luogo, perché non può essere limitato in alcun modo il diritto del dipendente che abbia svolto lavoro straordinario per un periodo eccedente il monte-ore annuo previsto a percepire la relativa retribuzione.

b) in secondo luogo perché, anche a voler ritenere che le ore eccedenti il limite annuale massimo debbano essere trasformate in recupero compensativo, nel caso di specie tale meccanismo non può operare, visto che il recupero compensativo, per assolvere alla sua funzione tipica, deve essere fruito dal dipendente a ridosso dello svolgimento del lavoro straordinario, mentre nel caso in esame sono trascorsi ormai due anni.

4. - Assume carattere preliminare la questione della legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo de quo, che - risolvendosi in una questione di legitimatio ad causam, attinente alla regolarità del contraddittorio - è anche rilevabile ex officio, atteso che ove il soggetto che ha agito in giudizio sia diverso da quello che avrebbe dovuto agire deve essere rilevato il difetto di una delle condizioni dell'azione (cfr. Cass. 27 febbraio 2002, n. 2886).

Dunque, è necessario individuare, se il Questore di Modena sia soggetto legittimato a proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo di condanna emesso nei confronti del Ministero dell’Interno.

Orbene è pacificamente riconosciuto che la legittimazione processuale attiva e passiva spetta al Ministro dell’Interno in quanto il Questore, soggetto privo di autonoma legittimazione processuale di cui è invece titolare il solo Ministro dell’Interno da cui esso dipende, unico fornito di capacità di stare in giudizio in suo luogo (cfr. per tutte Cass. Civile, I, 15 settembre 2004 n. 18569).

Nella fattispecie, inoltre, risulta documentato in atti:

- che il Questore di Modena in data 28 gennaio 2008 ha provveduto a richiedere al Ministero dell’Interno autorizzazione al pagamento del compenso straordinario reso dal personale della Polizia di Stato in forza alla Questura di Modena durante l’anno 2007 non liquidato per esubero monte ore assegnato;

- che il Dirigente l’Ufficio Amministrativo contabile non ha pagato al ricorrente le 106 ore di lavoro straordinario effettuate nel corso dell’anno 2007 in esubero rispetto al monte ore assegnato alla Questura non sono state pagate su direttiva del Ministro dell’Interno per insufficienza di fondi disponibili.

Tanto basta a dimostrare la mancanza di autonomia del Questore rispetto all’Amministrazione centrale, unica legittimata ad agire nel controversia in esame.

5. - Sulla base delle suesposte considerazioni va dunque ritenuta la carenza di legittimazione del Questore e l’opposizione all’esame va dichiarata inammissibile.

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