TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-02-10, n. 200900023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-02-10, n. 200900023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900023
Data del deposito : 10 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00489/2002 REG.RIC.

N. 00023/2009 REG.SEN.

N. 00489/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 489 del 2002 proposto da A A, rappresentato e difeso dall’avv. S B ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Mazzini n.156, presso lo studio dell’avv. A G;

contro

il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, e la CAPITANERIA di PORTO di Ancona, in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

- del provvedimento 76.5.2002 con cui il Direttore generale leva del Ministero della Difesa ha respinto la domanda di dispensa del ricorrente;

- della cartolina di precetto 31.5.2002;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Considerato che l’esame nel merito del ricorso è avvenuto nell’udienza pubblica del 22.11.2006, ma non essendo sopravvenuta la pubblicazione del relativo provvedimento giurisdizionale, il Presidente di questo Tribunale ha rifissato la sottoindicata udienza pubblica per il suo rinnovato esame e decisione nel merito;

Relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009, il Cons. L R ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Visti gli atti tutti della causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato il 12 giugno 2002, Amantini Alessio, nato il 17.12.1981, ha impugnato, per violazione di legge ed eccesso di potere, il provvedimento 76.5.2002 con cui il Direttore generale leva del Ministero della Difesa ha respinto la sua domanda di dispensa dal servizio di leva, chiesta ai sensi dell’art. 7, III comma, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 1997 n.504, nonché la conseguente cartolina di precetto 31.5.2002.

Questo Tribunale, con ordinanza 10 luglio 2002 n. 275 ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, proposta contestualmente al ricorso ai sensi dell’art. 21 della legge n.1034/1971.

La difesa dell’Amministrazione intimata, con le propria memoria difensiva ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 1 della legge 23 agosto 2004 n.226.

Il Collegio considera fondata questa eccezione di improcedibilità.

A seguito, infatti, della sospensione delle chiamate allo svolgimento del servizio di leva a decorrere dall’1.1.2005, disposta dall’art. 1 della menzionata legge n.226/2004 - come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, da cui non si ha motivo per dissentire (v.si Cons. Stato, Sez. IV, 6 settembre 2005 n. 4569;
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 9 luglio 2005 n. 3682;
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2005 n.807) - il c.d. bene della vita che il ricorrente ha inteso tutelare con il ricorso in esame, cioè di non effettuare il servizio di leva, deve intendersi già direttamente assicurato da questa sopravvenuta disposizione di legge, considerato, altresì, che medio tempore anche l’esecuzione degli atti impugnati è stata sospesa dall’ordinanza n. 275/2002 di questo Tribunale.

Tenuto conto della particolarità della controversia sussistono motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.

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