TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202859

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202859
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202859
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 02859/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02717/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2717 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nto A M, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dapprima dall'avvocato S F e poi dall'avvocato G T, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC giorgio.torre@arubapec.it;

per l'annullamento

- - quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

- della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 24.5.2011, prot. n. -OMISSIS- del 25.5.2011, notificata l’1.6.2011, emessa dal Dirigente del VI° Settore Servizio Sanatoria e Abusivismo Edilizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nella parte in cui è stata determinata l’entità definitiva della misura degli oneri concessori dovuti dalla ditta ricorrente ed è stato, quindi, richiesto il pagamento della differenza da versare, in riferimento alla istanza di sanatoria edilizia n. -OMISSIS- presentata ai sensi della L. -OMISSIS-6/2003;

con istanza ex art. 116 comma 2 D. Lgs. n. 104/2010

per la declaratoria di illegittimità e/o l’annullamento del silenzio-rifiuto e/o rigetto formatosi, per decorso del termine di giorni trenta dalla sua presentazione, sull’istanza datata 15.6.2011 avanzata dal ricorrente a mezzo raccomandata a.r. pervenuta al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il 17.6.2011, con la quale è stato chiesto il rilascio di “(a) di copia del dettaglio esplicativo dei conteggi effettuati per computare gli oneri concessori in questione relativi alla domanda di concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-, nonché (b) di copia delle relative tabelle parametriche ed estimative di riferimento concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione applicate per effettuare quei conteggi, ed ancora (c) di copia delle tabelle parametriche ed estimative di riferimento concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione vigenti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto alla data di entrata in vigore della l.r. siciliana 5.11.2004 n. 15”, e per il riconoscimento e la declaratoria del diritto del ricorrente di ottenere il rilascio di copia dei documenti richiesti con la predetta istanza e sopra specificati, e per il conseguente ordine al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore , di procedere al rilascio di copia dei predetti documenti;

- - quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 gennaio 2013:

della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 24.5.2011, prot. n. -OMISSIS- del 25.5.2011, notificatal’1.6.2011, emessa dal Dirigente del VI° Settore Servizio Sanatoria e Abusivismo Edilizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nella parte in cui è stata determinata l’entità definitiva della misura degli oneri concessori dovuti dalla ditta ricorrente ed è stato, quindi, richiesto il pagamento della differenza da versare, in riferimento alla istanza di sanatoria edilizia n. -OMISSIS- presentata ai sensi della L. -OMISSIS-6/2003;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2022, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 14 settembre 2011 e depositato in data 20 settembre 2011, il deducente ha rappresentato quanto segue.

Con istanza del 30 marzo 2004, prot. -OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS- L. 326/2003), il ricorrente ha richiesto al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della L. -OMISSIS-6/2003, per aver realizzato abusivamente su un terreno di sua proprietà, sito in c/da -OMISSIS- e ricadente in catasto terreni al foglio di mappa -OMISSIS- su porzione di particella -OMISSIS- in zona C1.2., un fabbricato ad una elevazione fuori terra costituito da locale di sgombero (due locali a parcheggio) e portico (locale ad androne) (per una superficie utile non residenziale di mq. 64,73, ai fini dei conteggi moltiplicata, come per legge, per il coefficiente di 0,60 e, quindi, ridotta al 60% risultando di mq. 38,60).

In relazione alla predetta domanda di condono il ricorrente ha provveduto a pagare (con tre distinti versamenti eseguiti rispettivamente il 30 marzo del 2004, il 26 maggio ed il 22 settembre del 2005) l’importo di € 3.860,00 a titolo di oblazione e l’importo di € 1.061,49 a titolo di oneri concessori (cfr. ricevute in atti), secondo le previsioni dell’art. 24 della legge reg. sic. 5 novembre 2004 n. 15.

Con determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 24 maggio 2011, notificata in data 1 giugno 2011, il responsabile dell'Area Tecnica VI° Settore - Servizio Sanatoria e Abusivismo Edilizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha comunicato l’ammontare definitivo dell'oblazione e degli oneri concessori ancora da versare, siccome calcolati dall’Ente, chiedendone, conseguentemente, il pagamento ai fini del proseguimento dell’istruttoria della pratica.

Da tale determina risulta che, mentre l'importo dell'oblazione calcolato dall’Ufficio comunale (€ 3.880,36) era pressocché coincidente con quanto già versato allo stesso titolo (€ 3.860,00), con una differenza minima di appena € 20,36 (probabilmente per interessi), l’importo indicato a titolo di oneri concessori calcolati dall’ufficio (€ 3.704,49) è superiore a quello già versato dal ricorrente (€ 1.061,49), con una differenza di € 2.643,00 - ancora da versare - inconciliabile con i dati a conoscenza del ricorrente.

Il deducente, dunque, con nota pervenuta al Comune resistente in data 17 giugno 2011, dopo aver manifestato l’intenzione di pagare la differenza di € 20,36 dovuta per l’oblazione, ha evidenziato la non intelligibilità di come si fosse pervenuti all’importo richiesto per gli oneri concessori, ha indicato le norme che individuavano i criteri e parametri che si sarebbero dovuti applicare per effettuare i conteggi, e ha chiesto l’annullamento in parte qua della indicata determina dirigenziale ove l’Ufficio non avesse fatto applicazione di quei criteri e parametri;
inoltre, al fine di poter verificare la correttezza o meno dei conteggi effettuati dall’Ente, il deducente ha chiesto il rilascio di copia di alcuni documenti.

Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, i predetti documenti non sono stati rilasciati;
dunque, nel presupposto della non corretta applicazione da parte del Comune dei parametri e criteri di legge fissati per il calcolo degli oneri concessori in ordine a domande di sanatoria presentata, il sig. -OMISSIS- ha proposto le domande in epigrafe.

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