TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-09-06, n. 202401633

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-09-06, n. 202401633
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401633
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 01633/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01196/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2024, proposto da
C F, A T, rappresentate e difese dall’avvocato M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Positano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum :
F D L, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Ferrazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

a – del provvedimento prot. n. 8182 del 03.06.2024, successivamente notificato, con il quale il Comune di Positano, in relazione alla c.i.l.a. depositata in data 09.05.2024 (prot. n. 6968), ha comunicato che “ il termine ultimo per procedere spontaneamente alla demolizione delle opere descritte nella ordinanza n. 55 del 17.10.2022 … è scaduto il giorno 13 maggio 2024, oltre il predetto termine trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie ed acquisitive ampiamente esplicitate nelle precitate ordinanze di demolizione ”;

b – del provvedimento prot. n. 8327 del 05.06.2024, successivamente notificato, con il quale il Comune di Positano:

- ha dichiarato inammissibile la s.c.i.a. depositata in data 09.05.2024 (prot. n. 6988);

- ha comunicato che “ il termine ultimo per procedere spontaneamente alla demolizione delle opere descritte nella ordinanza n. 55 del 17.10.2022 … è scaduto il giorno 13 maggio 2024, oltre il predetto termine trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie ed acquisitive ampiamente esplicitate nelle precitate ordinanze di demolizione ”;

c – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame le ricorrenti impugnavano:

a – il provvedimento prot. n. 8182 del 3 giugno 2024, successivamente notificato, con il quale il Comune di Positano, in relazione alla c.i.l.a. depositata in data 9 maggio 2024 (prot. n. 6968), comunicava che “ il termine ultimo per procedere spontaneamente alla demolizione delle opere descritte nella ordinanza n. 55 del 17.10.2022 … è scaduto il giorno 13 maggio 2024, oltre il predetto termine trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie ed acquisitive ampiamente esplicitate nelle precitate ordinanze di demolizione”;

b – il provvedimento prot. n. 8327 del 5 giugno 2024, successivamente notificato, con il quale il Comune di Positano:

- dichiarava inammissibile la s.c.i.a. depositata in data 9 maggio 2024 (prot. n. 6988);

- comunicava che “ il termine ultimo per procedere spontaneamente alla demolizione delle opere descritte nella ordinanza n. 55 del 17.10.2022 … è scaduto il giorno 13 maggio 2024, oltre il predetto termine trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie ed acquisitive ampiamente esplicitate nelle precitate ordinanze di demolizione ”;

c – tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Deducevano in fatto le ricorrenti di essere rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria di un immobile che fu oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 55 del 17 ottobre 2022, ordinanza impugnata dinanzi a questo T.A.R. con ricorso definito con sentenza n. 1136 del 17 maggio 2023 (confermata in appello), sulla base della mancata prova dello stato legittimo dell’immobile.

Rappresentavano di aver successivamente acquisito ulteriore documentazione utile a comprovare l’epoca di realizzazione delle opere contestate e, in particolare, il certificato di stato legittimo / dichiarazione asseverata di conformità urbanistica del 3 maggio 2024, sulla cui base, in data 9 maggio 2024:

- depositavano c.i.l.a. per il ripristino delle opere non sanabili (punto 5 delle opere contestate – volume in copertura);

- depositavano s.c.i.a. in sanatoria per le opere residue, riconducibili ad opere di manutenzione straordinaria e frazionamento di opere legittime.

Esponevano che, con i provvedimenti impugnati, la P.A.:

a – in relazione alla c.i.l.a., comunicava che “ il termine ultimo per procedere spontaneamente alla demolizione delle opere descritte nella ordinanza n. 55 del 17.10.2022 … è scaduto il giorno 13 maggio 2024, oltre il predetto termine trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie ed acquisitive ampiamente esplicitate nelle precitate ordinanze di demolizione ”;

b – in relazione alla s.c.i.a.:

- la dichiarava inammissibile per violazione del giudicato;

- comunicava, del pari, che “ il termine ultimo per procedere spontaneamente alla demolizione delle opere descritte nella ordinanza n. 55 del 17.10.2022 … è scaduto il giorno 13 maggio 2024, oltre il predetto termine trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie ed acquisitive ampiamente esplicitate nelle precitate ordinanze di demolizione ”.

Eccepivano che, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 806 del 25 gennaio 2024, la quale ha meglio precisato il principio già fissato dall’A.P. n. 16/2023), l’acquisizione al patrimonio comunale si verifica solo in seguito all’adozione del formale provvedimento di inottemperanza (nella specie, a tutt’oggi non adottato) e fino a tale data è consentito al privato di ottemperare all’ordinanza di demolizione ed evitare l’acquisizione al patrimonio comunale.

Ribadivano di essersi attivate per la demolizione delle opere non sanabili e per la sanatoria delle opere residue, con conseguente assenza di qualsiasi colpevole inerzia, aggiungendo che la presentazione della s.c.i.a. in sanatoria ha comportato l’interruzione del termine di 90 giorni per l’ottemperanza, il quale avrebbe iniziato a decorre ex novo dal provvedimento inibitorio della s.c.i.a.

Affermavano, ancora, che il regime semplificato della c.i.l.a. è riconducibile, al pari della s.c.i.a., alla disciplina generale di cui all’art. 19 della L. n. 241/1990, sicché vi sarebbe anche in questo caso il consolidamento comunque dei relativi effetti in virtù del decorso dei termini ivi previsti (30 giorni ex comma 6 bis ovvero, a tutto voler concedere, un anno ex comma 4), come avvenuto nella presente fattispecie, posto che la c.i.l.a. non è stata inibita e per tanto si è consolidata ed è a tutt’oggi valida ed efficace.

Rilevavano, poi, che la c.i.l.a. di ripristino doveva essere valutata in uno alla s.c.i.a. in sanatoria, cosa che il Comune nella fattispecie non ha fatto.

Quanto alla s.c.i.a., eccepivano innanzitutto la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, stante l’acclarata carenza della previa comunicazione dei motivi ostativi, che è necessaria per la s.c.i.a. in sanatoria;
nonché la violazione del modulo procedurale dettato dall’art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990, non avendo la P.A. verificato la possibilità di conformazione dell’attività intrapresa.

Nel merito, sostenevano che il certificato di stato legittimo / dichiarazione asseverata di conformità urbanistica (muovendo da un’indagine dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere in contestazione) rappresenterebbe un nuovo principio di prova (non valutato dal T.A.R. e dal Consiglio di Stato nelle precedenti pronunce) idoneo a determinare lo stato legittimo dell’immobile, che però l’amministrazione ha completamente ignorato, con conseguente difetto di istruttoria e violazione dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del D.P.R. n. 380/2001.

In data 26 agosto 2024 le ricorrenti depositavano in atti la nuova istanza ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 presentata al Comune, chiedendo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

In data 29 agosto 2024 veniva depositato atto di intervento ad opponendum da parte di F D L, il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato nei suoi confronti nonostante la sua qualità di controinteressato (per essere stato parte dei precedenti giudizi), nonché la violazione del giudicato e la carenza di interesse.

Con riferimento alla s.c.i.a., l’interveniente contestava l’ammissibilità di una sanatoria ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001 ritenendo che l’istanza, a tutto concedere, andava presentata ai sensi dell’art. 36, la quale avrebbe prodotto un effetto sospensivo nella specie non realizzatosi.

Con riferimento alla CILA, rilevava che la stessa, per come presentata, è inefficace e non costituisce interruzione del termine di esecuzione dei lavori di demolizione, peraltro allo stato nemmeno avviati.

Il Comune di Positano, pur ritualmente intimato, non si costituiva in resistenza.

La causa veniva chiamata all’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2024 e veniva trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.

Il ricorso è manifestamente improcedibile e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Invero, risulta dagli atti che le ricorrenti hanno presentato al Comune un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 relativamente alle opere di cui all’ordinanza di demolizione n. 55/2022.

Orbene, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 TU edilizia, dopo l’emanazione dell’ordinanza di demolizione, rende inefficace l’ordinanza medesima e comporta conseguentemente l’improcedibilità del ricorso proposto avverso gli atti sanzionatori.

Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare: “ La presentazione di una domanda di sanatoria produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione contro l’atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell’abusività dell’opera, provocato dall’istanza, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa, in quanto la P.A. dovrà o emettere un nuovo ordine di demolizione, o comunque assegnare al privato un nuovo termine per adempiere spontaneamente all’ordine già dato ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 2631).

Il presente ricorso, pertanto, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Tenuto conto della natura formale della decisione e della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente, si giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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