TAR Parma, sez. I, sentenza 2013-06-18, n. 201300204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2013-06-18, n. 201300204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201300204
Data del deposito : 18 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00157/2012 REG.RIC.

N. 00204/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00157/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2012, proposto da:
C G, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Antini 3;

contro

Comando Interregionale Centro Settentrionale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso cui è domiciliato per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Parma della Guardia di Finanza e Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza del 30 gennaio 2012, notificato al ricorrente con comunicazione del 26 marzo 2012, prot. n. 0128883/12, con il quale all'esito di procedimento disciplinare si dispone la rimozione dal grado del ricorrente;

della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1/2006;

per quanto occorrer possa, di ogni atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi gli atti procedimentali (ordine di inchiesta formale del 4 agosto 2011 prot. 0311035/11;
atto di inchiesta formale del 22 agosto 2011 prot. 0330446/11;
relazione riepilogativa del 15 settembre 2011 prot. 0360888/11;
atti di nomina e differimento della commissione di disciplina prot. 0410998/11 del 21 ottobre 2011, prot. 0410863/11 del 21 ottobre 2011 e prot. 0429725/11 del 4 novembre 2011;
atto di convocazione del 21 novembre 2011 prot. 0452904/11;
atto del 28 novembre 2011 prot.0463389/11;
atto del 5 dicembre 2011 prot. 047646;
verbali della seduta della commissione di disciplina ed eventuali relative relazioni e dichiarazioni).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centro Settentrionale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 13 aprile 2013 e depositato il successivo 9 maggio il ricorrente, maresciallo della Guardia di Finanza in congedo, ha impugnato il provvedimento del Comando Interregionale Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza in data 30 gennaio 2012 con cui è stata disposta la sua rimozione dal grado.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 97 del 24 maggio 2012 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare per mancanza di fumus boni iuris .

In vista della discussione il ricorrente ha prodotto una memoria conclusiva e all’udienza pubblica del 22 maggio 2013, dopo ampia illustrazione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. II maresciallo G, in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal 22 novembre 1998, nell'ottobre 2003 veniva colpito dalla misura degli arresti domiciliari in quanto indagato per i reati previsti dagli artt. 110 e 317 c.p. (concussione), nonché per i reati previsti dagli artt. 110 e 479 c.p. (falso in atto pubblico), commessi in concorso con il maresciallo D V, entrambi nella qualità di pubblici ufficiali dipendenti dal Comando Nucleo Provinciale della Polizia Tributaria di Parma (cfr. docc. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo del ricorrente).

La misura veniva poi revocata con ordinanza del Tribunale di Bologna del 6 febbraio 2004 (doc. 6 id.) e l’11 marzo 2004 il P.M. richiedeva il rinvio a giudizio del ricorrente (doc. 7 id).

Con determinazioni n.18020 del 23 ottobre 2003, n. 19380 del 13 novembre 2003 e n. 22060 del 24 dicembre 2003 (docc. 8, 9 e 10 id.), il G veniva sospeso dal servizio a titolo obbligatorio, a seguito dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Con determinazione n. 2980 del 13 febbraio 2004 (doc. 11 id.) il ricorrente veniva riammesso in servizio, essendo cessata la sospensione obbligatoria a seguito della revoca delle misure cautelari.

Con comunicazione del 18 marzo 2004 (doc. 12 id.) veniva avviato il procedimento di sospensione precauzionale dall'impiego a titolo discrezionale;
detto procedimento si concludeva con provvedimento dell’11 giugno 2004 (doc. 13 id.) con cui i1 Comando Generale della Guardia di Finanza disponeva la sospensione a titolo discrezionale dall'impiego del maresciallo G, con decorrenza dal 16 giugno 2004.

Nelle more il ricorrente veniva collocato in congedo assoluto permanente per infermità, a decorrere dal 16 febbraio 2006 (doc. 14 id.), con riconoscimento della pensione per l'infermità diagnosticata.

Con sentenza del GIP del Tribunale di Parma in data 11 maggio 2006 (doc. 15 id.) il ricorrente veniva condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Seguivano la sentenza in data 17 aprile 2009 della Corte d'Appello di Bologna (doc. 16 id.) che confermava la condanna riducendo la pena ad anni 3 e la sentenza del 26 maggio 2011 (doc. 17 id.) con cui la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso rendendo, così, definitiva la condanna.

Con provvedimento del 4 agosto 2011 (doc. 18 id.) il Comandante Regionale della Guardia di Finanza per l'Emilia Romagna ordinava una inchiesta formale, formulando gli addebiti;
pertanto il ricorrente veniva convocato per il 29 agosto 2011 per la notificazione della contestazione d'addebito disciplinare (doc. 19 id.).

Presentate ritualmente le proprie note difensive, in data 15 settembre 2011 (doc. 20 id.) gli veniva notificata la chiusura dell'inchiesta disciplinare con messa a disposizione dell’esito per la consultazione e la presentazione di eventuali memorie o istanze.

Stante la mancata presentazione del ricorrente alla predetta convocazione, l'Ufficiale Istruttore provvedeva a diffidarlo a prendere visione della relazione finale il giorno 23 settembre 2011 (doc. 21 id.).

Con nota del 21 settembre 2011 il maresciallo G richiedeva che tutta la documentazione gli fosse inviata presso il difensore avv. M (doc. 22 id.).

Con comunicazione del 21 ottobre 2011, contenente ordine di deferimento nonchè di nomina e convocazione di una commissione di disciplina (doc. 23 id.), il Comando Regionale per l’Emilia Romagna avviava un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.

Successivamente, con nota del 21 novembre (doc. 24 id.), la Commissione di disciplina convocava il ricorrente per il giorno 16 dicembre 2011, invitandolo a scegliere un difensore fra gli ufficiali in servizio o chiedere 1'assegnazione di un difensore d'ufficio. L'invito a nominare un difensore veniva reiterato, presso il difensore avv. M, in data 28 novembre 2011 (doc. 25 id.).

Stante l’inerzia del ricorrente, con nota del 5 dicembre 2011 (doc. 27 id.) il Presidente della Commissione di Disciplina comunicava di aver designato il Capitano F P quale difensore d’ufficio, in vista della riunione che si sarebbe tenuta il 16 dicembre 2011.

Il procedimento si concludeva con il provvedimento di perdita del grado per rimozione del 30 gennaio 2012, comunicato il 10 febbraio 2012 all'avv. M (doc. 30 id.) e successivamente notificato, completo del visto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 26 marzo 2012 (doc. 31 id.).

3. Ritenendo illegittimo il provvedimento di rimozione dal grado il ricorrente lo ha impugnato deducendo, con sette motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 1350, dell'art. 880 e degli artt. 982 e 983 del D.Lgs. 66/2010, degli artt. 3 e 5 della legge 97/2001, nonché eccesso di potere per falso supposto di fatto e manifesta irragionevolezza e illogicità, per i seguenti profili.

Motivi I e IV) La sanzione irrogata, peraltro sulla base di norme asseritamente non applicabili alla Guardia di Finanza, sarebbe comminabile soltanto a chi abbia lo status di militare;
viceversa il ricorrente, essendo collocato in congedo assoluto per infermità, avrebbe perso tale status e, dunque, non sarebbe passibile di detta sanzione.

Motivo II) Quand’anche detta sanzione sia da ritenersi applicabile a chi non è più in servizio non potrebbe, comunque, retroagire alla data di cessazione dal servizio poiché detta possibilità sarebbe normativamente contemplata solo nell’ipotesi in cui, a tale data, siano pendenti o un procedimento disciplinare o un procedimento penale che si concludano con la perdita del grado;
viceversa, nel caso di specie, non era pendente alcun procedimento disciplinare mentre la condanna penale non ha comportato anche la rimozione dal grado.

Motivo III) Il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione dell'art.97 cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e di tempestività della contestazione nonché in violazione della circolare del Comando Generate della Guardia di Finanza n. l/2006 in quanto l’amministrazione, sebbene a conoscenza dei fatti fin dall’ottobre 2003, non avrebbe avviato nei termini alcun procedimento disciplinare.

Motivi V, VI e VII) La relazione finale dell’inchiesta non conterrebbe alcuna proposta per l’Autorità che l’ha ordinata;
la motivazione del provvedimento sarebbe carente in quanto la sanzione non sarebbe proporzionata al fatto e sarebbe stata irrogata senza valutare la complessiva condotta del militare;
gli atti del procedimento sarebbero illegittimi poiché notificati soltanto al difensore, peraltro non militare come previsto dalla legge.

Infine il ricorrente ha avanzato dubbi di legittimità costituzionale della disciplina contenuta nel D.Lgs. 66/2010 nella parte in cui prevede:

a) la possibilità di comminare una sanzione, sia pure di stato, al personale civile (così definito il militare in congedo);

b) l’obbligo per il suddetto personale civile di avvalersi, per la difesa in sede disciplinare, di un militare;

c) la possibilità di far retroagire la sanzione della perdita del grado alla data della cessazione dal servizio così incidendo su rapporti oramai esauriti.

L’amministrazione ha contestato in modo puntuale ogni avversa censura difendendo la correttezza del proprio operato ed evidenziandone la natura, in taluni punti, pressoché vincolata.

4. Il ricorso è infondato.

I motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente essendo riconducibili ad un unico filo conduttore.

4.1. Per far ciò va preliminarmente inquadrata la disciplina applicabile.

Nell’adottare l’impugnato provvedimento il Comandante Interregionale ha richiamato le norme contenute negli artt. 867, comma 5 e 923, comma 5 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare.

Innanzitutto l’art.1 del decreto, nel delimitare l’oggetto e ambito di applicazione del codice, stabilisce che le norme in esso contenute e quelle espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate, precisando, al secondo comma, che “nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza…..”.

Inoltre l’art. 2136, contenuto nel libro nono recante disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, sotto la rubrica “Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza” precisa che “Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:….”.

Osserva il Collegio che la semplice lettura delle norme riportate sconfessa in radice la tesi del ricorrente per cui le norme, di cui il Comandante Interregionale ha fatto applicazione, non sarebbero applicabili alla Guardia di Finanza poiché non espressamente richiamate dall’art. 2136.

Invero il Codice dell’ordinamento militare che, per espressa previsione contenuta nell’art. 1, nulla ha innovato per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, con l’art. 2136 non ha inteso elencare le sole norme applicabili alla Guardia di Finanza di guisa che, come opinato dal ricorrente, tutte le altre disposizioni del codice non sarebbero ad essa applicabili.

Viceversa con tale dizione, inequivocabile sotto il profilo lessicale, il Legislatore ha inteso chiarire che le norme ivi richiamate si applicano solo in quanto compatibili: con ciò evidentemente e per esclusione confermando che tutte le altre disposizioni si applicano tout court .

4.2. Ciò posto, va chiarito l’inquadramento dei militari in congedo.

L’art. 874 così individua le categorie di stato giuridico: “1. In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in: a) militari in servizio permanente;
b) militari in servizio temporaneo;
c) militari in congedo.

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