TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 2024-09-06, n. 202400583
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Pubblicato il 06/09/2024
N. 00583/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01094/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso r.g. n. 1094 del 2024, proposto da:
- -OMISSIS-, quale l.r. e a.u. della ditta Via Roma 54 S.r.l.s, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G C e M R, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Salve;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- dell’ordinanza n. 136 del 3 settembre 2024, avente ad oggetto “ divieto di prosecuzione di attività ditta Via Roma 54 s.r.l.s. di somministrazione di alimenti e bevande in chiosco bar, nella marina di Pescoluse, su suolo privato distinto in Catasto al foglio 25, p.lla 1174 ”;
- della nota SUAP prot. n. 14511 del 5 agosto 2024, avente oggetto “ Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - Presentazione dell’aggiornamento della registrazione per attività a sede fissa ai sensi dell’art.6 del Regolamento CE n.852/2004 subingresso. Comunicazione ai sensi dell’art.10 bis Legge n.241/90 ”;
- della nota - allo stato non conosciuta, giacché mai trasmessa al ricorrente - di avvio del procedimento di decadenza dei permessi di costruire ( prot. 14844 del 12 agosto 2024 ), richiamata nell’ordinanza gravata in via principale;
- della nota n. 15532 del 29 agosto 2024, anch’essa non conosciuta e mai notificata al ricorrente, recante dichiarazione di decadenza dei permessi di costruire;
- ove occorra, del P.d.C. n. 42/2020 e del P.d.C. n. 86/2023, nei limiti di interesse, rilasciati in favore dell’Impresa Individuale -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
Ritenuto che, per la natura del pregiudizio dedotto, bilanciati gli opposti interessi e al fine di riservare al Collegio una valutazione re adhuc integra della causa, pare in questa fase opportuna una sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati.