TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-18, n. 202100036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-18, n. 202100036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100036
Data del deposito : 18 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2021

N. 00036/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01050/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2000, proposto da
D. P. A., rappresentato e difeso dall'avvocato B P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S B in Ancona, corso Mazzini, 170;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege , con sede in Ancona, corso Mazzini, 55;

Ministero delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione individuale d’anzianità -RIA- maturata sino al -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 14 ottobre 2020 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia a partire dal-OMISSIS-, espone di avere svolto le funzioni di assistente -OMISSIS- sino al -OMISSIS- (livello VI) e di avere maturato il diritto al riconoscimento alla retribuzione individuale di anzianità (di seguito: R.I.A.), beneficio previsto dall’art. 9, D.P.R. n. 44 del 1990 ( Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68 ).

Segnala che il Ministero della Giustizia ha riconosciuto a suo favore tale elemento stipendiale, soltanto fino all’anno 1990 e, cioè, per un appena quinquennio, mentre avrebbe illegittimamente escluso gli anni successivi, poiché la ricostruzione della retribuzione sarebbe rimasta bloccata al luglio 1990.

Egli agisce ritiene che il beneficio stipendiale accordatogli sino al 31 dicembre 1990, sia stato prorogato nei periodi successivi ad opera dell’art. 7, D.L. n. 384 del 1992 e, su questa base, chiede il riconoscimento del diritto alla R.I.A. dopo tale data.

2. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha eccepito, in via preliminare, l’intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa, ritenendo ormai spirato il termine breve di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., rilievo che (come correttamente osserva il ricorrente) deve comunque ritenersi circoscritto a quegli elementi retributivi, oggetto della domanda giudiziale, il cui diritto sarebbe stato maturato prima del quinquennio che precede il 13 settembre 2000, data di notificazione del ricorso (unico atto interruttivo).

L’Amministrazione, inoltre, ha contestato gli stessi presupposti della domanda, rilevando come la R.I.A. non sarebbe suscettibile di ulteriore riconoscimento il servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1990.

3. Chiamata all’udienza pubblica, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, del 14 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

Il tema, oggetto della controversia, riguarda la proroga del D.P.R. n. 44 del 1990 ad opera del D.L. n. 384 del 1992 (convertito nella L. n. 438 del 1992), per cui la data del 31 dicembre 1990, prevista originariamente per la maturazione dell'anzianità al fine della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, si sarebbe conseguentemente traslata in avanti, sino a comprendere i periodi rispetto ai quali il ricorrente reclama la corresponsione del beneficio economico.

L’art. 7, prima parte, del citato D.L. n. 384 del 1992, aveva in effetti previsto che “ resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni ”;
secondo il ricorrente, tale disposizione avrebbe determinato il complessivo slittamento degli accordi economici afferenti all’intero comparto dei Ministeri, sino all’approvazione dei nuovi contratti collettivi, intervenuta soltanto il 15 maggio 1995, così da dilatare, oltre alla data inizialmente prevista (31 dicembre 1990), il periodo di maturazione della retribuzione individuale di anzianità.

Tuttavia, deve essere ricordato che l'art. 51, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha stabilito che “ l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E’ fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge ”.

Come ha poi ulteriormente chiarito la giurisprudenza, “ l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, ha fornito l'interpretazione autentica della normativa legislativa suddetta, rilevando che la proroga del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al d.P.R. n. 44 del 1990 non comprendeva anche lo spostamento in avanti della data del 31 dicembre 1990 per la maturazione dell'anzianità ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3743 del 2008).

Di conseguenza, alla stregua del dato normativo e dell’indirizzo richiamati, ai fini della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, il servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1990 non può essere ritenuto valutabile per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 9, D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 2370 del 2014).

La domanda, volta ad ottenere il riconoscimento della R.I.A. in relazione ai servizi espletati dopo la predetta data, è dunque infondata.

5. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di lite vanno interamente compensate, sussistendone giusti motivi, tenuto presente che la norma di interpretazione autentica, che ha testualmente precluso la propagazione dei benefici stipendiali ai periodi successivi al 1999, è comunque entrata in vigore in data successiva alla proposizione dell’impugnativa.

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