TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-04-09, n. 201800530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-04-09, n. 201800530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201800530
Data del deposito : 9 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2018

N. 00530/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01065/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1065 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S V, rappresentato e difeso dall’Avv. F A, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58, presso l’Avv. G P;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (già Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Salerno e Avellino), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comune di Montecorice, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

(atto introduttivo del giudizio)

1) del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoatropologico di Salerno e Avellino, del 15.02.2006, successivamente notificato, a firma del Soprintendente pro tempore, recante l’annullamento del provvedimento n. 94 del Responsabile del Procedimento del Comune di Montecorice, con cui è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 l. 47/85, al rilascio del condono edilizio, per l’esecuzione di lavori di “ampliamento fabbricato in difformità alla concessione edilizia n. 402 del 16.05.1984”;

2) d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;

3) dell’art. 14, comma 3, del Regolamento n. 441/2000;

(atto di motivi aggiunti)

1) della nota, prot. n. 28436 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Salerno e Avellino del 15.09.2006;

2) d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente al provvedimento sub 1) e, in particolare:

2a) della nota, prot. n. 24916 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Salerno ed Avellino dell’1.08.2006;

3) ove e per quanto occorra, della nota, non conosciuta, n. 2494/06SAN dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 17.07.06, acquisita al protocollo ministeriale al n. 24094 del 25.07.2006;

4) nonché, unitamente a tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;

5) dell’art. 14, comma 3, del Regolamento n. 441/2000;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (già Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Salerno e Avellino);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

Il ricorrente, premesso che, con atto sindacale del 15.03.1989, aveva ottenuto, dal Comune di Montecorice, la voltura di due concessioni edilizie (la n. 381 del 18.02.1984, originariamente intestata alla sig.ra A S e la n. 402 del 16.05.1984, originariamente intestata alla sig.ra L S), relative alla costruzione di due case rurali, in località Case del Conte;
che, nell’eseguire i lavori, entrambe le costruzioni erano state realizzate, in difformità dai titoli;
che, ottenuta la voltura, aveva presentato, per entrambe, in data 1.03.1995, al Comune di Montecorice, domande di condono ex l. 724/1994, prot. n. 1330, per lavori in difformità dalla C. E. n. 402/1984 e prot. n. 1329, per lavori in difformità dalla C. E. n. 381/1984;
che, per entrambe le richieste di condono, il Comune aveva concesso l’autorizzazione paesistica, ex art. 32 l. 47/85, dopo aver acquisito il parere della Commissione per il Paesaggio;
tanto premesso, lamentava che tuttavia entrambe le autorizzazioni comunali erano state, successivamente, annullate dal Ministero BB. AA. CC. – Soprintendenza di Salerno e Avellino;
in particolare, quanto all’annullamento ministeriale (con decreto del 15.02.2006) dell’autorizzazione paesistica del Comune di Montecorice n. 94, impugnato in questa sede, evidenziava che, l’Amministrazione Comunale di Montecorice, con atto n. 94 del 22.12.2005, aveva concesso, al ricorrente, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 32 l. 47/85, al fine della tutela paesistica ed ambientale delle opere, realizzate in difformità dalla concessione edilizia n. 402/1984 e per quelle di completamento e riqualificazione a realizzarsi;
che l’atto favorevole si basava sul parere, espresso dalla Commissione per il Paesaggio, ex art. 41, comma 2, l. r. C. n. 16/2004, di cui al verbale n. 17 – decisione n. 10 del 19.12.2005 – secondo il quale: “Considerato che l’abuso consiste nell’ampliamento di un fabbricato già assentito con Concessione Edilizia e che per lo stesso è stato allegato un progetto di completamento e riqualificazione, esprime parere favorevole sia per quanto riguarda le opere oggetto di condono, che per quanto riguarda le opere di completamento” e sul richiamato, per relationem, progetto di completamento e riqualificazione;
ma il decreto n. 94/05, sottoposto alla valutazione del Soprintendente, era stato annullato con il decreto, qui gravato, del 15.02.2006;
precisava, altresì, che l’area oggetto d’intervento era inserita nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (zona 2), ma non era ubicata nelle zone vincolate dalla l. n. 431/85, e, dunque, l’area in questione non era sottoposta al Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero, se non come area, posta nel Parco Nazionale;
ed articolava, avverso il predetto provvedimento, le seguenti censure in diritto:

1) Violazione e mancata applicazione art. 159, comma 1, D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – Violazione artt. 7, 8 e 10 l. 07.08.1990 n. 241 – Violazione artt. 24 e 97 Costituzione – Eccesso di potere (violazione del principio di partecipazione e del contraddittorio – violazione del giusto procedimento d’annullamento);

2) Violazione e mancata applicazione art. 10 bis l. 07.08.1990 n. 241 – Violazione art. 24 Costituzione – Eccesso di potere (Violazione del giusto procedimento, dei principi del contraddittorio e della partecipazione) – Violazione art. 97 Costituzione – Eccesso di potere (Violazione dei principi di buona andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa - violazione del principio del contrarius actus);

3) Violazione e falsa applicazione artt. 146 e 159 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, anche in relazione al D. M. 20.03.1969 – Violazione art. 3 l. 07.08.1990 n. 241 – Eccesso di potere (difetto di istruttoria e di motivazione);

4) Violazione e falsa applicazione artt. 146 e 159 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, anche in relazione al D. M. 20.03.1969 – Violazione artt. 1 e 3 l. 07.08.1990 n. 241 – Eccesso di potere (errore sui presupposti di fatto e di diritto – difetto d’istruttoria e di motivazione – illogicità – travisamento dei fatti – sviamento);

5) Violazione e falsa applicazione artt. 159 e 146, comma 2, D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, anche in relazione al D. M. 20.03.1969 – Violazione artt. 97 e 118, commi 1, 2 e 3 Costituzione – Violazione art. 3 l. 07.08.1990 n. 241 – Eccesso di potere (violazione del principio di leale cooperazione – carenza di potere – sviamento – difetto di motivazione);

6) Incompetenza – Violazione art. 159 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – Violazione art. 11 D. Lgs. 20.10.1998 n. 368 – Violazione e falsa applicazione art. 17 L. 23.08.1988 n. 400.

Si costituiva in giudizio il Ministero intimato, depositando la documentazione pertinente al ricorso, laddove parte ricorrente produceva una perizia tecnica di parte.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13.07.2006, la Sezione pronunziava ordinanza con cui accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dal ricorrente, in particolare sulla base della seguente motivazione:

“Rilevato che il ricorrente non risulta aver ricevuto la doverosa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento;

Ritenuto quindi di disporre il riesame del provvedimento impugnato, previa attuazione delle garanzie partecipative nei confronti dell’interessato;

Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge n.205/2000;

Ritenuto che sussistono le ragioni previste dal citato art.21 della legge 6.12.1971 n.1034;



P.Q.M

.

ACCOGLIE, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione”.

Seguiva, in data 6.12.2006, il deposito di un atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti e provvedimenti di cui in epigrafe.

Il ricorrente faceva presente che, dopo la pronunzia della suddetta ordinanza cautelare, aveva provveduto ad avanzare istanza d’integrazione del nulla osta ambientale, espresso dal Comune di Montecorice con la determina n. 094 del 22.12.2005;
che, in data 8.08.2006, aveva ricevuto la nota, prot. n. 24916 dell’1.08.06 della Soprintendenza con la quale, richiamando l’ordinanza del TAR, n. 793/06, gli era stato comunicato l’avvio dell’iter di “rideterminazione sul procedimento conclusosi con l’adozione del D. S. d’annullamento del 15.02.2006 dell’autorizzazione n. 94/05”;
che, con missiva dell’1.09.06, aveva segnalato, all’Ufficio B. A. C., l’incompetenza dello stesso ad emettere tale comunicazione, ex art. 7 l. 241/90 e d’aver inviato, al Comune di Montecorice, istanza affinché l’Amministrazione riesaminasse la domanda ai fini ambientali, anche alla luce dei rilievi mossi dalla Soprintendenza;
che, ciò nonostante, il Ministero BB. AA. CC. – Soprintendenza di Salerno e Avellino, aveva adottato il decreto, prot. n. 28436 del 15.09.2006, con il quale, “in pretestuosa esecuzione dell’ordinanza TAR Salerno n. 793/06”, aveva provveduto al riesame del D. S. n. 5433 del 15.02.2006 (impugnato con il ricorso introduttivo), confermando la precedente determinazione negativa di annullamento del nulla osta comunale, n. 94/05, di Montecorice;
decreto che veniva quindi gravato, per i seguenti motivi:

- 1) Violazione e falsa applicazione artt. 7, 8 e 10 l.

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