TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-10-29, n. 202400332
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2024
N. 00332/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2024, proposto dal sig. P T, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, viale Mons. S. Bologna 68/70;
contro
il Comune di San Martino in Pensilis, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso - Iacp, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale di San Martino in Pensilis n. 21 del 16/11/2023, con la quale è stata approvata, in via definitiva, l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di San Martino in Pensilis della proprietà delle aree contraddistinte al Catasto terreni al Fg. di mappa n. 21, particelle n. 10 e n. 669, sulle quali sono stati realizzati gli alloggi di edilizia economica e popolare da parte dello I.A.C.P. di Campobasso, con effetto sanante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;
- di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi di estremi sconosciuti poiché non menzionati nella delibera impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Martino in Pensilis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. S O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente premette di essere erede del sig. T G e di aver appreso, dalla consultazione dell’albo pretorio del Comune di San Martino in Pensilis, che in data 16.11.2023, con delibera n. 21 del Consiglio Comunale, era stata approvata in via definitiva l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, della proprietà delle aree contraddistinte al catasto terreni al Fg. di mappa n. 21, particelle n. 10 e n. 669, sulle quale erano stati realizzati alloggi di edilizia economica e popolare da parte dello IACP di Campobasso.
Il ricorrente prosegue la sua esposizione rappresentando che il Comune di San Martino in Pensilis, tra il 1982 e il 1993, aveva disposto l’occupazione di urgenza delle suddette aree, di proprietà di T G, in vista della realizzazione di complessi immobiliari da parte dello IACP: a seguito di detta occupazione di urgenza non sarebbe stata tuttavia corrisposta l’indennità prevista in favore dei proprietari dei terreni occupati, né adottato alcun provvedimento di esproprio, sicché la proprietà dei terreni in questione sarebbe sempre rimasta in capo a T G, e, alla morte di quest’ultimo, sarebbe transitata ai suoi eredi.
Con la delibera consiliare del 16.11.2023 l’Amministrazione aveva, pertanto, ritenuto di sanare l’illecita occupazione dei suddetti terreni disponendo, ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, la loro acquisizione al proprio patrimonio indisponibile.
2. Il ricorrente ha quindi impugnato la suindicata delibera consiliare, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
I - VIOLAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES L.N. 241/90 - NULLITA’ DELLA DELIBERA IMPUGNATA PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE. - VIOLAZIONE DELL’ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001. - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.
II - VIOLAZIONE DELL’ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 7 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, - OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO. - VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 E DELL’ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - SVIAMENTO.
In estrema sintesi, il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di attribuzione, o, in subordine, la sua annullabilità per carenza di potere in concreto, sul rilievo che l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis cit. sarebbe spettata non già al Comune, bensì allo IACP, quale Ente che ebbe ad occupare e utilizzare i beni in discorso.
Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo nella parte in cui, in violazione dello stesso art. 42 bis, il Comune non ha determinato né corrisposto a favore del ricorrente, quale attuale proprietario dei beni oggetto dell’acquisizione sanante, alcun indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ad esso consequenziale.
3. Il Comune di San Martino in Pensilis si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, la tardività del ricorso, che sarebbe stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla adozione e contestuale pubblicazione del provvedimento impugnato, in data 16.11.2023.
L’Amministrazione resistente ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, che non avrebbe “ alcun titolo giuridico ” sui beni oggetto del provvedimento impugnato, i quali né sarebbero compresi tra quelli oggetto del testamento pubblico di T G, allegato alla memoria comunale dell’8.04.2024, né risulterebbero dall’elenco delle trascrizioni immobiliari.
Nel merito, l’Amministrazione ha poi concluso per l’infondatezza del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 10.04.2024 il Collegio ha comunicato ai difensori delle parti che per la trattazione della controversia in sede di merito, vertendosi in una delle ipotesi di cui all’art. 119 cod. proc. amm., sarebbe stata fissata l’udienza del 23 ottobre 2024: la difesa di parte ricorrente ha quindi dichiarato la propria disponibilità all'abbinamento della trattazione della istanza cautelare al merito della causa per l’udienza suindicata, anche alla luce della circostanza che nelle more si era perfezionata la trascrizione del provvedimento di acquisizione. E’ stato disposto pertanto l'abbinamento della domanda cautelare al merito.
5. All’udienza pubblica del 23.10.2024, sentite le rispettive difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio reputa necessario esaminare, in via preliminare, le eccezioni in rito sollevate dalla difesa resistente.
Entrambe le eccezioni devono essere respinte.
6.1 Non ha pregio l’eccezione di tardività del ricorso proposta dal Comune.
Al riguardo il Collegio evidenzia che:
i) l’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 prevede, al comma 4, che il provvedimento di acquisizione sanante debba essere “ notificato al proprietario”;
ii) non è contestata la circostanza che il proprietario o comproprietario “ originario ” dei beni