TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2011-10-21, n. 201101601
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01601/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2011, proposto da:
Eusebia S.a.s. di D P M A &C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A P M, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;
contro
Comune di San Severo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52; Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A Bcci, con domicilio eletto con quest’ultima in Bari, via Dalmazia, 70 presso l’Avvocatura Regionale;
per l'annullamento
del provvedimento protocollo n.340/SUAP, del 17.11.2010, notificato alla ricorrente in data 19.11.2010 a firma del Responsabile Po. geom. Biagio Pietro Grifa, per il Dirigente Area V, del Comune di San Severo — Urbanistica e Attività Produttive — Servizio S.U.A.P. — avente ad oggetto: “Conclusione procedimento relativo alla richiesta di variante urbanistica presentata dalla ditta “Eusebia s.a.s.” di D P M A;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 la dott. F P e uditi per le parti i difensori avv. A P M, per la soc. ricorrente, M C, per il Comune resistente, e A Bcci, per la Regione Puglia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe la società Eusebia S.a.s. ha impugnato il provvedimento con il quale, all’esito della conferenza di servizi ex art. 5 d.p.r. 447/98, le è stata denegata la variante urbanistica necessaria per l’autorizzazione alla realizzazione di un complesso aziendale di logistica e gestione trasporti;
rilevato che, a seguito dell’ordinanza di questo Tribunale con la quale è stato disposto un tavolo di concertazione tra le amministrazioni coinvolte, alla conferenza di servizi del 14.7.2011 il responsabile della Regione Puglia ha ribadito il proprio diniego, evidenziando che il Comune di San Severo è dotato di una zona D e di una zona ASI che consentono l’insediamento del complesso;
che il verbale della conferenza del 14.7.2011 è stato depositato dal Comune nel presente giudizio in data 28.9.2011;
che trattandosi di nuovo provvedimento sull’istanza della ricorrente, autonomamente lesivo, la stessa non può più ottenere alcun effetto favorevole dall’accoglimento del presente ricorso, dovendo semmai impugnare il verbale citato;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
che l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese;