TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-04-16, n. 201804135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-04-16, n. 201804135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804135
Data del deposito : 16 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2018

N. 04135/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12411/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12411 del 2016, proposto da:
F V, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore D'Arrigo ed A F, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar Lazio - Roma in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro p.t., Autorita' Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliati con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Chemical Controls S.R.L, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paoletti, Luciano Canepa, Roberto Righi ed Alberto Morbidelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118, come da procura in atti;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 12512 del 24.08.2016 a firma del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, con cui si respinge ad ogni effetto la domanda di iscrizione per l'esercizio dell'attività di Consulente Chimico di Porto richiesta dal ricorrente;

-della nota prot. n. 11564 del 01.08.2016 a firma del Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, preavviso di rigetto della iscrizione richiesta dal ricorrente;

-della nota prot. n. 20917 del 25.07.2016 a firma del Dirigente della Divisione 6 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, accertamento requisiti iscrizione;

-ove occorra e nei limiti dell'interesse della circolare del Ministero dei Trasporti n. DEM3/21160 DEL 10.12.1999 e di ogni altro atto presupposto o consequenziale;

-ove occorra e nei limiti di interesse dell'art. 12 del Decreto Presidenziale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta n. 22 del 20.02.2014;

-di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Autorita' Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta e di Capitaneria di Porto di Civitavecchia e di Chemical Controls S.R.L;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. S. D'Arrigo e A. F, per Chemical Controls S.r.L. l'Avv. F P e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato O B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 21 ottobre 2016, l’Ing. V F, premesso di essere dotato di laurea in “Chemical engineering for industrial sustainability” e di abilitazione alla professione di Ingegnere a seguito di esame di Stato, ha impugnato il diniego opposto dall’Autorità Portuale di Civitavecchia alla sua istanza di iscrizione nel registro dei Consulenti chimici di Porto, pronunziato in relazione alla riscontrata mancanza del tirocinio per il periodo di un anno presso un Chimico di porto e del successivo superamento di una prova teorica, requisito richiesto dalla circolare del Ministero dei Trasporti DEM3\21160 del 10 dicembre 1999.

2. – Con un unico mezzo di gravame, l’Ing. F impugna il detto diniego e la citata circolare affermando che il requisito in questione non sarebbe previsto né dall’art. 68 del Codice della Navigazione (nel quale la figura del Consulente chimico di Porto è contemplata) né da altre norme di legge, e che, pertanto, la circolare ministeriale – atto non avente neppure natura o portata regolamentare – non avrebbe potuto introdurlo.

Unici requisiti abilitanti all’esercizio della professione in questione, pertanto, sarebbero costituiti dal conseguimento della laurea di cui il ricorrente è in possesso e dalla abilitazione alla professione di Ingegnere industriale a seguito del relativo esame di Stato.

3. – Si sono costituite in giudizio, chiedendo la declaratoria di irricevibilità e il rigetto del ricorso con le rispettive memorie, l’Autorità Portuale intimata e la società che esegue le verifiche di competenza dei Consulenti chimici di Porto nei porti di Civitavecchia e Fiumicino, Chemical Controls s.r.l., cui il gravame è stato notificato.

4. – Con ordinanza n. 8029\2016 l’istanza cautelare del ricorrente è stata respinta in ragione della assenza di prospettati profili di danno sufficienti a sorreggerne l’accoglimento.

5. – In occasione della pubblica udienza del 10 gennaio 2018 il ricorso è stato posto in decisione.

6. – Va innanzitutto disattesa l’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione della circolare del Ministero dei Trasporti DEM3\21160 del 10 dicembre 1999 sollevata da Chemical Controls s.r.l., secondo cui il ricorrente avrebbe conosciuto l’atto in parola nel corso del giudizio n. 7464\2015 r.g., incardinato dall’ing. F davanti a questo TAR in impugnazione di altri dinieghi di tenore eguale a quello oggetto del presente gravame, ma poi trasposto davanti al TAR della Sicilia pe ragioni di competenza territoriale.

La produzione della circolare in quel giudizio (nella quale essa non risulta oggetto di censure) potrebbe, infatti, radicarne, a tutto concedere, la conoscenza in capo ai difensori dell’Ing. F, che, tuttavia, in assenza di precise allegazioni sul punto, non è idonea a fare presumere eguale conoscenza in capo al ricorrente stesso;
e, come noto (Consiglio di Stato sez. V 11 maggio 2017 n. 2185), la conoscenza dell'atto da parte del difensore non vale come prova della piena conoscenza della parte rappresentata, con conseguente irrilevanza ai fini del dies a quo del termine decadenziale di rito stabilito per impugnare.

2. – Nel merito il ricorso è infondato, e va respinto.

La figura del consulente chimico di porto non è compiutamente normata a livello primario (come osservato anche da Cons. Stato n. 4298\2014), in quanto l’art. 68, cod. nav. (“vigilanza sull'esercizio di attività nei porti”) si limita a precisare che “coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto”;
e che “il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.

Il decreto ministeriale 22 luglio 1991 (“Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi”) compie, in effetti, un esplicito riferimento alla figura del “consulente chimico di porto”, ma si limita a fornirne una definizione per cui egli è il professionista “iscritto nel registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione”.

Neppure il d.lgs. n. 272 del 27 luglio 1999 (“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998 n. 485”) fornisce indicazioni in ordine agli specifici requisiti professionali che il medesimo debba possedere.

Tuttavia, le su richiamate disposizioni spogliano di fondatezza le censure del ricorrente che si appellano alla necessità di una norma primaria per l’istituzione di una professione condizionata all’iscrizione in albi o elenchi, la quale, nel caso in esame, è espressamente prevista, in primis , nell’art. 68 del codice della navigazione.

Cosa diversa dalla istituzione della professione è la questione legata al percorso per giungere ad esercitare la medesima.

Secondo Cons. G. Amm. per la Regione Siciliana n. 184\2016, la circolare ministeriale 10 dicembre 1999 prot. DEM3/1160, nel prevedere, tra i requisiti per l’iscrizione all’Albo di interesse del ricorrente, il compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto ed il superamento di una prova teorica di specificato contenuto, è pienamente conforme alla natura giuridica del provvedimento di iscrizione al registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione, che configurerebbe un provvedimento di abilitazione, ossia una autorizzazione che condiziona l’esercizio dell’attività di consulente chimico.

Peraltro, anche senza necessariamente condividere le conseguenze cui giunge, in termini di qualificazione di abilitazione del provvedimento autorizzatorio, nella su citata giurisprudenza risulta comunque condivisibile l’impostazione di fondo (rinvenibile, in verità, anche nella sentenza del Consiglio di Stato su ricordata), per cui la professionalità richiesta al consulente chimico di porto ha natura specifica, in quanto legata al particolare ambito della sicurezza navale.

Si tratta, infatti, di un professionista che accerta le condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori gas pericolosi (infiammabili, tossico-nocivi, ecc.);
accerta le condizioni di pericolosità per l’ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi;
accerta le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo o con fonti termiche o per l’immissione delle navi in bacino;
accerta che i residui solidi o liquidi della bonifica o degassificazione non presentino pericolosità agli effetti di incendi, esplosioni, corrosività o tossicità;
rilascia, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati;
esprime pareri su richiesta dell’autorità competente per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, in merito alle merci pericolose e in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di sicurezza della nave e del porto;
compie gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo stato di sicurezza richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne.

E’ quindi logico ritenere che, a fronte di tale marcata specificità dell’attività che il consulente chimico di porto è chiamato a svolgere, e dei connessi profili legati alla sicurezza, il silenzio normativo sui titoli necessari a svolgere la professione in parola possa e debba essere colmato dall’Autorità amministrativa di settore mediante la previsione di una attività formativa che consenta agli aspiranti di affiancare alla già posseduta preparazione generica (implicita nel titolo professionale vantato) le competenze specialistiche della materia da trattare.

Non si tratta, dunque, della surrettizia introduzione nell’ordinamento di un esame di Stato (che, ovviamente, sarebbe interdetta sia al Ministero che all’Autorità Portuale), bensì di una misura organizzatoria legata alla sicurezza dell’attività portuale, prevista, in nuce, da una norma primaria, costituita dal più volte ricordato art. 68 del Codice della navigazione.

Come già affermato da condivisibile giurisprudenza, la finalizzazione della prova teorica e del tirocinio pratico al perseguimento dell'interesse pubblico alla sicurezza in ambito portuale consente senz'altro di scrutinare in termini positivi la compatibilità costituzionale e comunitaria dell'attuale sistema dei registri previsto dall’art. 68 in questione con le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi sanciti dal trattato Ue, venendo in considerazione esigenze imperative di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, che giustificano ampiamente una deroga ai suddetti principi comunitari (T.A.R. Puglia, sez. III 7 marzo 2013 n. 351).

3. – Ne segue il rigetto del ricorso.

Le spese, attesa la peculiarità della questione, non del tutto definite in giurisprudenza, inducono alla compensazione delle spese di lite.

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