TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-04-16, n. 201804135
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Testo completo
Pubblicato il 16/04/2018
N. 04135/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12411/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12411 del 2016, proposto da:
F V, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore D'Arrigo ed A F, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar Lazio - Roma in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro p.t., Autorita' Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliati con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Chemical Controls S.R.L, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paoletti, Luciano Canepa, Roberto Righi ed Alberto Morbidelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118, come da procura in atti;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 12512 del 24.08.2016 a firma del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, con cui si respinge ad ogni effetto la domanda di iscrizione per l'esercizio dell'attività di Consulente Chimico di Porto richiesta dal ricorrente;
-della nota prot. n. 11564 del 01.08.2016 a firma del Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, preavviso di rigetto della iscrizione richiesta dal ricorrente;
-della nota prot. n. 20917 del 25.07.2016 a firma del Dirigente della Divisione 6 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, accertamento requisiti iscrizione;
-ove occorra e nei limiti dell'interesse della circolare del Ministero dei Trasporti n. DEM3/21160 DEL 10.12.1999 e di ogni altro atto presupposto o consequenziale;
-ove occorra e nei limiti di interesse dell'art. 12 del Decreto Presidenziale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta n. 22 del 20.02.2014;
-di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Autorita' Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta e di Capitaneria di Porto di Civitavecchia e di Chemical Controls S.R.L;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. S. D'Arrigo e A. F, per Chemical Controls S.r.L. l'Avv. F P e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato O B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 21 ottobre 2016, l’Ing. V F, premesso di essere dotato di laurea in “Chemical engineering for industrial sustainability” e di abilitazione alla professione di Ingegnere a seguito di esame di Stato, ha impugnato il diniego opposto dall’Autorità Portuale di Civitavecchia alla sua istanza di iscrizione nel registro dei Consulenti chimici di Porto, pronunziato in relazione alla riscontrata mancanza del tirocinio per il periodo di un anno presso un Chimico di porto e del successivo superamento di una prova teorica, requisito richiesto dalla circolare del Ministero dei Trasporti DEM3\21160 del 10 dicembre 1999.
2. – Con un unico mezzo di gravame, l’Ing. F impugna il detto diniego e la citata circolare affermando che il requisito in questione non sarebbe