SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 3T, numero provv.: 202404077, Verifica appello
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Testo completo
Pubblicato il 29/02/2024
N. 04077/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02485/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2019, proposto da
GEETIT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G M e M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Sibilla in Roma, via Postumia, 1;
contro
Gestore Servizi Energetici S.p.A. - Gse, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Salaria, 213;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del GSE prot. GSEWEB/P20180365449 del 30/11/2018 recante l'esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante “conto termico” relativa all'intervento di trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” identificato con codice CT00147754, eseguito su stabili di proprietà comunale, nel Comune di Casalecchio di Reno (BO) alla Via Salvador Allende, 3;
- della comunicazione del medesimo GSE datata 15/11/2018, prot. GSEWEB/P20180345409 avente ad oggetto il preavviso di rigetto della richiesta pervenuta al GSE il 06/07/2018, con ricevuta d'invio prot. GSEWEB/P20180196292 relativa all'intervento identificato con il codice CT00147754;
- di ogni altro atto connesso, collegato o conseguente anche mai conosciuto dalla ricorrente.
nonché per l'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui al D.M. 16.02.2016 e la condanna del GSE all'accoglimento della richiesta di Geetit S.r.l. all’ammissione al “conto termico”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici S.p.A. - Gse e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, la società GEETIT, ESCO concessionaria del Centro tennis Sacco e Vanzetti sito nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), ha impugnato il provvedimento del GSE recante il rigetto della domanda di ammissione agli incentivi di cui al DM 16 febbraio 2016 (Conto Termico), presentata dalla società per l’intervento di trasformazione di edificio esistente in “edificio a energia quasi zero”.
1.1. Espone in fatto la ricorrente che, dopo la presentazione dell’istanza il 6 luglio 2018, il GSE inviava nel settembre successivo una prima richiesta di integrazione documentale, cui la società dava prontamente seguito.
Esaminata nuovamente la domanda e le integrazioni pervenute, il GSE comunicava in data 15 novembre 2018 preavviso di rigetto, evidenziando come la documentazione inviata non consentisse di concedere l’incentivo in quanto “l’intervento effettuato non si configura come trasformazione degli edifici a energia quasi zero”, atteso che “il volume della struttura preesistente non corrispondeva alle definizioni riportate nel D. Lgs. 192/05;ed inoltre la consistenza strutturale preesistente con cui si limita l’alveo di edifici rispetto alle altre costruzioni, non corrispondeva alle definizioni riportate all’art. 54 del DPR 380/2001, con particolare riferimento alla lettera a) dell’art. 54: - stabilità e tenuta si deve fondare sull’intelaiatura che costituisce l’anima del manufatto e non sulla pressione o compressione;- la costruzione deve essere una struttura fissa e non ideata per essere periodicamente rimossa;- la struttura deve essere dotata di fondamenta;- la struttura deve essere normalmente chiusa mediante tamponatura su tutta la superficie”.
Nello stesso preavviso, venivano poi contestate anche ulteriori criticità, in particolare: “la documentazione inviata risulta carente in quanto non è stato allegato alla richiesta di concessione degli incentivi l’atto definitivo di autorizzazione al subentro nel contratto da parte della consorziata, nonché soggetto responsabile della presente RCI, GEETIT S.R.L., previsto all’interno del Verbale riunioni del Comitato investimenti del 22 marzo 2016;- dall’analisi della documentazione è emerso che l’accordo contrattuale, stipulato con il Soggetto Ammesso, non rispetta quanto previsto alla lettera h), comma 7, art. 6 del Decreto e al paragrafo 6.8 delle Regole Applicative. In particolare tenuto conto che l’accordo contrattuale sul quale è basata la richiesta di concessione degli incentivi è riferito a diversi edifici, non è stato inviato alcun prospetto economico-finanziario, firmato da entrambe le parti contraenti, nel quale sia presente un saldo tra le spese totali e le entrate totali (comprese dell’apporto del conto termico) al fine di poter determinare l’utile”.
Nonostante le osservazioni fornite in riscontro dalla GEETIT, il GSE confermava il rigetto, riportandosi alle motivazioni di cui al precedente preavviso.
2. Il gravame è affidato a tre motivi di diritto:
« Violazione di legge per violazione dell’art 2 del D.lgs n. 192/2005;violazione dell’art 4 comma 1 del D.M. 16.2.2016;violazione di legge per violazione dell’art 2 punti 1 e 2 della direttiva 2010/31/UE del 19.5.2010;violazione degli artt. 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 delle regole applicative del D.M. 16.2.2016;Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità;eccesso di potere per sviamento di potere;eccesso di potere per violazione di parità di condizione, trasparenza, efficacia ed efficienza» : il GSE avrebbe erroneamente collegato il concetto di “edificio” esclusivamente alla definizione di cui all’art. 54 del DPR 380/2001, spostando il piano della valutazione dal piano energetico a quello strutturale. In ogni caso, l’intervento avrebbe riguardato una struttura statica con intelaiatura di acciaio e platea in cemento armato, dotata di tutte le caratteristiche strutturali ed energetiche per essere qualificata “edificio” ai sensi del D.lgs. 192/05 e del DPR 380/2001.
« Violazione dell’art 4 comma 1 del D.M. 16.2.2016;Violazione degli artt. 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 delle regole applicative del D.M. 16.2.2016;Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità;eccesso di potere per sviamento di potere;eccesso di potere per violazione di parità di condizione, trasparenza, efficacia ed efficienza» : il rigetto si baserebbe su un’istruttoria carente ed erronea, riferita con ogni probabilità ( sic ) ad altro intervento di riqualificazione energetica - sempre eseguito dalla ricorrente - nel Comune di Medicina, come ricavabile dal riferimento fatto nel provvedimento al “Verbale riunioni del Comitato investimenti del 22 marzo 2016” che non riguarderebbe l’intervento in esame, essendo persino antecedente alla sottoscrizione del contratto di convenzione sottoscritto con il Comune di Casalecchio di Reno.
« Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità;eccesso di potere per carenza di istruttoria;sviamento di potere;eccesso di potere per violazione dei principi di parità di condizione, trasparenza, efficacia ed efficienza »: il GSE avrebbe omesso di svolgere un’accurata istruttoria, essendosi piuttosto limitato a prendere atto di quanto depositato dalla ricorrente in sede di osservazioni ex 10bis, tra cui l’ulteriore documentazione richiesta, senza curarsi di verificarne il contenuto.
3. Si sono costituiti in resistenza il MEF, con comparsa formale, ed il GSE che ha depositato poi documenti e memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., riportando sostanzialmente il contenuto del provvedimento impugnato.
4. Anche parte ricorrente ha prodotto memoria difensiva, insistendo nelle proprie argomentazioni.
5. Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024, la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso non è fondato.
7. La questione posta all’esame del Collegio verte sulla qualificazione, ai fini dell’ammissione agli incentivi di cui al DM 16 febbraio 2016 (cd. Conto Termico) dell’intervento realizzato dalla ricorrente e, in particolare, sulla sua riconducibilità agli interventi di trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a impatto quasi zero”.
7.1. In base al DM 2016, recante “la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione” (art. 1, comma 1), e alla luce delle definizioni dettate dall’art. 2, per «trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”» si intende “intervento di ristrutturazione edilizia, compreso l’ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, finalizzato a trasformare gli edifici di proprietà della pubblica amministrazione in ‘edifici a energia quasi zero’ ”.
L’art. 4, comma 1, stabilisce poi che “sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all’articolo 5, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione: ... omissis ...e) trasformazione degli edifici esistenti in ‘edifici a energia quasi zero’ ”, chiarendo poi, al comma 7, che “Per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), ai fini dell’accesso all’incentivo di cui al presente decreto, sono ammissibili gli interventi di incremento dell’efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi”.
7.1.1. Le Regole Applicative del DM, oltre a specificare al punto 5.5. i criteri di ammissibilità e il calcolo degli incentivi per la tipologia di intervento in esame, recano all’allegato 4 l’ulteriore definizione di “edificio” richiamando la nozione di cui al DPR 412/1993 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), dovendosi con ciò intendere un “sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno;la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici (D.P.R. 412/93) […]”
7.2. Ne deriva che, ai fini della realizzabilità dell’intervento de quo , è necessario, e preliminare, che lo stesso riguardi un edificio preesistente, ovvero una struttura edilizia esterna che delimiti uno spazio di volume definito.
8. Nel caso in esame, è incontestato che l’intervento realizzato sia consistito, nella specie, nel rifacimento delle coperture esistenti di campi da tennis (cfr. anche Relazione tecnico illustrativa, doc. GSE).
8.1. Dette coperture, prima dell’intervento, erano costituite da teloni mantenuti in pressione dai generatori d’aria calda (in tali termini, la stessa Relazione tecnico illustrativa), prive quindi di strutture interne di sostegno (cfr. doc. fotografica);solo a seguito del loro rifacimento, le stesse sono state sostituite con strutture geodetiche formate da lamiera grecata (in tali termini, cfr., ancora Relazione).
8.1.1. È altresì agevole rilevare, dalle foto ante operam prodotte, come la copertura dei campi fosse verosimilmente removibile.
8.2. Le considerazioni sopra fatte depongono quindi per la correttezza dei rilievi ostativi formulati dal GSE sulla consistenza strutturale del manufatto preesistente, non in grado di rispettare le condizioni di cui all’art. 54 DPR 380/2001: “la stabilità e tenuta si deve fondare sull’intelaiatura che costituisce l’anima del manufatto e non sulla pressione o compressione;- la costruzione deve essere una struttura fissa e non ideata per essere periodicamente rimossa ”.
9. A ciò si aggiunga che, già in sede di prima richiesta documentale integrativa, il GSE aveva indicato in merito all’identificazione dell’edificio che: “come riportato nel Decreto e nelle Regole Applicative, l’intervento incentivabile consiste nella trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (nzeb). Nota: dall’analisi della documentazione inviata è emerso che: - non si evince la natura della struttura demolita e della struttura ricostruita, se essa afferisce alla definizione di struttura temporanea o stagionale a protezione degli impianti sportivi definita dall’allegato A delle linee guida APE”, richiedendo pertanto “di far chiarezza in merito alle incongruenze sopra riscontrate mediante documentazione atta a dimostrare che sia la struttura demolita che la struttura ricostruita è a tutti gli effetti un edificio, e non una struttura temporanea. Nello specifico, si richiede una nota esplicativa di chiarimento sulla possibilità o meno della rimovibilità della struttura, il permesso di costruire rilasciato dal comune, la visura catastale e tutta la documentazione atta a dimostrare che le strutture rientrano nella definizione di edificio”.
9.1. L’Allegato A delle Linee guida APE (Decreto interministeriale 26 giugno 2015), richiamate nella nota del GSE, in linea con l’art. 3, comma 3, lettera e) d.lgs. 192/2005 novellato (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), esclude infatti dall’ambito di applicazione del decreto “gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali […] strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (art. 3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo).
9.2. Lo stesso DPR 412/1993, nella classificazione generale degli edifici per categorie in base alla loro destinazione d’uso - «tutte caratterizzate dall’essere strutture sostanzialmente chiuse» (in tali termini, Consiglio di Stato, sentenza n. 462/2022 e giur. successiva anche di questa Sezione) - pur elencando alla lettera E.6 “Edifici adibiti ad attività sportive”, nell’individuazione delle varie tipologie (E.6(1) piscine, saune e assimilabili;E.6 (2) palestre e assimilabili;E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive), non ricomprende invero le strutture a copertura di campi da tennis.
9.3. Alla stregua della normativa riportata, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi vanno quindi escluse dalla nozione di edificio ai sensi del d.lgs. 192/2015 e, dunque, dalla possibilità di accedere al contributo del Conto Termico per interventi di trasformazione in edifici a energia quasi zero.
10. Quanto sopra destituisce di fondatezza il primo motivo di ricorso, con cui la società deduce la ricorrenza nella specie delle condizioni di ammissibilità del contributo, dovendosi infatti escludere per le ragioni sopra viste la qualifica di “edificio” al manufatto preesistente interessato dall’intervento di sostituzione coperture.
11. Né sono in grado di inficiare la legittimità del rigetto impugnato le due ulteriori censure con cui la parte lamenta un asserito difetto di istruttoria ed eccesso di potere, atteso che l’erroneo riferimento al verbale del marzo 2016 non incide sul rilievo della mancata allegazione della documentazione comunque richiesta già in sede di preavviso, né, in ogni caso, sul motivo ostativo assorbente dell’assenza dei presupposti per ritenere che la struttura demolita costituisse un edificio.
12. Il ricorso va quindi respinto.
13. Si ravvisano tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della novità della vicenda.