TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202300671

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202300671
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300671
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 00671/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2020, proposto da
T V A, in persona del legale rappresentante A V, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, viale Martiri della Liberta n. 28;

contro

Comune di Fiorano Modenese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della comunicazione del Comune di Fiorano Modenese, pervenuta al legale della ricorrente via pec in data 6 febbraio 2020, con la quale sono state poste le limitazioni all'insediamento di slot poiché la tabaccheria sarebbe posta ad una distanza inferiore ai 500 metri da un c.d. “centro sensibile” individuato nel Centro Sportivo Menotti;
per quanto occorrer possa della nota del Comune di Fiorano, datata 27 marzo 2019, e della mappatura effettuata dal Comune di Fiorano in merito ai c.d. luoghi sensibili approvata dalla delibera del Consiglio Comunale n.3 del 08/03/2018 – della lettera del Comune di Fiorano del 19/03/2020;

nonché di qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o conseguente non conosciuto;

e comunque per l'accertamento del diritto del ricorrente a mantenere le slot all'interno della tabaccheria poiché il proprio esercizio pubblico dista ad oltre 500 metri dai c.d. “centri sensibili” di cui alla L.R. Emilia Romagna n.5 del 4 luglio 2013 – norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate;

per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno subito dai ricorrenti da quantificarsi in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiorano Modenese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente ha impugnato l’atto con cui il Comune di Fiorano Modenese ha posto limitazioni all'insediamento di slot presso la tabaccheria del ricorrente ubicata in via Flumendosa n. 76 in quanto posta ad una distanza inferiore ai 500 metri da un c.d. “centro sensibile” (ai sensi dell’art. 6 co. 2 bis della L.R. 5/2013) individuato nel Centro Sportivo Menotti.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:

I)ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ MANIFESTA, INCONGRUENZA E MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. ERRATA APPLICAZIONE E/O INTERPRETAZIONE DELL’

ART.

6

DELLA LEGGE REGIONALE N.

5/2013 E

DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.

831/2017: la misurazione della distanza effettuata secondo il criterio del “percorso pedonale più breve” ai sensi della

DGR

831/2017 sarebbe errata in quanto effettuata dall’Amministrazione prendendo in considerazione come punto di ingresso al luogo sensibile l’accesso principale lungo via Villa e non quello sito in prossimità dei campi da tennis distante circa 133 mt. dall’altro;
non potrebbe come pretende l’Amministrazione equipararsi un impianto sportivo ad una piazza.

II)VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA INTERPRETAZIONE E/OA APPLICAZIONE DELL’ART. 7

COMMA

10 D.L. N. 158

DEL

2012: per l’applicazione dei divieti in “subiecta materia” sarebbe necessaria la preventiva pianificazione statale non potendo la Regione né i Comuni introdurre limitazioni distanziali di questo tipo.

Si è costituito il giudizio il Comune di Fiorano Modenese eccependo l’infondatezza dei suindicati motivi poiché in sintesi: - secondo la stessa DGR n. 831 del 2017 la misurazione va fatta dall’ingresso principale dell’impianto che nella fattispecie ospita vari campi sportivi ed è luogo sensibile nella sua interezza;
- la fissazione di limiti distanziali tra le sale giochi o scommesse ed i luoghi c.d. sensibili quali nella fattispecie gli impianti sportivi rientra appieno nelle competenze concorrenti delle Regioni in materia di “tutela della salute”.

Con memoria la difesa di parte ricorrente ha chiesto disporsi verificazione ex art. 66 c.p.a. tesa a verificare l’effettivo punto di accesso al centro sportivo Menotti quale elemento dirimente per la decisione della causa.

Con memoria di replica la difesa comunale si è opposta alla suddetta richiesta di verificazione evidenziando come quello identificato nel provvedimento impugnato sia il punto di ingresso identificato anche dall’applicativo “google maps”.

Alla pubblica udienza del 8 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Fiorano Modenese ha disposto limitazioni all'insediamento di slot presso la tabaccheria del ricorrente ubicata in via Flumendosa n. 76 in quanto posta ad una distanza inferiore ai 500 metri da un luogo “sensibile” (ai sensi dell’art. 6 co. 2bis della L.R. n. 5/2013) individuato nel Centro Sportivo Menotti.

Contesta l’impresa ricorrente la correttezza della misurazione della distanza effettuata dall’Amministrazione comunale (pari a 401 mt. dunque inferiore alla soglia normativa di 500 mt.) in quanto basata su di un punto di ingresso al predetto Centro non coincidente con la porta di accesso all’edificio ma con l’ingresso ad un bar ristorante aperto al pubblico ed abitazioni private. Ad avviso del ricorrente, invece, per la misurazione del percorso pedonale più breve andrebbe preso in considerazione l’ingresso ai campi da tennis in quanto porta di accesso all’edificio e non alle pertinenze, non potendo l’Amministrazione pretendere alcuna equiparazione con le piazze.

2.- Il ricorso è infondato e va respinto.

3. - Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 6 L.R. 5/2013 “Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 , nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.

La norma posta a base del provvedimento impugnato individua dunque quale criterio di calcolo della distanza quello del “percorso pedonale più breve” senza ulteriori specificazioni.

La d.G.R. n. 831/2017 recante modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, ha precisato che la misurazione vada effettuata dall’ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dall’esercizio in cui l’apparecchio è installato e quello del luogo sensibile.

Frequentemente il legislatore usa invero richiamarsi al criterio del percorso pedonale più breve, ad es. in tema di distanze tra locali destinati alla vendita dei tabacchi (T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 29 giugno 2020, n. 497) o tra farmacie ( ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 7 maggio 2021, n. 5374) dovendosi tener conto dei percorsi di regolare attraversamento delle sedi stradali, non potendosi effettuare detta misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad una abbreviazione del percorso (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 7 maggio 2021, n.5374).

4.- Tanto premesso, il punto di ingresso del centro sportivo “Menotti” individuato dal Comune resistente per la misurazione della distanza secondo il percorso pedonale più breve coincide con il punto di ingresso principale posto in via Villa, essendo il predetto Centro luogo composto da vari campi da gioco (tennis, calcio, nuoto e aree verdi) ovvero luogo sensibile ai sensi della richiamata normativa regionale nella sua interezza.

Non va trascurato che ai sensi del richiamato comma 2 bis dell’art. 6 L.R. 5/2013 luoghi sensibili sono oltre gli impianti sportivi anche i luoghi di aggregazione giovanili.

L’assunto di parte ricorrente secondo cui la misurazione in questione andrebbe effettuata dal punto di ingresso ai campi da tennis o da calcio non può essere condiviso, sia perché appunto il centro sportivo è sensibile nella sua interezza, non essendo ipotizzabile una sua parcellizzazione in “parte qua” secondo le attività ivi praticate, sia perché nessuna equiparazione alle piazze è stata effettuata nella suddetta misurazione.

D’altronde una conferma della correttezza della misurazione effettuata dal Comune è ricavabile oltre che dalla documentazione fotografica depositata in giudizio anche dall’applicativo “google maps” comunemente utilizzato e verificabile direttamente dal Collegio, da cui effettivamente risulta come l’ingresso del centro sportivo sia quello su via Villa, non essendo pertanto necessaria alcuna verificazione dello stato dei luoghi, tenuto conto anche delle misurazioni già effettuate in contraddittorio tra le parti.

5.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il primo motivo di gravame è infondato.

6.- Anche il secondo motivo è privo di pregio.

Per giurisprudenza pacifica anche dell’adito Tribunale Amministrativo non ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricade nella competenza statale, ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati « sensibili », al fine di prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica e sono ascrivibili alle materie « tutela della salute » (art. 117, comma 3, Cost.) e « governo del territorio », nelle quali spetta alle Regioni e alle Province autonome una potestà legislativa concorrente. Il quadro normativo e giurisprudenziale, dunque, consente espressamente alle Regioni di intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158/2012 come convertito in legge 189/2012 ( ex multis T.A.R. Valle d'Aosta 25 giugno 2020, n.20;
T.A.R. Emilia - Romagna Bologna, sez. I, 12 novembre 2022, n. 908).

La Consulta poi ha confermato che dalla legislazione statale si ricava il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi "sensibili", non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale: la legge regionale che introduce una disciplina immediatamente operativa al di fuori del procedimento di pianificazione, pertanto, non viola alcun principio fondamentale in materia di tutela della salute (Corte Costituzionale, 11 maggio 2017, n.108).

7.- Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza secondo dispositivo.

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