TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-09-30, n. 202202719

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-09-30, n. 202202719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202719
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2022

N. 02719/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00280/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2018, proposto da P G, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Caltanissetta, n.2/D;

contro

- il Comune di Cefalù, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Sferracavallo, n. 146/A;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 67 del 5 dicembre 2017 di “diniego ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. n. 273/2015 presentata dall'Ing. P G”, comunicata in pari data;

- dell'attestazione rilasciata dal Responsabile del Settore affari legali del 25 marzo 2016;

- della nota prot. n. 27/CSL dell'11 gennaio 2017;

- della nota prot. n. 66/CSL del 24 gennaio 2017 di comunicazione di preavviso di diniego;

- dell'attestazione del Responsabile LL.PP. prot. n. 66/UT dell'8 marzo 2017;

- dell'attestazione del Responsabile del Settore LL.PP prot. n.

UT

187 del 19 settembre 2017;

- di ogni altro atto presupposto e connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Cefalù;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 5 febbraio 2018 e depositato giorno 15 seguente, il ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 67 del 5 dicembre 2017 di “ diniego ammissione alla massa passiva dell’istanza prot. n. 273/2015 ” comunicata in pari data, con cui l’Organo straordinario di liquidazione costituito presso il Comune di Cefalù non ha ammesso allo stato passivo il credito di € 606.709,21 asseritamente vantato per la progettazione esecutiva dell’impianto di depurazione, per gli importi non riconosciuti dal lodo arbitrale del 23 dicembre 2010 così come confermato con sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 311 del 27 gennaio 2016.

Nell’attestazione del Responsabile LLPP del Comune di Cefalù, la ragione del mancato inserimento nella massa passiva è spiegato con il fatto che il finanziamento non è stato più concesso al Comune ma alla Regione siciliana per la realizzazione di altro progetto (impianto di depurazione di Presidiana);
inoltre, con il lodo arbitrale è stata riconosciuta la maggiorazione per incarico parziale, così come richiesto dal ricorrente, di talchè l’incarico deve ritenersi esaurito.

Il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di “ violazione e falsa applicazione dell’art. 254 del tuel – carenza di istruttoria – insussistenza dei presupposti ”.

La documentazione presentata dimostrerebbe che il credito vantato era già maturato entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (2013) e che la prestazione dedotta era stata effettivamente resa in favore del Comune: a tale ultimo dato doveva arrestarsi l’attestazione del responsabile del servizio comunale senza alcuna considerazione in ordine all’ammissibilità delle somme richieste alla massa passiva, ovvero sul merito della richiesta creditoria;

- la validità della delibera di incarico G.M. 1655 del 3 dicembre 1985 è stata definitivamente accertata con la sentenza di appello passata in giudicato che costituisce valido titolo per il pagamento del diritto di credito per la parte eccedente quella già oggetto del menzionato lodo, poichè l’Amministrazione Comunale ha beneficiato di un ulteriore finanziamento a copertura integrale del fabbisogno economico necessario per la realizzazione delle opere di cui si discute con l’Accordo di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue del 30 gennaio 2013;

- è stata l’Amministrazione comunale che nel corso degli anni ha modificato il progetto esecutivo originario ma si tratta con evidenza dello stesso progetto del 1985;

La Commissione straordinaria di Liquidazione, con memoria del 6 marzo 2018, ha controdedotto:

- l’inammissibilità della domanda proposta poiché non risulterebbe determinata;

- che la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 311/2016 non è stata impugnata ed è, quindi, divenuta definitiva, avendo acquistato autorità di cosa giudicata;

- che il diritto vantato sarebbe comunque sorto a seguito di successivi finanziamenti e il ricorrente quindi avrebbe dovuto adire nuovamente il Collegio arbitrale, donde il difetto di giurisdizione del TAR.

Con memoria del 19 marzo 2018, il ricorrente ha spiegato che:

- la fonte della pretesa vantata con l’istanza rigettata, nulla avrebbe a che fare con il contenuto del lodo ma discenderebbe direttamente dall’efficacia della delibera di incarico la cui validità è stata definitivamente accertata essendo passata in giudicato la citata sentenza di appello, e costituirebbe valido titolo per l’ammissione alla massa passiva dell’Amministrazione comunale del diritto di credito per la parte eccedente quella già oggetto del menzionato lodo;

- sussisterebbe la giurisdizione amministrativa poiché lo stesso provvedimento impugnato indica il TAR quale Giudice a cui rivolgersi per l’impugnazione.

Con ordinanza collegiale n.215 del 23 marzo 2018, la domanda cautelare incidentale è stata respinta per mancanza del fumus ;
il C.G.A. con ordinanza n. 393 del 6 luglio 2018 , “in disparte i profili attinenti alla giurisdizione” ha respinto l’appello cautelare proposto da parte ricorrente per mancanza di periculum .

Con memoria del 19 maggio 2022, si è costituito in giudizio il Comune di Cefalù ribadendo le conclusioni già assunte nella costituzione per l’Organo Straordinario di Liquidazione e rappresentando che:

- l’O.S.L., ai sensi dell’art. 252, co. 4 del TUEL, aveva competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e quindi entro il 31.12.2013;

- con deliberazione n. 14 del 4 marzo 2020 è stato adottato il piano di estinzione della passività di cui all’art. 256, co. 6 e seguenti, del D. lgs n. 267/200, approvato con decreto del Ministero dell’Interno (protocollo M.I. n. 065990 del 15 luglio 2020), notificato al Comune di Cefalù il 22.7.2020 (prot. gen. n. 25413/2020) ed acquisito al protocollo della CSL al n. 309 del 23.7.2020;

- la Commissione Straordinaria ha esaurito il proprio compito, giusta Deliberazione della medesima Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 26 del 3 agosto 2020.

Con memoria del 1° giugno 2022, il ricorrente ha insistito nelle tesi difensive e nelle domande proposte.

All’udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato discusso, con particolare riferimento alla preliminare questione della giurisdizione così come da eccezione sollevata e ribadita da parte resistente, rispetto alla quale il ricorrente si è rimesso alla decisione del Collegio;
dopodiché è stato posto in decisione su conforme richiesta delle parti presenti.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, in relazione sia alla natura del rapporto controverso, sia alla portata del lodo arbitrale del 23 dicembre 2010 (confermato con sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 311 del 27 gennaio 2010).

L’oggetto della presente controversia, invero, risiede nell’accertamento del diritto di credito di € 606.709,21 asseritamente vantato per la progettazione esecutiva dell’impianto di depurazione, per gli importi non riconosciuti dal lodo arbitrale del 23 dicembre 2010 così come confermato con sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 311 del 27 gennaio 2016, la cui inesistenza, secondo il Comune resistente, per effetto del predetto lodo arbitrale, sarebbe stata già accertata.

La prospettazione del Comune resistente è convincente.

E, infatti, con lodo arbitrale del 23 dicembre 2010 (confermato con sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 311 del 27 gennaio 2016) sono state quantificate le spettanze dovute in relazione all’incarico di progettazione di massima (riconosciute per intero) e per quello esecutivo (riconosciute in misura parziale) in € 221.393,50.

Per la riscossione della parte di credito riconosciuta dal lodo arbitrale, il ricorrente avviava la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi innanzi al competente Tribunale di Termini Imerese la quale, tuttavia, veniva dichiarata estinta ai sensi dell’art. 248, co., 2 del TUEL a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 3 marzo 2015 con cui il Comune di Cefalù ha dichiarato il proprio dissesto finanziario.

Il ricorrente, allora, presentava due distinte istanze di ammissione alla massa passiva, l’una per il credito di cui al predetto lodo arbitrale e l’altra (prot. n. 28211 del 12 novembre 2015) per l’ulteriore asserito credito vantato nei confronti del Comune in esecuzione della delibera di incarico professionale - in ordine alla quale il Collegio arbitrale aveva rigettato in parte la domanda - asserendo che comunque il finanziamento era successivamente intervenuto.

Nelle more, veniva emessa la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 311 del 27 gennaio 2016, che ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte avverso il lodo arbitrale da entrambe le parti, per l’effetto confermandolo nel senso che è stato riconosciuto lo svolgimento della prestazione professionale ma poichè le parti avevano concordato di condizionare il pagamento del relativo compenso per la progettazione esecutiva al finanziamento dell’opera, il compenso in parte qua è stato ridotto in misura proporzionale al finanziamento effettivamente erogato al Comune di Cefalù.

Appare quindi evidente che nella fattispecie che occupa, il ricorrente si duole della non ammissione del proprio credito alla massa passiva dell’Ente per l’importo richiesto, instaurando una controversia vertente sulla lesione del diritto soggettivo di credito asseritamente vantato che esula dalla giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, per rientrare nella giurisdizione del Giudice Ordinario, nel caso di specie devoluta alla competenza di arbitri.

E’ noto come, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo ciò che assume determinante rilievo non è tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto piuttosto il petitum sostanziale, il quale va identificato specialmente in funzione della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. ad es. Cass. civ., SS.UU., 11 ottobre 2011, n. 20902;
16 novembre 2010, n. 23108).

La giurisprudenza, non solo amministrativa (Cassazione Sezioni Unite, 12 giugno 2019, n. 15749), ha altresì da tempo sottolineato, proprio con riguardo alle controversie vertenti sull’esclusione di un credito dalla massa passiva del dissesto e quindi alla mancata soddisfazione dello stesso anche nei più ristretti limiti del rispetto del principio della par condicio creditorum insito nella procedura di dissesto, che laddove la controversia verta su una posizione di diritto soggettivo (di credito), dinanzi alla quale l’Amministrazione non dispone di poteri di natura discrezionale, ma ha solo compiti vincolati di accertamento, è ravvisabile la giurisdizione del G.O. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, n. 05170/2012).

E’ stato espressamente osservato che “ rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso proposto contro la delibera della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune, recante l'inserimento, ai sensi dell'art. 254, d.lgs18 agosto 2000 n. 267, della massa passiva della liquidazione nel piano di rilevazione;
ciò in quanto l'organo straordinario di liquidazione non effettua valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma compie accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico;
né preclusione ad un'eventuale azione davanti al giudice ordinario può derivare dall'art. 254, d.lgs. n. 267, cit. - che prevedeva la possibilità di ricorrere in via gerarchica al Ministero dell'Interno contro i provvedimenti di diniego di inserimento dei debiti nel piano di rilevazione - in quanto ciò non condiziona l'individuazione dell'organo giurisdizionale che dovrà decidere la controversia una volta esperiti i ricorsi in sede amministrativa
”( T.A.R. Campania, Napoli, 7 febbraio 2022, n. 835;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 18 dicembre 2009 n. 1327;
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 maggio 2006, n. 835; idem, 22 novembre 2003, n. 2026).

Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, rientrando il presente giudizio nella giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’articolo 11 cod. proc. amm. (cfr., Cass., sez. un., 26/10/2020, n. 23418, secondo la quale stabilire se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri o del giudice ordinario si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione).

3. Per la natura e il contenuto della controversia, il Collegio ritiene che sussistono eccezionali motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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