TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2012-03-28, n. 201200663
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N. 00663/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01586/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2009, proposto da P L, rappresentato e difeso dagli Avv. E M e G M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Palermo, via Valdemone n. 31;
contro
Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A G in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13;
nei confronti di
V Q, G L F;Edil Garden Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. C Messina, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Serradifalco n. 58;
della determina n. 1179 del 15 luglio 2009 del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Partinico – Arch. V Q, notificata il 28.7.2009 con la quale la stessa, nel fare propria la proposta del responsabile del procedimento, Arch. G L F, pronuncia l’espropriazione definitiva e permanente degli immobili di proprietà della ricorrente, sig.ra Di Trapani Anna Maria, siti nel territorio di Partinico, catastato al F. 12 – particelle 2381 – 2380 -2378 – 2377 – 177 del Catasto terreni di Partinico, estese complessivamente mq. 1325), perché emanata quando erano già scaduti i termini di pubblica utilità, e di ogni altro provvedimento alla stessa presupposto e conseguente, anche se non conosciuto dalla odierna ricorrente e, conseguentemente previo accertamento del chiesto annullamento;
- nonché per l’accertamento in via principale
del diritto della ricorrente a chiedere ed ottenere la condanna del Comune di Partinico, in persona del Sindaco p.t., alla restituzione delle aree, previa rimessione in pristino, ed al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima delle aree, e - ove richiesta e disposta dal Comune di Partinico ex art. 43 D.P.R. 347/2011 l’acquisizione delle aree - la condanna dello stesso Comune di Partinico al risarcimento integrale dei danni sia per la perdita e sia per l’occupazione, delle predette aree, in misura peri al loro valore di mercato che si quantifica e si chiede in € 150,00 con gli interessi moratori e rivalutazione al soddisfo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Partinico e della Edil Garden Cooperatva a R.L.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2012 il dott. P L T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, nelle more del presente giudizio, è sopraggiunta la disciplina legislativa di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, introdotto dall’art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con l. n. 111/2011, secondo cui
“1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14;è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2”;
Considerato, altresì, che il comma 8 del citato art. 43 bis stabilisce la retroattività della stessa (con applicazione «ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore»);
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dal resistente Comune di Partitico, in persona del Capo Settore LL.PP., documentati chiarimenti in ordine
-all’adozione del suddetto provvedimento di acquisizione del fondo in questione;
-alle opere pubbliche effettivamente realizzate sul fondo medesimo, quantificando il costo dell’eventuale rimessione in pristino, mediante l’integrale rimozione delle opere stesse;
-alla stima del valore di mercato del fondo oggetto di espropriazione alla data odierna;
- alla determinazione il canone di locazione di mercato del predetto fondo a decorrere dal 26.2.2004 ad oggi;
Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 6.12.2012.