TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-03-17, n. 202300353
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2023
N. 00353/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2022, proposto da
Societa' Agricola Lago s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria e x lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. MIC_SABAPVR_UO14 06/05/2022 0012441-P, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare del preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge 241/1990 del Comune di Porto Viro datato 23.06.2022, nonche' per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a seguito dei provvedimenti impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, avendo intenzione di installare un impianto fotovoltaico in un terreno sito all’interno dell’area vincolata del Delta del Po, ricadente nel territorio del Comune di Porto Viro, ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica tramite S.U.A.P. in data 25 maggio 2021.
L’istanza è stata rigettata a seguito del parere sfavorevole della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza del 10 agosto 2021.
Con ricorso iscritto al n. reg. ric. 1214/2021 la società ha impugnato il provvedimento di diniego, che è stato annullato con sentenza di questo Tribunale n. 401/2022 del 4 marzo 2022 per difetto di motivazione e di istruttoria.
La motivazione del provvedimento, infatti, s’incentrava interamente sul contrasto dell’intervento con l’integrità del paesaggio agrario, senza fare alcun riferimento agli elementi caratteristici dei luoghi che il decreto istitutivo del vincolo aveva inteso tutelare (ossia il paesaggio caratteristico del delta, costituito “dalle superfici delle acque interne, fiumi, canali, valli, paludi, lagune” , e caratterizzato “ da una serie di biotopi relitti di una natura in gran parte scomparsa” quali “ i canneti "bonelli", nonché dall’alternanza di “spazi acquei aperti” e “macchie di vegetazione palustre” , “boschi naturali” , paesaggio dunale), esprimendo una radicale contrarietà all’intervento nonostante il vincolo non imponga l’inedificabilità assoluta dell’area e rimetta, invece, “il contemperamento delle esigenze di tutela paesaggistica e di quelle allo sfruttamento del territorio per altre finalità, alla pianificazione paesistica” stante l’ampiezza dell’area vincolata (T.A.R. Veneto, 4 marzo 2022, n. 401/22).
A seguito della sentenza, l’Amministrazione culturale ha riaperto l’istruttoria ed ha nuovamente inviato alla ricorrente, in data 31 marzo 2022, un preavviso di rigetto dell’istanza –richiamato nel provvedimento finale – così motivato:
“· l'intervento in questione, ricade nel perimetro individuato dal D.M. 01-08-1985 ed interferisce in modo significativo con i valori paesaggistici individuati dal decreto di vincolo paesaggistico in quanto si colloca in stretta prossimità al Po di Levante e alle aree umide a ridosso del Po che individuano e caratterizzano l'ambito tutelato;
· l'intervento, visibile dalla via pubblica provinciale (SP64) e ubicato in stretta prossimità alle zone umide del Delta, risulta di ostacolo alle visuali percettive verso le medesime aree naturali umide che caratterizzano l'ambito tutelato;
· Anche le proposte opere di mitigazione non risultano mascherare l'intervento e anzi lo accentuano perché estranee al contesto vegetazionale tutelato” (…).
Nel preavviso di diniego, inoltre, la Soprintendenza ha ritenuto di aggiungere il seguente suggerimento: “A titolo meramente indicativo si segnala che gli attuali motivi ostativi potrebbero essere superati attraverso una diversa proposta progettuale, da sottoporre ad autonomo procedimento di autorizzazione, che preveda la ricollocazione dell'impianto in un'area meno prossima a quella del Delta e una adeguata piantumazione di elementi arborei autoctoni di medio/alto fusto lungo tutto il perimetro dell'area in cui è prevista la collocazione dell'impianto per mitigarne la visione.” .
La ricorrente ha presentato osservazioni nelle quali ha contestato l’asserita vicinanza dell’area d’intervento con il Po di Levante e alle aree umide a ridosso del Po e, dunque, l’asserita interferenza visiva dell’intervento con gli elementi caratteristici del contesto. Pur ritenendo il progetto compatibile con il vincolo, anche quanto alle opere di mitigazione, si è dichiarata disponibile ad accogliere qualsiasi prescrizione che consentisse di dare esecuzione all’intervento.
Il procedimento si è concluso con un nuovo parere sfavorevole all’intervento, adottato in data 6 maggio 2022, che la ricorrente ha impugnato con il ricorso in trattazione, e che così motiva:
“· In merito a quanto disposto dal T.A.R. Veneto, Sez. II, con sentenza n. 401/2022 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 4/03/2022 si ritiene che, con il preavviso di diniego, prot. 8637 del 31/03/2022 siano stati presi in considerazione gli elementi caratteri percettivi del paesaggio tutelati nel sito in oggetto e, in aggiunta, anche le vedute e le prospettive dal sito di impianto rispetto al contesto presentate nella Relazione Paesaggistica e integrate da verifica d'Ufficio.
· Con riguardo alla temporaneità dell'installazione questa non può essere portata come elemento a supporto dell'espressione di un parere positivo né come elemento mitigativo della predisposizione dell'impianto perché con il procedimento paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 si verifica e valuta la predisposizione di un intervento e il suo impatto percettivo nel territorio sottoposto a tutela.
· Rispetto alle considerazioni relative la vicinanza e l'interrelazione con gli elementi caratterizzanti del sito quali il Po di Levante e le aree umide delle valli, si ritiene che il sito individuato sia in stretta prossimità a queste essendo collocato a poche centinaia di metri dal Po di Levante e in considerazione che il sito risulta visibile percorrendo l'argine nord del Po di Levante, come altresì evidenziato nella documentazione fotografica allegata alla Relazione Paesaggistica e che, in continuità con l'argine nord si sviluppano le aree umide e valli vincolate.
· Che la considerazione circa l'esistenza di un altro impianto in prossimità a quello oggetto della richiesta non può essere portata a supporto in quanto l'impianto precedentemente autorizzato si trova oltre la strada provinciale SP64 in direzione sud e pertanto non sussiste la correlazione, esistente per il progetto in esame, tra visione dalle vie principali di circolazione e aree umide e Po di Levante, collocate nell'altra direzione visiva.
· Inoltre le alberature proposte a mascheramento dell'impianto (siepi medio basso fusto) risultano avulse dal contesto e non sufficienti alla mitigazione dello stesso. Si rileva inoltre che l'eventuale prescrizione di posizionare una fascia più strutturata di alberature ad alto fusto lungo l'intero perimetro sarebbe in contrasto con il funzionamento del sito in quanto lo porrebbe per la maggior parte in condizione di ombreggiamento.
· La proposta di mitigazione presentata nell'istanza con