TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-10-26, n. 202315893
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Testo completo
Pubblicato il 26/10/2023
N. 15893/2023 REG.PROV.COLL.
N. 21898/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21898 del 2000, proposto da
Di IO ET ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati ET Netani, Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Gustizia;
contro
Comune di Gaeta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con riguardo al ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza di demolizione di opere abusive ex art. 164 d.lgs. 490/99, adottata dal Comune di Gaeta;
con riguardo ai motivi aggiunti:
- della nota n. 10412 del 15 febbraio 2021 del Comune di Gaeta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza adottata dal Comune di Gaeta di demolizione di una serie di interventi abusivi, fondata sul parere della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Gaeta che ha ritenuto tali interventi non condonabili in quanto ricadenti in zona soggetta a vincolo di cui alla L. 1497/1939, giusto D.M. 17.5.1956 ed, altresì, situata in fascia costiera di rispetto dei 300 metri dal mare, di cui all’art. 146 del d.Lgs 490/99 e all’interno della fascia di 150 metri da un torrente (fossato Longato).
2. Successivamente, i ricorrenti hanno impugnato, con ricorso per motivi aggiunti, la nota con la quale il Comune di Gaeta ha rigettato l’istanza di riesame della richiesta di condono edilizio con la quale i ricorrenti domandavano l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo del ripristino dello stato dei luoghi.
3. Le censure proposte avverso l’atto impugnato sono relative ad asserita carenza di istruttoria e motivazione e volte a contestare la asserita genericità dei rilievi posti a fondamento del parere su cui si fonda per relationem l’ordinanza di demolizione.
3.1. Con l’atto recante motivi aggiunti, di poi, si gravava l’atto con il quale il Comune definitivamente denegava la compatibilità paesaggistica delle opere, escludendo la applicabilità della sanzione pecuniaria, e richiamando le motivazioni all’uopo contenute nel parere della CEI.
4. Il Comune di Gaeta, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
5. All’udienza di smaltimento del 14 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene che sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti siano infondati e debbano, pertanto, essere rigettati per le ragioni che si espongono di seguito.
7. Il parere della Commissione Edilizia Integrata, sul quale si fonda per relationem l’ordinanza di demolizione, rileva che gli interventi abusivi sono stati realizzati in una zona costiera ad alto valore paesistico, in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità