TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-04-14, n. 201505391

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-04-14, n. 201505391
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505391
Data del deposito : 14 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08208/2014 REG.RIC.

N. 05391/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08208/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8208 del 2014, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall'Avv. M G, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento dell’illegittimità

del silenzio sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato in fatto e in diritto:

a) che parte ricorrente - avendo presentato in data 27 gennaio 2012 presso la Prefettura di Bergamo un’istanza per la concessione della cittadinanza italiana in ordine alla quale l’Amministrazione dell’Interno non si è pronunciata entro la scadenza del termine di giorni 730 previsto dal d.P.R. n.362/1994 e dal d.m. n.228 del 1995 - ha promosso la domanda in epigrafe al fine far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento;

b) che, alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell'Interno aveva l'obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda e che, allo stato, non risulta aver ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato;

c) che, conseguentemente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato l’impugnato silenzio-rifiuto e va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall'odierno ricorrente entro il termine che, in considerazione della natura del procedimento e della mole di lavoro gravante sulla amministrazione, può fissarsi in 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, a cura della parte ricorrente, della presente sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione;

d) che le spese di lite possono essere compensate, anche in relazione alla complessità dell’istruttoria e alla difficoltà di gestione dell’enorme quantità di domande di concessione della cittadinanza italiana presentate dai cittadini stranieri.

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