TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-10-11, n. 202100771

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-10-11, n. 202100771
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100771
Data del deposito : 11 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2021

N. 00771/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00516/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2020, proposto da
F V Macrì, L M e A M M, rappresentati e difesi dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

Comune di Stignano e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;

nei confronti

Tamoil Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Provvedimento Prot. n. 5510 del 19 agosto 2020, adottato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Stignano (RC), di chiusura definitiva e di annullamento del procedimento relativo alla SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività per “ Lavori di completamento dei fabbricati esistenti in località Favaco costituiti da tre corpi di fabbrica in c.a. a quattro piano

fuori terra, adibiti ad impianto produttivo di tipo alberghiero già assentiti con concessione di costruzione prot. n. 1932 del 27.07.1985 ”, presentata dai sig.ri F V Macrì, L M e A M M;

- del Provvedimento Prot. n. 1582 del 2 marzo 2020, adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, dichiarativo della improcedibilità in ordine al parere per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sulla SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività per gli anzidetti lavori;

- del Provvedimento Prot. n. 018124 del 5 marzo 2020, adottato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 10 Pianificazione-Ambiente-Leggi Speciali, dichiarativo della improcedibilità al rilascio del nulla osta paesaggistico sulla SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i medesimi lavori;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi ai suddetti provvedimenti,

anche allo stato non conosciuti dai Ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 250 del 19 novembre 2020;

Relatore nell'udienza del giorno 9 giugno 2021 il dott. A R, con causa passata in decisione senza discussione orale ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in ln. 176/2020, e ss.mm.ii.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITO



1. Con ricorso notificato il 28/10/2020 e depositato in pari data i sigg.ri Macrì F V, L e A M hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, adottato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Stignano del 19/8/2020, di chiusura definitiva e di annullamento del procedimento relativo alla SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività per “ Lavori di completamento dei fabbricati esistenti in località Favaco costituiti da tre corpi di fabbrica in c.a. a quattro piano fuori terra, adibiti ad impianto produttivo di tipo alberghiero già assentiti con concessione di costruzione prot. n. 1932 del 27.07.1985 ”, nonché i sottesi provvedimenti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia del 2/3/2020, dichiarativo della improcedibilità in ordine al parere per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sulla SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività in relazione agli anzidetti lavori, e della Città Metropolitana del 5/3/2020, dichiarativo della improcedibilità al rilascio del nulla osta paesaggistico sulla medesima SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività.



1.1. I ricorrenti espongono in fatto che i fabbricati di cui trattasi venivano ultimati nella loro ossatura strutturale, tamponature comprese, nel 1996, a seguito di rilascio di regolare concessione edilizia da parte del Comune di Stignano finalizzata alla realizzazione di un’attività turistico-alberghiera (concessione edilizia prot. n. 1932 – prat. n. 6/85 del 27/07/1985 e autorizzazione del Genio Civile per l’inizio dei lavori prot. n. 11775/1985).

Le opere venivano eseguite sulla base del progetto esecutivo redatto dall’arch. L M, regolarmente assentito, nonché nel pieno rispetto della disciplina urbanistica di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765 e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con una superficie coperta inferiore a un decimo del lotto di terreno su cui è ubicata, essendo all’epoca il Comune di Stignano sprovvisto di strumentazione urbanistica. In data 10/6/1988, veniva redata la relazione a struttura ultimata, depositata presso il Genio civile di Reggio Calabria il 15 giugno 1988 e acquisita al prot. n. 818. Inoltre, in data 7/11/1996 veniva effettuato il collaudo statico, parimenti trasmesso al Genio civile provinciale il successivo 25 novembre e acquisito al prot. n. 820.

Ultimate, quindi, le opere strutturali, i ricorrenti presentavano in data 19/7/2019 per il tramite del SUAP del Comune di Stigano una SCIA corredata da domanda di autorizzazione paesaggistica destinata alla Città Metropolitana per il completamento degli edifici (realizzazione delle rifiniture e degli impianti).

Il Comune procedente, accertata la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica da parte della Città Metropolitana e il prescritto parere dalla competente Soprintendenza, con nota prot. n. 2496 del 17.09.2019, indiceva Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 Legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, invitando a partecipare le Amministrazioni resistenti.

La Città Metropolitana, con nota del 1°/10/2019, chiedeva un’integrazione documentale, ritualmente ottemperata dal tecnico di parte con inserimento sul portale SUAP in data 12/12/2019.

Soltanto in data 2/3/2020 la Soprintendenza comunicava che l’istanza avanzata dagli odierni ricorrenti non era procedibile “ per non legittimità sotto il profilo paesaggistico dei manufatti esistenti di cui si chiede autorizzazione di completamento ”, in applicazione del D.M. 21 settembre 1984, che “ sottoponeva a tutela i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, con conseguente obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per le opere da realizzare nel loro ambito ”.

Seguiva in data 5/3/2020 la nota della Città Metropolitana con cui, in adesione alle determinazioni assunte dalla Soprintendenza, veniva dichiarata la improcedibilità della istanza dei richiedenti, tenuto anche conto della circostanza dell’interessamento degli immobili al “ Programma Regionale di indagine ‘Paesaggi &
Identità’, il quale, per nove ecomostri presenti sul territorio della Regione Calabria, propone l’abbattimento e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei siti degradati
”.

Prendendo atto dei due citati provvedimenti il Comune di Stignano, con nota prot. n. 5510 del 19 agosto 2020, chiudeva definitivamente la Conferenza dei Servizi, con annullamento del procedimento amministrativo relativo alla SCIA depositata dai ricorrenti e conseguente suo rigetto.

I ricorrenti evidenziano, infine, che dal momento del rilascio della concessione edilizia sino all’attualità, pur avendo realizzato buona parte dei manufatti, non hanno mai ricevuto alcun provvedimento inibitorio, da parte di nessuna Amministrazione, sia di rilievo locale che nazionale.



2. In punto di diritto il ricorso è affidato a tre distinte doglianze, articolate in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.



2.1. Con una prima doglianza, incentrata sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 14-bis l. n. 241/1990, lamentano la violazione dei termini perentori previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria, stante la mancata osservanza, anzitutto, del termine per la relativa indizione da parte dell’amministrazione procedente (il Comune di Stignano) ed altresì dei termini previsti per l’adozione dei provvedimenti di pertinenza delle amministrazioni partecipanti e della stessa determinazione conclusiva, adottata a distanza di oltre un anno dal deposito della SCIA.

Deducono in proposito che al mancato rispetto del termine di cui all’art. 14, co. 2, lett. c), “ entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza ”, il comma 4 ricollega conseguenze specifiche in favore dei soggetti interessati e cioè l’ottenimento dell’assenso senza condizioni. Sicché, nel caso di specie, essendo intervenute le determinazioni della Città Metropolitana oltre il termine anzidetto di novanta giorni (trattandosi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica) sulla SCIA non potrebbe che ritenersi formato l’assenso in ordine al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, con conseguente illegittimità del provvedimento conclusivo negativo adottato sulla scorta delle determinazioni di improcedibilità viziate della Città Metropolitana.



2.2. Si dolgono, poi, con una seconda censura, della violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/1990, stante l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, con conseguente vulnerazione della prevista possibilità di presentare osservazioni nel rispetto della disciplina a tal riguardo dettata dal co. 5 del citato art. 14.

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