TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-04-01, n. 201102900

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-04-01, n. 201102900
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201102900
Data del deposito : 1 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 14877/1997 REG.RIC.

N. 02900/2011 REG.PROV.COLL.

N. 14877/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.14877 del 1977 proposto dal signor N O rappresentato e difeso dall'avv. L A presso il cui studio in Roma, Via della Scrofa n.47, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

per ottenere:

A) l’ANNULLAMENTO del provvedimento prot. n.39163 del 15 luglio 1997 del Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale dell'intimato Ministero con cui è stata rigettata l'istanza del signor Orlando volta ad ottenere il trasferimento nei ruoli del suddetto Ministero;

B) l'ACCERTAMENTO del diritto dell'attuale istante ad ottenere il predetto trasferimento e ad essere inquadrato nella V qualifica funzionale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ministero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con determinazione della Commissione Medica Ospedaliera del 19 maggio 1994 è stato ritenuto non idoneo al servizio nella suddetta struttura.

Alla luce di tale accertamento questo Tribunale con sentenza della Sezione I Ter n.1154/1996 ha ordinato al Ministero dell'Interno di proseguire il procedimento attivato su istanza del signor Orlando e finalizzato a trasferire quest'ultimo presso altra amministrazione, ai sensi dell'art.8 del DPR n.339/1982.

In esito al citato procedimento il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che era stato interessato in merito, ha adottato la contestata determinazione con cui ha rigettato l'istanza di trasferimento de qua sul presupposto che l'eccedenza del personale gravante sulla V qualifica funzionale non avrebbe consentito il proficuo utilizzo del signor Orlando.

Il gravame è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione del DPR n.339/1982. Violazione della L. n.241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art.12 del DPR n.339/1982. Incompetenza.

Si è costituita l'intimata amministrazione contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 16.3.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Risulta fondato il primo motivo di doglianza.

Al riguardo deve essere osservato che:

a) l'istanza del ricorrente completa in tutti i suoi elementi era pervenuta al Ministero del Tesoro in data 20.1.1997;

b) l'art.8 del DPR n.339/1982 statuisce ai commi 2 e 3 che:

"L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.

Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta";

c) la contestata determinazione risulta, quindi, essere stata adottata dopo che era decorso il citato termine di 150 gg e si era formato il silenzio assenso, il quale non poteva, pertanto, essere considerato dall'amministrazione come tamquam non esset, ma doveva formare oggetto, prima dell'adozione del provvedimento negativo espresso, di provvedimenti caducatori in via di autotutela.

Ciò premesso, il proposto gravame va accolto con assorbimento dell'altra censura dedotta.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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