TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-06-21, n. 202107394

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-06-21, n. 202107394
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107394
Data del deposito : 21 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2021

N. 07394/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03631/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3631 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Arte Medica Marco Polo Poliambulatorio per Diagnostica e Consulenza Specialistica Sas di Lecce Felisiana & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, A M L P e D T, rappresentati e difesi dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso principale,

della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria - Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli n.U0060398 del 24.01.2019;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del provvedimento n.U.0279776 del 09.04.2019, della stessa Direzione e Area.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria - Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli n.U0060398 del 24.01.2019, con cui, con riferimento al procedimento in corso per la conferma dell’autorizzazione, già rilasciata nel 1995, all’esercizio del presidio poliambulatoriale ora gestito dalla Società “Arte medica Marco Polo – Poliambulatorio per diagnostica e consulenza specialistica S.a.s. di Lecce Felisiana & C.”, sito a Sora (FR) – dando atto di avere ricevuto da parte dell’A.S.L. di Frosinone, con nota n.811232 del 18.12.2018, il parere favorevole, a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi ai sensi del DCA n. 230/2018 – “rappresenta” che “"Psicologia clinica", non essendo una branca medica, non sarà autorizzata”.

E così, la società Arte Medica, i dottori La Posta e Tocci (che esercitano presso la citata struttura la professione di psicologi specializzati in psicoterapia, in quanto iscritti all’Albo degli psicologi del Lazio), e il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (quest’ultimo “a tutela della categoria e nell’esercizio delle prerogative e dei compiti di cui alla legge istitutiva n.56/1989, in particolare nel rispetto dell’art.12, comma 2, lettera d), che gli attribuisce il compito di curare "l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione"”), hanno adìto questo Tribunale, “poiché, invece, non esiste alcuna disposizione normativa, statale o regionale che possa dirsi ostativa alla presenza nei poliambulatori di professionisti sanitari Psicologi e Psicologi Psicoterapeuti”.

Nelle more della prima udienza per la discussione dell’istanza cautelare, fissata al 14.05.2019, la Regione Lazio ha adottato il provvedimento n.U.0279776 del 09.04.2019, di autorizzazione all’esercizio sanitario per una serie di “attività specialistiche ambulatoriali”, ma non anche per la branca “Psicologia Clinica”.

E pertanto, avverso tale provvedimento gli originari ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, con nuova istanza cautelare, depositati il 05.06.2019.

In sede di costituzione in giudizio la Regione Lazio, con memoria difensiva del 07.05.2019, ha prospettato una soluzione della controversia in via amministrativa, affermando che “…in ragione di un logico approfondimento globale della normativa e dell’evoluzione che ha caratterizzato le figure delle professioni sanitarie (tra cui viene annoverata anche quella degli Psicologi – cfr. art.9, comma 4 della Legge 3/2018), l’Amministrazione sta procedendo ad un aggiornamento e contestuale revisione del provvedimento funzionale a considerare le professioni con capacità di autonomia ed organizzazione tale da poter essere considerate, per alcuni profili, sullo stesso piano delle specializzazioni mediche”.

All’esito dell’udienza camerale dell’01.08.2019, con ordinanza n. 5228 del 02.08.2019 questa Sezione ha accolto, “ai fini del riesame”, l’istanza cautelare proposta coi motivi aggiunti, “atteso che appare condivisibile la censura di contraddittorietà dell’atto con essi gravato sia con riferimento alla autorizzazione concessa ad altra analoga struttura – il Laboratorio Analisi Cliniche e Mediche Iannaccone – autorizzata appunto anche all’attività sanitaria tra le altre della “Psicologia clinica”; sia in quanto il dedotto profilo evidenzia la illogicità oltre che la disparità di trattamento con la struttura “Arte Medica Marco Polo”, presso cui operano i ricorrenti, nei confronti della quale, per come si evince dalle premesse della determinazione n. G04305 del 9 aprile 2019 il Commissario Straordinario della ASL di Frosinone, con nota n. 101287 del 4 dicembre 2018, aveva trasmesso alla Regione parere favorevole alla conferma della autorizzazione all’esercizio del ridetto Poliambulatorio anche per l’attività specialistica ambulatoriale "Psicologia clinica", dal detto provvedimento invece negata”.

La Sezione ha pertanto ritenuto che l’istanza cautelare fosse “da accogliere ai fini del riesame, anche in considerazione di quanto dalla Regione chiarito nella memoria del 7 maggio 2019 in ordine ad una revisione del provvedimento funzionale a considerare le professioni con capacità di autonomia ed organizzazione tale da poter essere considerate, per alcuni profili, sullo stesso piano delle specializzazioni mediche”.

Con nota depositata il 05.06.2020, i ricorrenti hanno chiesto il rinvio dell’udienza pubblica fissata al 09.06.2020, “onde consentire alla Regione Lazio di proseguire l’attività di aggiornamento/revisione della disciplina in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie, cui si faceva cenno nella memoria di costituzione della Regione Lazio del 07.05.2019”.

In accoglimento di tale istanza, con ordinanza n. 8131 del 16.07.2020 la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza del 02.02.2021.

Il 28.01.2021, i ricorrenti hanno depositato istanza di rinvio identica a quella del 05.06.2020.

Il 02.02.2021 la trattazione è stata rinviata all’udienza del 15.06.2021.

In assenza di attività da parte della Regione, nella memoria del 14.05.2021 i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15.06.2021 la causa è stata quindi posta in decisione.

1) Preliminarmente, va rigettata l’eccezione, sollevata dalla Regione, di “inammissibilità del ricorso”, motivata con riferimento alla circostanza che

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